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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 5 of 10
Date: 15.03.1927
Physical description: 10
stesso, le SS. T-L. ne daranno avviso a questo Ufficio ali inizio di ciascun esercizio. Si interessano le SS. LL. a curare che siano rigo rosamente osservate le disposizioni contenute nella presente e si prega di favorire, intanto, un cenno di assicurazione. p. il Prefetto : VITTORELLI. Lavori Pubblici. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. -^979 - Div. IV 2 marzo 1927 (a. V) Oggetto: Immatricolazione e Targhe degli autoveicoli. Ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia. Si comunicano

ria, (lovo essere in misura non superiore a quella che ' viene corrisposta ali Amministrazione richie dente per gli infermi di malattie veneree, ricoverati n carico dello Stato. 3. Della dimissione degli infermi deve essere data comunicazione immediata a questo Ufficio, con l'in dicazione del Comune dove si è trasferito il malato. Per il pagamento delle spedalità relative occorre che vengano prodotti, per ciascun malato, i seguenti documenti : a) ordinanza di ricovero, corredata dal certificato

le seguenti nuove norme emanate dal Ministero dei LL. PP. per l'immatricolazione e le targhe degli autoveicoli : In conformità alle direttive date da S. E. il Capo del Governo l'individuazione delle Provincie presso le quali gli autoveicoli sono immatricolati avverrà a mezzo di due lettere anziché di numeri, come finora si è pra ticato, ad eccezione della Provincia di Roma, per la quale l'individuazione sarà costituita dall'intero nome „Roma'. Il contrassegno in lettere della' Provincia dovrà seguire

il numero d'immatricolazione della mac china. Nulla è innovato per quanto riguarda gli autovei coli appartenenti ai membri del Corpo Diplomatico, ai Corpi Armati dello Stato, e ad altri Enti i quali già usufruiscono di una sigla di individuazione speciale. Ä partire dal 15 marzo p. v., l'individuazione degli autoveicoli deve avvenire in tutta le Provincie del Regno, secondo il nuovo sistema e cioè con l'adozione di targhe portanti il numero d'immatricolazione se guito dalla sigla della rispettiva

Provincia, quale ri sulta dal pedissequo elenco. I proprietari di autoveicoli, già immatricolati, re sidenti in Comuni che in base alle nuove circoscrizioni sono passati'a far parte di altre Provincie dovranno, entro il 30 giugno 1927 sostituire la targa, previa ri chiesta della nuova iscrizione presso la Prefettura competente, la quale prowederà alla immatricolazione assegnando il numero progressivo della nuova serie con i criteri di cui sopra. Quei proprietari, invece, che debbono conservare

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 3 of 6
Date: 01.09.1927
Physical description: 6
le SS. LL. ad evi tare che il fatto si ripeta, non senza avvertire che questo Ufficio sarebbe costretto, in cgso di inadem pienza, a rinviare senza provvedimento tutti gli atti che non portino la firma del capo del Comune, non esclusa l'eventuale adozione di provvedimenti disci plinari a carico dell'impiegato responsabile. p. il Prefetto : VITTORELLI. Oggetto : Spese per mobiglio, stampati ecc. Ai Sigg. Podestà della Provincia. È staio rilevato che non pochi Podestà, o sponta neamente ovvero cedendo

e che non man cherò di chiamare responsabili in proprio quelli di essi che dovessero, in avvenire, rendersi colpevoli, sotto qualunque forma, di spreco di pubblico denaro. p. il Prefetto: VITTORELLI. Lavori Pubblici. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 22134/1V Bolzano, 18 agosto 1927 (A. V.) Oggetto : Illuminazione targhe di ricono scimento degli autoveicoli. Ài Signori Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia. È noto alle SS. LL. che il R. Decreto 13 marzo 1927, N. 314, col'quale sono state

delle nuove targhe, le quali solo con l'applicazióne di esso potranno essere pienamente les^ibili nelle ore serali e notturne, sosti tuisce il fanalino posteriore, già prescritto dall'art. 32 del R. D. 31 dicembre 1923, N. 3043, che, per la sua insufficienza dimostrata dall'esperienza, ha dato spesso modo ai conducenti colpevoli di investimenti o di violazione alle norme di circolazione di sfuggire alle relative sanzioni. Poiché i proprietari di autoveicoli, che hanno già sostituito le targhe

autoveicoli implica la contemporanea ap plicazione del nuovo sistema di illuminazione ed as segneranno un termine fino a tutto il 30 settembre p. v. perchè i proprietari di autoveicoli in circolazio ne con le nuove targhe provvedano ad uniformarsi alle disposizioni di le CTc, e.. Trascorso tale termine, nessun autoveicolo con la targa di nuovo tipo potrà circolare nelle ore serali e notturne, se non sia munito del nuovo sistema d'illu minazione della targa ed in caso di contravvenzione si applicherà

