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Überetscher Gemeindeblatt für Eppan und Kaltern
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Page 7 of 13
Date: 08.06.1930
Physical description: 13
Licenziamento e preavviso Art. 6. — II contratto di assunzione si effettua a termine. II salariafo che deve v essere licenziato dopo il periodo di assunzione ha diritto ad un pre avviso, minimo di un mese, salvo Je consuetudini piü favorevoli. In mancanza di tale preavviso gli de- vono essere corrisposte altrettante giornate di paga calcolate sommando la parte di salario in denaro con il valore delle prestazioni in natura. Art. 7. — Il datore di lavoro non sarä tenuto a dare alcun preavviso

al salariato che si sia reso col- pevole di infedelitä, di abuso di fiducia, di insubor- dinazione, di atti ledenti l’onore e la dignitä del da tore di lavoro o che diano luogo comunqe a giusta causa per la rescissione del contratto. Art. 8. — Il salariato che intendesse licenziarsi sarä tenuto a dare al datore di lavoro gli stessi ter- mini di preavviso di cui all’articolo 6 e 7. Art. 9. — Quando le dimissioni del salariato so- no , dovute a ingiurie o ad atti lesivi del suo onore e della sua dignitä

commessi dal datore di lavoro per grave inadempienze contrattuali, il salariato avrä diritto a percepire l’indennitä di licenziamento e non e tenuto a dare alcun preavviso al datore di lavoro. Sorgendo controversie il salariato si rivolgerä al le Associazioni Sindacali secondo l’arjicolo ,4 del R. Decreto 26 febbraio 1928, n. 471. Art.. 10. — In caso di licenziamento non dovuto a cause disciplinari al salariato dovrä corrispondersi una indennitä di licenziamento pari a giorni 4 di paga per ogni anno

di servizio. Tale indennitä verrä corrisposta con una retroattivitä minima di 5 anni. Nel calcolo della giornata di paga dev’essere sempre compresa la parte di prestgzione in natura valutata in base al prezzo di mercato nel momento in cui viene corrisposto. L’indennitä di licenziamento de ve essere pagata all’atto della cessazione del servizio. Art. 11. — In caso di morte del salariato l’inden- nitä, di cui all’articolo precedente, spetterä al coniu- ge ed ai congiunti viventi a carico. Orario di lavoro

Art. 12. — L’orario di Ja vor o effetlivo sul posto, adottandosi il criterio delle 8 ore di lavoro global!, viene fissato come segne: Novembre; dicembre, gennaio, febbraio ore 6 Marzo, aprile, maggio, ottobre ore 8 Giugno, Juglio, agosto, settembre ore 10. Quando le esigenze dell’Azienda e della produzio- ne lo richiedano, il lavoro poträ essere prolungato oltre l’orario, e perö non mal di piü di due ore gior- naliere. Il lavoro oltre l’orario normale sarä considerato come straordinario , e verrä

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Überetscher Gemeindeblatt für Eppan und Kaltern
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Page 3 of 6
Date: 12.08.1934
Physical description: 6
L. 20.—. Concessione di legna gratuita In avvenire la legna totalmente gratuita sarä con cessa soltanto alle famiglie veramente bisognose e che si trovano nell’impossibilitä di compensare parzial mente il Comune colla prestazione di mano d’opera. Le famiglie bisognose alle quali appartengono uomini atti al lavoro poträ essere concessa legna gra tuita da tagliarsi solo dopo aver dato al Comune due giornate di lavoro per ogni carro di legna. In conseguenza di quanto sopra dispongo: 1. Alle famiglie alle quali

, in seguito a domanda, sarä concessa legna gratuita verranne distribuite cedole per legna totalmente gratuita o cedole per legna da assegnarsi solo dopo la prestazione di due giornate . di lavoro. 2. 01! obbligati al lavoro saranno avvertiti de! giorni e della specie del lavoro da compiere. 3. Il milite e le guardie forestali non potranno asse- gnare legna a chi essende obbligato a prestare ma no d’opera non presenta la dichiarazione di lavoro compiuto. 4. Delta dichiarazione verrä rilasciata solo a chi

dalla loca lita „8. Valentine' prezzo base Lire 15.—. Per l’Ufficio cömunale 12 cataste dalla localita „S. Valentine“, prezzo base Lire 15.— Per l’Ufficio di Conciliazione 2 cataste dalla lo- calita „8. Valentino“, prezzo base Lire 15.—. Per il Corso d’Avviamento al lavoro 6 cataste dal la localita „8. Valentino', prezzo base Lire 15.—. Per la scuola di Monticolo 6 cataste dalla locafltä „Unterfeldrain“, prezzo base Lire 8.—. Per la scuola di San Paolo 20 cataste dalla locä- litä „8. Valentino

com- pie effettivamente e con diligenza il lavoro affidato- gli- Tali disposizioni saranno’applicate per 1’awenire. ColOro che sono gia in possesso di cedole per le gna d’ardere gratuita ed intendono usufruirne nella prossima settimana dovranno trovarsi lunedi, 13 ago sto corrente, alle ore sei d! mattina; pressp 1’abitazio-

