al l'art. 10, secondo comma, del R. D. L. 16 ottobre 1924, n. 1613. Siffatta proroga non dispensa peraltro i Co muni dal concretare tutte le possibili economie affin chè la precedente deliberazione addottata dal Consi glio dei Ministri e comunicata con circolare 28 luglio 1929 (VII), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Prefettura n. 16 del corrente anno, circa la riduzione della pressione tributaria, trovi applicazione in quei casi in cui se ne accerti la possibilità. Ammontando l'imposta
mere la mano doperà agricola attraverso detti Uffici, - appena saranno costituiti e nel frattempo a regolariz zare la posizione sindacale dei loro dipendenti. Alla presente circolare dovrà essere data la massi ma diffusione. . . . Il Prefetto : G. B. Marziali R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO bilancio preventivo Circolare 28 settembre 1929 (VII), n. 13708 Rag. Ai sigg. Podestà .In relazione all'ultima, parte -della circolare 29 agosto .1929 (VII), n. 13708, pubblicata nel bollettino
ufficiale n. 17 del corrente anno, non lio che a confer mare, in linea di massima, le disposizioni ed istruzioni impartite con la precedente 3 ottobre 1928 (VI), n. 23862, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 20 di quel l'anno. relativa al bilancio di jirevisione per l'esercizio 1929. - Resta, pertanto, l'ermo l'obbligo della documenta zione, specie per quanto riguarda la dimostrazione del l'avanzo o disavanzo di amministrazione, nonché le piante organiche, i regolamenti ed i prospetti degli
, per contributi per la scuola primaria, per contri- Irati alle Casse di-previdenza ed all'Istituto nazionale a, favore degli impiegati degli enti locali, per contri buto al consorziò provinciale antitubercolare e per le fcpese per la profilassi generale dell'afta epizootica. Per i contributi arretrati dovuti alle Casse di .pre-„ Fidenza, .pel' periodo 1° gennaio 1924 al 31 dicembre ti 927, con la circolare 14 novembre 1927 (VI), n. 31473, [pubblicata nel bollettino ufficiale n. 22 di quell'anno
, essendo il pagamento delle rispettive somme subordinato all'approvazione nei modi di legge dei re lativi riparti. In ordine, infine, alle entrate nulla è innovato alle istruzioni portate dalla citata circolare 3 ottobre 1928, risultando prorogate, con provvedimento in corso, al 1' gennaio 1931 le disposizioni di cui al primo e terzo comma dell'articolo 1° del R. D. legge 27 ottobre 1927, il. 2045, riguardanti l'inizio della riduzione delle so vrimposte eccedenti il secondo limite legale di cui