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Page 5 of 12
Date: 01.09.1930
Physical description: 12
dei sur riferiti articoli, sempre quando sia intervenuto il preventivo assenso della Amministrazione interessata. Convenendo il Ministero dell'Interno in tali considerazioni, si pre gano le SS. LL. di voler impartire analoghe disposizioni alle Commissioni comunali per la disciplina del commercio. Il Prefetto: G. B. Marziali — —o • ' Autoveicoli in servizio pubblico da piazza e di noleggio da rimessa Circolare dell'I 1 agosto 1930-VIII, n. 12838 Ai signori Podestà della Provincia , In relazione

ad analoghi quesiti proposti, il Ministero delle Comu nicazioni d'intesa col Ministero dell'Interno comunica quanto appresso: „1. - L'articolo 84 della Legge di P. S. assoggetta all'autorizza zione del Questore - tra gli altri esercizi - anche le rimesse di autoveicoli, senza distinguere tra esercizi di autoveicoli da piazza ed esercizi di auto veicoli di noleggio da rimessa. E' ovvio, pertanto, che, non facendo la legge alcuna distinzione, all'articolo 84 debbono ottemperare tutti coloro che intendono

condurre' rimesse di autoveicoli, sia da piazza, che da no leggio da rimessa. 2. - L'articolo 122 della Legge di P. S.' fa obbligo delle iscrizioni nel l'apposito registro presso l'Autorità locale di P. S. a tutti coloro i quali esercitano mestieri od attività in forma ambulante e di tali mestieri od attavità dà un'indicazione a titolo veramente esemplificativo non tassa tivo. Tenuti presenti, pertanto, gli scopi di tutela pubblica e di polizia, di, cui alle norme del citato articolo 122 ne consegue

che tutti i conducenti gli autoveicoli in servizio pubblico di noleggio da rimessa, pur non es sendo muniti della licenza prevista dall'articolo 84 della legge stessa, deb bono sottostare, al pari dei conducenti autoveicoli in servizio pubblico da piazza, alle disposizioni di polizia dettate dal ripetuto articolo 122.' Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS. LL. sulla osservanza delle superiori disposizioni. Il Prefetto: G. B. Marziali o— t —.— . Vigilanza sulle farine e sulla panificazione

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Page 5 of 8
Date: 15.08.1928
Physical description: 8
in tal caso, il personale si sente maggiormente vin colato agli olibìighi derivanti dal servizio. A simigliarla pertanto di quanto viene praticato per .il. personale di tutti gli altri mezzi di comunica zione, occorre che anche il personale addetto ai pub blici servizi urbani di, trasporto, sia tranviari sia con automobili da_piazza, venga munito di una speciale divisa. ^Premesso quanto sopra, si dispone : ' i r Le vetture in servizio su tutte le.Jinee tranvia rie urbane e gli autoveicoli

e le ca ratteristiche di dettaglio di cui al, disegno allegato alla presente. 2 - Gli agenti tranviari (conducenti, fattorini, con- ftrollori) ed i conducenti degli autoveicoli da piazza, devono indossare in servizio, una speciale divisa (di cui all'unito disegno) del tipo é del colóre di quella degli agenti del movimento delle Ferrovie dello Stato, con berretto a visiera, portante lo stemma del Comu ne, nel- caso di servizi comunali o semplicemente la sigla dell'Azienda o Ditta esercente. I conducenti degli

automobili da piazza devono avere calzoni corti con gambali ed ove occorra pos sono far uso di uno spolverino color grigio. Si pregano pertanto le EE. LL. di provvedére per chè da parte degli Enti pubblici e privali e delle Dit te esercenti linee tranviarie e servizi pubblici da piaz za con autoveicoli siano rigorosamente osservate le J prescrizióni di cui sopra. : Vorranno di conseguenza le EE. LL. invitare, nel \ frattempo le Amministrazioni comunali dipendenti ad \ introdurre nei loro regolamenti

. Detti contratti pertanto, giusta il provvedimento in esame, rimangono di regola in vita inalterati nel le lóro condizioni e durata, salvo però, quando le circostanze lo consigliassero, la facoltà del Ministero delle Finanze di concerto con quello. dell'Interno e sentita la Commissione Centrale dei dàzi dì consu mo, di dichiararli cessati mediante apposito de creto. È, se del caso, là- gestione daziaria dei Comuni medesimi- potrà essere conferita all'appaltatore di uno dei Comuni preesistenti, con