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Page 6 of 12
Date: 15.06.1930
Physical description: 12
ecc., che andrä a favore del datore di lavoro. I licenziamenti di cui sopra dovranno essere sem pre convalidati dalla Commissione paritetica locale dopo di che i salariati entro 15 giorni dalla delibera della Commissione dovranno abbandonare il fondo e lasciar liberi i locali con annessi ä connessi. iPatti speciali Art. 21. — Tanto i datori di lavoro che i lavora- tori sono liberi di concordare tutti quei patti spe ciali che fossero piü adatti all’ordinamento , tecnico economico della loro azienda

il posto di lavoro sCnza giusti- ficato motivo; ; 2. che trasgredisce alle disposizioni del presente cöntratto, commetta qualunque vatto lesivo della di- sciplina e della morale; 3. che arbitrariamente si arroghi il diritto di dare disposizioni contrario a quelle impartite dal datore di lavoro. La punizione di cui al comma c) dell’articolo pre cedente, sarä ,applicata in caso di: 1. insubordinazione verso il datore di lavoro; 2. gravi offese ai compagni di lavoro ed in gene rale al personale addetto

all’azienda; 3. furti e danneggiamenti alla proprietä dell’A- zienda; 4. condanna per reati dolosi contro ila proprietä e contro le persone; 5. omissione e negligenza colpose seguite da dan neggiamenti economici sul disbrigo delle proprie mansioni lavorative. I salariati che per il licenziamento non • compi- ranno l’intera annata agraria otterranno la liquida- zione dei conti in base ai giorni o -mesi di effettivo lavoro prestato detratto I’eventuale ammontare di ri- sarcimento per furti, danneggiamenti

sind, unter das nicht heruntergegangen werden darf. Die Sonderverträge müssen, . um Gültigkeit zu er langen, von den Gemeindekontrollkommissionen er mächtigt werden, nachdem das Gutachten der Syndi katsorganisationen eingeholt worden ist. Assicurazione e Previdenze Versicherung und Fürsorge. Art. 22. Il datore di lavoro dovrä procedere a Art. 22. Der Arbeitgeber muß seine Untergebenen sensi.dl legge airassicurazionef contro gli infortuni sul den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegen Ar- lavoro. beitsunfälle versichern. Pep

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Page 4 of 10
Date: 22.06.1930
Physical description: 10
Per coloro che ricevono vitto e alloggio, l’im- porto di corresponsione viene fissata a L. 7.—, che saranno detratte dal s'alario; se ricevono il solo vitto corrisponderanno Lire 6.—. II vinello viene valutato secondo la qualitä e le consuetudini locali. Per i lavoratori della seconda zona, verra fissato un assegno di Lire 0.40 per km. per il tempo che il lavoratore impiega a recarsi sul posto di lavorazione, qualora questo sia distante oltre 3 km. dalla casa co- lonica del datore di lavoro

. Il pagamento verra fatto di regola settimanalmen- te o mensilmente. In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrä concedere congrui acconti settimanali. Patt! special! Art. 8. — Tanto i datori di lavoro che i lavora tori sono liberi di concordare tutti quei patti speciali che fossero piü adatti all’ordinamento tecnico-econo- mico della loro azienda, tenendo presente, che gli as- segni globali, sia in natura, che in contanti, in que sto patto fissati, rappresentano un minimo sotto il quäle non e permesso

scendere. Gli accordi speciali per essere validi devono es- sere autorizzati dalla Commissione Comunale di Con- trollo, prfevio il benestare delle Organizzazioni Provin- ciali. E’ facoltativo il cottimo e le parti contraenti ne consigliano per quanto possibile la estensione. Le condizioni verranno direttainente fissate dalle parti di volta in volta ed in modo che, tenuti pre- senti i principi di cui alla dichiarazione 14a della Carta del Lavoro, l’operaio laborioso, di normale ca- pacitä lavorativa

, abbia la possibilitä di realizzare un guadagno del 10% in piü sulla paga normale ora- jria. Nel caso di cottimo il datore di lavoro e tenuto a versare al lavoratore acconti quindicinali o, settima nali in rapporto al lavoro eseguito. Für Arbeiter, die Kost und 'Wohnung erhalten, «6 den vom Lohn Lire 7.— abgezogen, für Kost alkaft Lire 6.—. Der Wein wird je nach Qualität und den lokalen Gebräuchen berechnet und vom Lohn abgeafl» gen. Arbeter im Gebiet der zweiten Zone erhalten eine Vergütung von Lire