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Page 14 of 17
Date: 16.03.1932
Physical description: 17
.—. Il Prefetto: G. B. Marziali ■ -o Targa per la tara e portata degli autoveicoli adibiti a trasporto merci \ Circolare del 4 marzo 1832-X, n. 3301 Ai signori Podestà della Provincia - ' ' \ Si porta a conoscenza delle SS. LL. per gli adempimenti del caso la seguente circolare n. 2463 in data 26 febbraio 1932 dell'On.le Ministero delle Comunicazioni: „Ad evitare difformi e non esatte interpretazioni delle disposizioni, di cui all'articolo 40, del R. Decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, circa le targhe

da applicarsi sui veicoli destinati al trasporto di merci, reputo op portuno precisare, d'intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici, che gli autoveicoli adibiti a tali trasporti debbono essere forniti, oltre della targa di riconoscimento, anche di quella recante i dati relativi al peso a vuoto (tara) e alla portata, dati che devono corrispondere a quelli risultanti dalle rispettive licenze di circolazione, fìssati, all'atto delle visite e prove degli autoveicoli, dei RR. Circoli Ferroviari d'Ispezione

, ai quali sono devoluti, dalle vigenti disposizioni, tali accertamenti ed ogni- altro di carattere tec nico sugli autoveicoli stessi. » Dato ciò, la verifica da parte dei Comuni, di cui al comma 4, del sur ricordato articolo 40 del R. Decreto-Legge 2 dicembre 1928, n. 3179, non può in alcun modo riferirsi agli autoveicoli destinati al trasporto merci. Ciò tuttavia non esclude che da parte degli agenti cui è demandato il con trollo dei veicoli possano controllarsi, oltreché l'esistenza della targa con

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Page 3 of 8
Date: 16.09.1929
Physical description: 8
1*21 Comunicazioni varie c ■■■-$% \\. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Targhe di riconoscimento autoveicoli Circolare 5 settembre 1929 (VII), il. 13912 - Div. II Ai sigg. Podestà della Provincia L'articolo 76 del R. Decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, fa obbligo ai proprietari di autoveicoli, commi nando, le relative sanzioni per i trasgressori, di cura re fra l'altro, che le targhe di riconoscimento siano mantenute costantemente in modo da poter essere lette

agevolmente, anche a distanza, da chi circoli sul la strada. Avviene però sovente che per molteplici motivi le targhe di riconoscimento subiscono tali deteriora menti da rendere non facile la lettura ed esponendo di conseguenza, i proprietari degli autoveicoli sui quali esse sono applicate, ad incorrere nelle sanzioni di cui al citato articolo. Poiché in simili casi si rende necessaria la sosti tuzione delle targhe deteriorate, allo scopo di disci plinare le modalità di tale sostituzione il Ministero

in possesso del ri 1 chiedente. ■- ' Dell'avvenuta consegna della nuova targa sarà da ta comunicazione immediata alla Prefettura alla qua le deve essere anche restituito, per l'annullamento, l'esemplare della domanda ritirala. Si pregano le SS. LL. dì dare la maggiore diffu sione alla presente, facendo rilevare che coloro, i quali seguitino a circolare con autoveicoli muniti di larghe di riconoscimento illeggibili e sprovvisti del documento, rilasciato nei modi anzidetti, che provi la richiesta della

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Page 4 of 6
Date: 21.04.1943
Physical description: 6
istituzioni del Regime. Nel comunicare quanto sopra si prega di voler concorrere nel miglior modo alla riuscita della manifestazione. Il Prefetto FROGGIO N. 9162-IV. Bolzano, 12 aprile 1943-XXI. OGGETTO: Condotta degli autoveicoli. Ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della PROVINCIA Al Questore BOLZANO Ai Comandi Gruppi Interno ed Esterno dei CC. RR. di BOLZANO Ai Comandi dei Circoli della R. Guardia di Finanza di BOLZANO - MERANO e BRUNICO Al Comando della Milizia Nazionale della Strada BOLZANO