. 14 der Arbeitskarte zu gelten hat, nach welchem ein fleißiger, Arbeiter mit normalen Kräften die Möglichkeit hat, noch 10 Prozent zum gewöhnlichen Lohn zu verdie- > neu. Im Falle von Akkordarbeit ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeiter 14tägige oder wöchentliche Vorschüsse je nach der ausgeführten Arbeit zu geben. Assicurazione e previdenze Art. 10. — Il datore di lavoro dovrä procedere a sensi di legge all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per l’assicurazione contro l’invaliditä e vecchiaia

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Page 2 of 12
Date: 11.03.1928
Physical description: 12
. Credo opportuno a norma degli interessati pubbli- care la seguente circolare pervenuta dalla Confedera- zione Nazionale dei Sindacati Fascisti. „A tutte le Bitte Commerciali della Provincia. L’Ufficio Provinciale della Confederazione Natio nale dei Sindacati fascisti dei lavoratori ha dovuto con- statare come da parte di non pochi datori di lavoro non si desideri affatto 1 inscrizione dei propri dipen- denti^ all’Associazione sindacale fascista e talvolta si arrivi anche a pressioni, piü o meno

sindacali fasciste sono volute dal Coverno Nazionale il quäle desidera, che esse abbiano la massima efficen- za e sono fortemente appoggiate dal Coverno stesso e dal Partito Nazionale fascista; esiste quindi pur sem pre un’obbligo morale preciso, da parte dei datori di lavoro, di consigliare i propri dipendenti ad aderire ai Sindacati fascisti; e certamente grave mancanza verso istituzioni volute dallo Stato, l’impedire che ciö av- venga. Ed e anche contrario all’interesse dei dipendenti, i quali

, rimanendo fuori dalle associazioni sindacali, ri- mangono anche assenti dalla nuova vita italiana (men- tre essa ha bisogno dei concorso e della buona volon- tä di tutti i suoi cittadini), e non possono partecipare alla tutela dei propri interessi in quanto e noto che solo gli inseritti ai Sindacati fascisti possono discutere e decidere sulle questioni morali, giuridiche ed econo- miche dei prestatori d’opera. I datori di lavoro debbono anche ricordare che in base alle affermazioni della Carta dei

Lavoro, a paritä degli altri requisiti, il lavoro deve essere accordato an- zitutto agli inseritti alle associazioni sindacali; i re- centi contratti collettivi, per la Provincia di Bolzano, stipulati in piena armonia tra l’IJfficio Provinciale dei Sindacati fascisti e la Federazione fascista dei Com- mercianti, hanno anche meglio chiarito questo concet- to, stabilendo che tra i documenti necessari, per las- sunzione dei personale, vi e anche la tessera d’inscri- zione ai Sindacati fascisti per

l’anno in corso e che dal personale attualmente in servizio tale documento de ve essere presentato entro un periodo relativamente breve. Con l’inclusione nei contratti collettivi di lavoro (per ora per i fornai, per i dipendenti delle aziende commerciali e per il ersonale albeerghiero) di tale clausola, non e piü facoltativo ma obbligatorio, per po- ter lavorare presso le aziende commerciali, l’adesione ai sindacati fascisti. Quei datori di lavoro che non si preoccupassero di ricordare questo

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Page 9 of 13
Date: 08.06.1930
Physical description: 13
, alle ore 13 (1 pomeridia- ne). Perdonico: 13 giugno, alle ore 11. Le rivaccinazioni avranno , luogo nelle stesse lo- calitä otto giorni dopo il giorno fissato per la vac cinazione ed alla medesima ora. Pfer norma, ricordo agli interessati il combinato dfsposto dell’articolo 67 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e degli articoli 10 e seguenti del Re- golamento 29 marzo 1892, n. 329, sulla vaccinazione obbligatoria. Per le disposizioni di tali articoli: 1. ö obbligatoria la vaccinazione del primo

tes Zeugnis vorweisen kann, das die im 8. Lebensjahre vollzogene Nachimpfung, beweist. Die Impfungen als auch die Nachimpfungen sind gratis. Contratti collettivi di lavoro per l’agricolturü Nell’Ufficio municipale sono disponibili i con tratti collettivi per le seguenti categorie di lavora tori dell’agricoltura: a) mezzadri; b) salariati fissi; c) operai giornalieri. I datori di lavoro hanno l’obii’igo di munire uno per uno tutti i loro mezzadri, salariati fissi e operai (giornalieri addetti

ajl’agräcoltura, del libretto» con- tenente il contratto col'lettivo di lavoro, in confor- mitä all’analogo Decreto emanato da S. E. il Pre- fetto della Provincia. E’ superfluo aggiungere che i contratti collettivi hanno forza di Legge per le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, oonsiderate, che per i trasgres- sori la legge prevede . gravi sanzioni. I datori di lavoro dovranno rivolgersi entro otto giorni dalla presente jvubblicazione, dalle ore 3 alle 7 pomeridiane dei ; giorni feriali