Il Ministero delle Comunicazioni informa che si è dovuto rilevare che da parte dei conducenti di autoveicoli non si fa sempre un uso prudente e regolare della strada e che, in questi ultimi tempi, numerosi incidenti, anche luttuosi, si sono verificati appunto per eccessiva velocità di marcia degli autoveicoli stessi. Considerata al riguardo la necessità che la sicurezza della circola zione e la pubblica incolumità siano efficacemente tutelate, e tenuto altresì conto che f nelle attuali contingenze, importa

non meno impedire che l'ecces siva velocità degli autoveicoli determini, con grave danno dell'economia dei Paese, un consumo più rapido delle gomme, di cui gli autoveicoli stessi sono muniti, Vi invito a voler impartire precise e tassative istruzioni agli ufficiali ed agenti preposti alla vigilanza sulla circolazione stradale perchè trovino rigorosa applicazione le disposizioni di cui alla Legge 4 luglio 1941-XIX, n. 800, concernente i limiti massimi di velocità dei veicoli di cui trattasi. Con

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Page 6 of 10
Date: 15.03.1927
Physical description: 10
minosa destinata ad illuminare la targa e che sotto quel risvolto deve avere sede. L'intensità d'illuminazione della lampada o delle lampade dev essere tale da rendere ugualmente leggi bili tutte le cifre e le lettere a distanza non minore di m. 50. Nell'orlo rivoltato, ed in corrispondenza della sor gente luminosa, dovrà essere praticata una apertura quadrata di mn>. 30 di lato ricoperta da \vtro rosso per la prescritta segnalazione notturna. Per gli autoveicoli in prova si l'ara uso di targhe

triangolali portanti su fondo nero a carattere in rilievo verniciato in bianco il numero d'ordine della targa se guito dalla sigia della Provincia. Le dimensioni della targa e dei caratteri rimangono eguali a, quelle delle corrispondenti attuali targhe. Le Prefetture si asterranno fino a nuove istruzioni dall'effettuare la piombatura delle targhe; non occorre, pertanto, che gli autoveicoli siano conflotti alle Pre fetture, bastando soltanto clic alle stesse siano pro dotte le domande e i prescritti

documenti a seconda dei casi. p. il Prefetto : VITTORELL1. CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI ELENCO DELLE SIGLE DI INDIVIDUAZIONE DELLE PROVINCIE DEL REGNO BOLOGNA B 0 Bolzano B Z Brescia B S Brindisi B R CAGLIARI CA Caltanissetta C L Campobasso C B Castrogiovanni CG Catania C T Catanzaro C Z Chieti • C H Como C 0 Cosenza C S Cremona C R Cuneo C U Ferrara F E FIRENZE F I Fiume F U Foggia F G Forlì F 0 Frosinone FR GENOVA GE Girgenti G I Gorizia G 0 Grosseto G R Pisa P I Pistoia PT Poi a PL Potenza P Z Ragusa

MS Verona VR Bari BA Perugia PU Matera MT Vicenza V I Belluno BL Pesaro PS Messina ME Viterbo VT Benevento BN Pescara PE MELANO M I Bergamo BG Piacenza PC Modena MO Zara ZA Finanze. Regio Decreto Legge 13 febbraio 1927, n. 203. Provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle Provincie annesse. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA. Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta la necessità urgente

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Page 3 of 16
Date: 15.05.1927
Physical description: 16
Parte ufficiale. Amministrazione civile. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 8326 Bolzano, 27 aprile 1927 (a. V.) Oggetto : Norme per la compilazione dei prospetti annuali mod. E-F. Ai Sigg. Podestà della Provincia di Bolzano. È stato fatto presente all'Istituto Centrale di Sta tistica che in caso di decessi di emigrati, ed in special modo per gli Emigrati all'Estero da vari anni, pùò ve rificarsi che si tenga conto due volte della loro dimi nuzione nella popolazione residente e cioè una volta

all'atto della dichiarazione di trasferimento ed un'al tra al momento dèlia trascrizione dell'atto di morte. Ciò porta all'inconveniente, specie nei Comuni a forte emigrazione, che il computo del movimento della popolazione residente nei singoli' Comuni, i cui dati vengono comunicati all'Istituto Centrale a mezzo dei prospetti annuali mod. E-F, risulta errato. Onde evitare siffatto inconveniente, si prega le SS. LL. ad attenersi, nei riguardi delle notizie sul nu mero dei morti, da segnare nei