, al Municipio del Comune, e preeisamente al M. Pontara Fortutiato (primo piano dell’edificio) e versare al detto inse- gnante: per ogni libretto per mezzadri Lire 3.—, per salariati fissi Lire 3.—, per giornalieri Lire 1.—-. Per ogni mezzadro, salariato fisso e giornaliero, il datore di lavoro deve indicare: nome e cognoihe* paternitä, qualifica, trattamento pratico. Indi ftrme- rä il libretto che rimarrä in Gomune fino a che non sarä passiato rispettore sindacale 1 per la verifica. Avuto il benestare

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Page 1 of 10
Date: 22.06.1930
Physical description: 10
,10 novembre 1930, intendendosi taci- ite rinnovato se una delle parti contraenti non bia inviato regolare disdetta da farsi entro il 1° re con lettera, raccömandata aü’ältra parle, re- salvo, alle parti, la facoltä, dopo la disdetta, arogarlo flno alla conclusione di un nuovo patto. i Orario di lavoro Art. 2. — L’orario di lavoro elfettivo sul posto, ittandosi il criterio delle otto ore di lavoro global!, fissato come ,segue: ovefinbre, dicembre, gennaio, febbraio ore 7 Earzo, aprile, maggio, ottobre ore

durch das am 14. ds. Mts. erfolgte Ab leben seines Vaters von einem schweren Verluste be troffen. Dem allseits verehrten Herrn Podestä sprechen wir auch im Namen der ganzen Einwohner Caldaros un sere aufrichtige Anteilnahme aus. Die Direktion. ISPOSIZIONI GENERALI ALLGEMEINE KUNDMACHUNGEN. PATTO COLLETTIVO DI LAVORO per i braccianti avventizi della Provincia di Bolzano 1929—1930. —o—. Durata del contratto Art. 1. — La durata del presente patto di lavoro di anni uno, a decorrere dall’H novembre 1929 al giorno

8 iugno, luglio, agosto, settembre , ore 9 le il proprietario richiederä, nei mesi di agosto ;embre una ora di lavoro in piü, tale ora sarä ensata a tariffa normale. - ‘er le ore di riposo, per il desinare e la meienda, VsWafr&tättifoi ' KOLLEKTIV - ARBEITSVERTRAG für die Taglöhner der Provinz Bolzano 1929-30 Abgeschlossen zwischen der Föderation der Landwirte und dem Syndikat der landwirtschaftlichen Arbeiter. Vertragsdauer. Art. 1. Die Dauer des vorliegenden Vertrages be trägt ein Jahr

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Page 2 of 12
Date: 15.06.1930
Physical description: 12
pTestato ad un vestito comu ne, ad una camicia, a due paia di scarpe, al grem- biule da lavoro ed alla lavatura della biancheria. Nel le zone montane gli verrä pure concessa la legna in proporzione al bisogno, che egli stesso dovrä racco- gliere nel bosco. Ferfe mafattia Art. 17. — Dopo un anno di ininterrotto servizio al salariato laborioso e disciplinato competerä up ri- pöso annuale retribuito di giorni 3. In caso di ma- lättia del salariato, riconosciuta con certificato medi- co, il datore

- te corlisposti, le due Organizzazioni, previo parere delle Commissioni locali di controllo, fisseranno di comune accordo la misura dei salari da corrispon- dersi. II datore di lavoro deve corrispondere 11 salario alla fine di ogni mese tranne che consuetudini locali vigenti stabiliscano diversamente. Nel casq che il salario venga corrisposto a periodi superiori al mese, al salariato sono dovuti adeguati acconti settimanali. Assegni In natura, Art. 16. — A tutti i salariati saranno corrisposti, oltre

al salario di cui all’articolo 9 per ogni unitä i seguenti assegni in natura: Vitto: il datore di lavoro dovrä somministrarlo / in misura e quantitä vorne da consuetudine locale, fa- cendone precisa menzione sul presente libretto. Allo stalliere sarä dato inoltre un litro di latte al glorno, e qualora il conduttore ne produca, dovrä concederne. a richiesta un litro al giorno a tutti i salariati al prezzo di vendita industriale. Vestiario: Il salariato avrä diritto per ogni anno di lavoro efTeftivarh'ente

di lavoro corrisponderä al salariato, l’in- tero salario (sia in denaro, phe in natura), per i pri- mi 15 giorni; iprolungandosi la malattia il salariato aVTä diritto a metä paga per i successivi 15 giorni ed Lohn. Art. 15. Bezüglich der Löhne wird die Provinz in zwei Zonen geteilt: 1. Zone: Im Talgrund mit intensiver Kultur (Ge meinden Andriano, Appiano, Bolzano, Caldaro, Cer mes, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Marlengo, Merano, Nalles, Postal, Terlano, Vadena, Vilpiano). 2. Zone: Mittel

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Page 6 of 12
Date: 25.09.1927
Physical description: 12
del T. U. delle leggi sul Reclutamento. 10. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militäre. Avranno perö diritto alla inscrizione alla ferma mi nima (di tre mesi) gli inscritti, i quali si' trovino in una delle seguenti condizioni : a) figlio unico di padre che sia entrato nel 65 anno di eta, o che sia inabile al lavoro proficuo; b) figlio primogenito di padre nelle stesse condizio ni, che non abbia altro figlio maschio maggiore

di 16 anni; c) figlio unico di madre tüttora vedova; d) figlio primogenito di madre tuttora vedova, che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni; e) nipote unico di avo, che sia entrato nel 70 anno di eta, o che sia inabile al lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni; f) nipote unico di ava tuttora vedova, che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni; g) nipote primogenito di avo, che sia entrato nel 70 anno di eta, o che sia inabile al lavoro proficuo, e non abbia figli

maschi, ovvero altri nipoti maggiori di an ni 16; h) nipote primogenito di ava tuttora vedova, che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti maggiori di 16 anni; i) primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di 16 anni; l) fratello unico di sorelle orfane di padre e di ma dre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni; m) orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile al lavoro proficuo, quando gli altri fratelli siano da considerarsi non

in cui ri- siedono. 13- Per consegj|ire Finscrizione alla ferma minima, gli inscritti che ne abbiano diritto, nati posteriormente all anno 1902 dovranno produrre la prova di aver fre- quentato con successo i corsi di istruzione premilitare, a meno che, essi dimostrino di non aver avuto la ma teriale possibilitä di frequentarli. Eguale prova deve essere prodotta per conseguire la ferma riducibile de- gli inscritti nati dopo il 1906. La prova di aver frequentato con successo i corsi d’istruzione

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Page 5 of 8
Date: 18.08.1935
Physical description: 8
no nel pomeriggio del sabato a disposizione delle Or- ganizzazioni del Regime. Articolo 2. — Alla norma generale che precede faranno eccezione quei lavori di carattere continuati- ,vo, stagionale o quelli comunque urgenti ed indero- gabili, il cui ritardo di esecuzione porti danno alle produzioni, ferme restando in ogni caso le evenluali disposizioni di legge e quelle di contratto collettivo di lavoro per quanto riguarda l’obbligo del riposo setti- manale. Comunque säranno lasciati liberi per

tutti i pre- statori d’opera almeno 24 pomeriggi di sabato per o- gni anno; e saranno sempre lasciati liberi in tutti i pomeriggi di sabato i lavoratori minori degli anni ven- tuno. Articolo 3. — Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio di sabato saranno ricuperate negli altri giomi lavorativi, senza far luogo a maggiorazioni di salario, entro i limiti normal! di lavoro settimanale previsto dalla legge o dai contratti collettivi di la voro. Articolo 4. — I contratti collettivi di lavoro

teilzunehmen. FASCIO DI COMBATTIMEiNTO DI CALDARO Sabato fascista. Avverto che in applicazione del programma pre stabilito, sabato, 17 corr., alle ore 16 precise, in un locale delle scuole elementar! del Capoluogo, verrä tenuta una conferenza. Sono obbligati ad intervenire tutti i dipendenti de gli enti ed aziende cui sono avplicabali le norme del R. Decreto-Legge 20 giugno 1935-XIII, No. 1010, che istituisce il Sabato Fascista. I datori di lavoro lascieranno in libertä i presta- tori d’ooera al massimo

alle ore 13 di ogni sabato e )i renderanno edotti dell’obbligo di partecipare alle adunate prestabilite da questo Fascio. Per i datori di lavoro che contravvengano alle di sposizioni circa la cessazione del lavoro nel pomerig gio del sabato sono previste pene pecüniarie. Galdaro, li 14 agosto 1935-XIII. II Reggente: f.to S. Zanchi. i - 1 1 ! FASCIO DI COMBATT1MENTO DI CALDARO — o Faschistischer Samstag. Gebe bekannt, daß auf Grund des vorgesehenen Programmes am Samstag, den 17. 1. Mts., um 4 Uhr