, gratuitamente, ai maestri, vengano di nuovo messi a disposizione dei. medesimi. Il Prefetto : UMBERTO RICCI. Oggetto : Regolamenti comunali. Sigg. Podestà della Provincia Questo Ufficio ha ripetutamente rilevato che le SS. LL., nell'approvare > i regolamenti di tasse comu nali, ovvero altri regolamenti inerenti a servizi comu nali, si servono spesso di regolamenti •- tipo, senza curare di adattarli alle esigenze e alle caratteristiche dei rispettivi comuni. Avviene così che vengano sovente inviati per l'ap

provazione a questo Ufficio regolamenti nei quali so no contenute norme di carattere generico, ovvero inutili o inapplicabili e fra queste ultime molte aventi riferimento all'ordinamento comunale precedente al la istituzione del Podestà. Tale circostanza depone assai poco favorevolmen-, te sulla precisione del lavoro d'ufficio delle ammini strazioni comunali e mette inoltre gli organi di tutela, ai quali è demandata l'approvazione dei regolamenti in questione, nella necessità di ordinarne spesso

e modificati in relazione alle particolari esigenze del Comune. Prego le SS. LL. di favorirmi al riguardo un cenno di assicurazione. p. il Prefetto: VITTORELLI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 3159 Gab. Bolzano, 3 maggio 1927 (a. V.) Oggetto : R. Decreto Legge 20 marzo 1924, N. 442, disciplinato l'uso di titoli e di attributi nobiliari. A tutti i Podestà e Qoìnmissari Prefettizi della Provincia. ffer l'esatta osservanza trascrivo la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Arai-, dico

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Page 7 of 8
Date: 16.01.1928
Physical description: 8
— 17 Ministero delle Comunicazioni 1? R. PREFETTURA DI BOLZANO. Targhe di riconoscimento degli autoveicoli apparte nenti alla R. Marina. Circolare del 12 gennaio 1928 (a. VI.), N. 36605/IV Ai Signori Podestà della Provincia Per opportuna conoscenza e norma e per le neces sarie istruzioni agli agenti, preposti alla vigilanza sul la circolazione stradale, comunico che, a decorrere dal 1 gennaio 1928, gli autoveicoli appartenenti alla R. Marina saranno muniti d'una nuova targa di rico noscimento

che porterà in rosso su fondo bianco la sigla .,R M' in sostituzione dell'attuale di „R. Marina' seguita dal numero progressivo di immatricolazione. Il Prefetto : UMBERTO RICCI. '/ R. PREFETTURA DI BOLZANO. ' Jy Rilevazioni di statistica demografica per l'anno 1928. Circolare 29 dicembre 1927 (a. VI.), N. 34335 Ai Signori Podestà della Provincia ' Il R. Istituto Centrale di Statistica colla circolare dei 9 dicembre 1927, N. 20074/10 comunica, che esso sta provvedendo alla spedizione a tutti

fissati. In riguardo alle rilevazioni trimestrali per il quar to trimestre 1927, che devono venire trasmesse a quo-' sta Prefettura entro il 15 gennaio, osservo, che natu ralmente per la loro compilazione sono da adoperarsi Sanità pubblica. le schede destinate per l'anno 1927 (n o n quelle in viale dairislitulo Centrale di Statistica, che portano l'indicazione 1928). Il Prefetto: UMBERTO RICCI. IL R. PREFETTURA DI BOLZANO Profilassi afta epizootica. N. 31339 San. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

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Page 4 of 10
Date: 11.12.1938
Physical description: 10
Ai signori Podestà e Commissari Prefettizi detta Provincia / ' ■ / Prego richiamare l'attenzione degli interessati sulle nuove di sposizioni emanate in materia di trasporti del bestiame con autoveicoli sulle pubbliche strade, portando a loro conoscenza che l'Ordinanza Mi nisteriale del 20 ottobre us. (pubblicata stilla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 10 s. m.), dispone, tra l'altro, quanto segue: 1, L'autorizzazione prefettizia per l'esercizio degli autoveicoli de stinati al trasporto del

bestiame, di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministe riale 21 maggio 1934, avrà la durata di 3 anni. Allo scadere di ogni triennio gli esercenti di detti autoveicoli dovranno ripetere la domanda al Prefetto per ottenere un nuòvo accertamento da parte del Veterina rio Provinciale ed il rilascio dell'autorizzazione. 2. Il certificato riguardante la „ dichiarazione di provenienza de gli animali' (mod. n. 3 carta rossa), previsto dall'art. 21 del Regola mento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1914, n. 533

dall'esercente dell'autoveicolo, per gli ac certamenti ^ di competenza dell'autorità sanitaria. Per consegueza, le autorizzazioni prefettizie per il trasporto di bestiame con autoveicoli, rilasciati da oltre 3 anni, sono da conside rarsi scadute e conseguentemente gli interessati dovranno rivòlgere una nuova domanda a questa Prefettura per gli adempimenti -suddetti. U Prefetto MASTROMATTEl

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