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Page 5 of 12
Date: 15.06.1930
Physical description: 12
UN terzo per 115 glorni oltre il/primo mese; trascor- so tale periodo il datore di lavoro non sarä tenuto a corrispondere alcun compenso al salariato ma a questo in caso di mancata riassunzione spetterä l’in- dennitä di licenziamento di qui all’articolo 11. Nel caso di malattia permanente la famiglia del salariato continuerä a godere gratuitamente e fmo allo scade- re dell’annata agraria in corso la casa di abitazione con annessi pollai, porcile ed orto. Ove gli usi lo- cali stabilissero

condizioni piü favorevoli per i sala- riati, queste saranno mantenute. Nel caso di morte od inabilitä assoluta del sala riato, questo o la sua famiglia avrä diritto all’uso gra- tuito dei locali di abitazione, con annessi orto, por cile e pollaio fino al termine dell’annata agraria in corso. ' Qualora necessitasse la casa al datore di lavoro, il salariato verrä collocato in altra abitazione analoga a spese del proprietario. La liquidazione del i salaria to avverra in base all’effettivo periodo di lavoro

. Il salariato non ha diritto ad indennitä durante il periodo di richiamo alle Armi, mentreän caso di ri chiamo alla M. V. S. N. ha diritto atf trattamento pre- visto dalla circolare n. 1898-505 del 27 ottobre 1927 del Ministero delle Corporazioni. La chiamata alle armi in servizio di leva risolve il contralto di lavoro, previo pagamento delle gior- nate e delle indennitä m atu rate sino al momento in cui il lavoro verra sospeso. Per le donpe partorienti il limite della conserva- zione del posto viene

portato a mesi due. Norme diseiplinari Art. 20. —Il lavoratore e tenuto ad osservare 1 scru- polosamente l’orario di lavoro e deve eseguire colla massima diligenza i lavori affidatigli, conservando in buono stato gli arnesi, gli attrezzi e le macchine di lavoro. Egli e responsabile dei danni o degli smarrimenti imputabili a sua negligenza o colpa, nonehe dei mal- trattamenti, abusi o negligenza a danno degli animali affidatigli. - Qualsiasi infrazione al presente contratto e le mancanze di carattere

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Page 7 of 12
Date: 15.06.1930
Physical description: 12
R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 31034, e relativo re- golamento. . I contributi assicurativi sono metä a carico del da- tore di lavoro e metä a carico del lavoratore, e questo ultimo dovrä essere munito del libretto personale 3i- mostrante i contributi versati a suo> nome.q aggiorna- to alla fine di ogni anno agrario a cura del datore di lavoro. II datore di lavoro e responsabile dell’acquisto del- le marche e della regolare tenuta delle tessere. < Cassa Mutua 'Art. 23. i— Le organizzazioni

deH’Agricoltura. Commissionc comunale di controllo Art.. 24. — In ogni Comune verrä costituita una Commissione di controllo composta da due datori di lavoro e da due lavoratori, presieduta dal Segretario politico del P. N. F., o dove non esista, dal Podestä del luogo. I membri della Commissione dovranno essere re- golarmente iscritti ai Sindacati rispettivi. La Com missione avrä il compito di: 1. interpretare i patti di lavoro, dettare ed appro- vare quelle eventual! modifiche alle norme in es- si stabilite

quando queste si rendessero necessarie per le condizioni, special! delle singole aziende, purche non diminuiscano la portata o vulnerino Io! spirito dei patti stessi; 2. compilare e teuere aggiornato un elenco di bit te le Aziende del Comune con il relativo personale occupato. 3. risolvere tutte le vertenze che possano sorgere dall’applicazione dei patti colonici; - 4. regolarizzare. i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori. Commissione Provinciale di controllo Art. 25. — Gli Uffici comunali

/di controllo,! dipen- deranno dalla Commissione Provinciale di controllo, presieduta dal Presidente del Comitato Provinciale della Corporazione e costituita da due rappresentanti della Federazione Provinciale Sindacati Fascisti de gli Agricoltori e da due rappresentanti dell’Unione Provinciale Sindacati Fascisti dell’Agricoltura. Le controversie che non potessero essere conciliate sa- ranno deferite alla Magistratura del Lavoro secondo le disposizioni del R. Decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ne i tentativi

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Page 3 of 4
Date: 15.04.1934
Physical description: 4
PARTITO NAZ-IONALE FASCISTA —o— Celebrazione Natale di Roma, 21 aprile Avviso II 21 aprile, anno XII, Natale di Roma e FESTA DEL LAVORO, saranno consegnati i certificati di pensione 1 per l’invaliditä e la vecchiaia, le Stelle al Merito del Lavoro e al merito rurale, i premi a colo- ro che si sono distinti nella attivitä artistica e lette- raria, le decorazioni ai Cavalieri del lavoro e i premi a quanti abbiano bene meritato nel campo dei la voro. La consegna verrä fatta in forma solenne, alla

presenza delle gerachie del Regime ,delle autoritä ci vil! e militari, di rappresentanze del P. N. F., delle forze del lavoro e giovanili. II Segretario del Fascio di Combattimento o un suo delegato illustrerä il significato della giornata, mettendo in evidenza la molteplice attivitä che il Re gime svolge, secondo le direttive dei DUCE, nel cam po della pi evidenza per il lavoro, con particolare ri- ferimento all’ Istituto Fascista per la previdenza so ciale. I corpi musicali aderenti all’O

. N. D. alle ore 20 SUOneranno sulle rispettive piazze gli Inni Nazionali e della Rivoluzione. I Fascisti, i dopolavoristi, in camicia nerä, i gio- Vani fascisti, gli avanguardisti, i ballila, le piccole ita- liane in divisa, i lavoratori deH’industria, dell’agricol- tura, del commercio e dei trasporti, gli associati alle rispettive Federazioni dei datori del lavoro, dovranno trovarsi riuniti per le ore 9 antimeridiane sul piazza- le di S. Michele-Appiano ove si svolgerä la cerimo- nia. Nessuno deve mancare

, welche sich auf dem Gebiete der Kunst und Wissenschaft hervorgetan haben, die Auszeichnungen für „Cavalieri di Lavoro“ und schließlich die Prämien für alle diejenigen, die sich auf dem Gebiete der Arbeit Verdienste erworben haben, verteilt. Die Ueberreichung wird in feierlicher Form vot- genommen werden, und zwar in Gegenwart der Ver tretungen des Regimes, der Zivil- und Militärbehör den, der Vertreter der Partei, der Arbeiter- und Ju gendorganisationen. Der Sekretär des Kampffascio, oder dessen Stell vertreter

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Page 5 of 12
Date: 24.11.1929
Physical description: 12
der Waldaufseher erfolgen kann. Distruzione della processionaria del pino Prossimamente dovrä essere eseguito il lavoro di distruzione dei nidi della processionaria del pino. Coloro che ne hanno Interesse potranno presen- tare una offerta entro il 27 novembre a. c. indican- do nella stessa il prezzo richiesto per ogni nido di- strutto. Avverto, che ogni sera i custodi forestali conte- ranno, alla presenza delLäppaltatore del \javoro, i nidi, i quali, perciö, dovranno venir, a cura dello stesso, ammucchiati

jeden Abend die ein- gesammlten Nester zählen, welche sodann unter Auf sicht desselben auf Häufen zusammengebracht werden müssen. Die Unfallversicherungs- und Krankenkassebei träge gehen zu Lasten der Arbeitsübernehmer. Raccolta di strame Avverto, che l’Autoritä Forestale ha concesso che la raccolta di strame possa esser effettuata fino a tutto il 28 novembre a. c. Saranno dichiarati in contrawenzione tutti colo ro che dopo tale data verranno sorpresi a raccoglie- re o trasportare strame dai boschi

hanno l’obbligo di presentare alla Federa- zione delle Comunitä Artigiane, pel tramite di que- sto Comune, entro il 30 corrente mese, la denuncia dei lavoratori dipendenti. I moduli relativ! alle de- nuncie potranno essere prelevati presso questo Of ficio di 8tato civile nelle ore antimeridiane dei gior- ni feriali. Avverto che dopo la data suddetta, gli inadem- pienti saranno denunciati alla speciale Commissione istituita presso la R. Prefettura per le sanzioni pe- nali di cui all’articolo 5 della

ein gesetzten Kommission bei der kgl. Präfektur angezeigt werden wegen der vorgesehenen Straf Sanktionen, die im Art. 5 des oben zitierten Gesetzes vorgesehen sind. Eljjnco generale dei datori di lavoro del commercio Si rende noto che per Otto giorni consecutivi a partire dal 21 novembre a. c. rimane depositato presso questo Municipio (stanza dei messi cpmunali) l’elenco generale dei datori di lavoro del commercio (articolo 3 e 6 del R. Decreto 27 luglio 1928, nu- mero 1802). Chiunque vi abbia Interesse puö

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Page 4 of 8
Date: 03.11.1929
Physical description: 8
. La prosperitä dell’agricoltorc dipende unicamente dalla collaborazione consorziale. Come giä da tempo remoto, cosi pure nell’avvenire, la classe rurale dovrä cercare il benessere nella propria cooperazione. Ap- pena unita e Concorde la classe rurale essa aggiungerä la sua meta.e si preserverä da ogni pericolosa evenienza. Quando l’agricoltore sarä animato dallo spirito con sorziale, allora dal lavoro cooperativistico egli ricaverä i frutti ambiti. I consorzi agricoli si potrebbero paragonare indub- biamente

al complesso di tutte le piü grandi bauche se ogni contadino consocio dei lavoro cooperativistico si valesse dei proprio consorzio per il traffico delle sue rrerci e dei suo danaro. Se ogni contadino affidasse anche temporaneamente il suo danaro superfluo al consorzio - alla propria Las sa Rurale, insomma al proprio negozio - il grande fabbisogno finanziario dell’agricoltura potrebbe coprir- si di propri mezzi. Öuesta convenienza tornerebbe al la classe rurale, se ogni singolo agricoltore ritirasse gli

va ricereata esclusivamente nel parco senso uni- tario e nella scarsa esperienza di lavoro consorziale di > ui era sempre e ne e tuttora dotata la classe agricola. „Aiutati e Dio ti aiuterä!“ Queste cinque sensuali pa- , role di un grande consortista dovrebbero rimanere be ne impresse nella mente di ogni agricoltore; perche ;.p- pena la classe agricola saprä concepire il vero lavoro cooperativistico e lo spirito consortista, essa s’incam- minerä sulla giusta via di ua prospero avvenire. Me- diante

il lavoro cooperativistico svoltosi su campo ri- stretto negli Ultimi decenni si e raggiunxo un lieve miglioramento, perö non si e potuto ottenere ancora la soluzione dei compito piü importante, cioe l’unione e- conomica della classe agricola. Molti sono gli agricol tori, i quali ignorano il signifieato. Da ciö ne deriva anche la sfiducia che il contadino pone nei propri pari. Tale stato di cose deve oggi cessare! L’unione Ja la forza. Tutti gli agricoltori devono aderire al proprio consorzio e ciö

segnata al contadino. L’iniziativa dei proprio aiuto, della propria forza e deir unione rende prospero il lavoro. pooperativo della classe agricola. L' uorno singolo e isolato deve rima nere inerte, perciö deve ricorrere all’unione dei suoi simili, per l’attuazione dei grandi compiti, come quel lo dei miglioramento delle sue eondizioni eeonomiche. Perche vengono presi di mira sempre i consorzi? Per ehe essi sono la migliore protezione della classe agri cola dalla cupidigia degli speculatori. Perciö

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Page 2 of 12
Date: 11.01.1931
Physical description: 12
bestiame invito tutti possessori di bestiame a fare regolare denuncia degli animal i pos- seduti, entro il 23 di gennaio a. c. nelTUfficio di Ra gioneria. Avverto, che dopo la scadenza del termine utile per le dichiarazioni invierö degli incaricati, per la verifica del bestiame ed ogni omessa od infedele denuncia verrä punita oon l’ammenda pari al doppio della tassa a sensi dell’articolo 16 del citato regolamento. Raccomando a tutti di non rimandare agli ultimi giorni la denuncia per non crearc

eccessivi affollameuti che non farebbero che ostacolare il lavoro. Caldaro, li 7 gennaio 1931-IX. II Podestä: Prof. G. Fochesato Viehsteuer. Im Sinne des Art. 15 der Durchführungsverordnung zur Viehsteuer lade ich alle Viehbesitzer ein, inner halb des 23. Jänner in der Rechnungskanzlei die An meldung ihres Viehstandes zu erstatten. Ich mache aufmerksam, daß ich nach Ablauf des Anmeldetermines zur Ueberprüfung des Viehstandes Beauftragte entsenden werde, und daß jede Unterlas sung oder unwahre Angabe

im Sinne des Art. 15 der zitierten Verordnung mit einer, der doppelten Steuer gleichkommenden Strafe geahndet werden wird. Empfehle allen, diese Anmeldungen nicht auf die letzten Tage zu verschieben, um kein Gedränge heryor- zurufen, welches nur die Arbeiten erschweren würde. Imposta sui celibi dovuta dai datori di lavoro. Avverto che a sensi delTart. 10 del R. D. 13 feb- braio 1927, n. 124, i datori di lavoro sono obbligati a versare alla Tesoreria Provinciale metä della quota fissa stabilita per ogni

operaio celibe che, anche .occa- sionalmente. trovasi alle loro dipendenze al 1° gennaio 1931. Il modulo di denuncia e di versamento verrä dis tri - buito dall’Ufiicio di Ragioneria dal 1° al 31 gennaio. termine entro il quäle tutte le operazioni devono essere ultimate. I datori di lavoro, che sono obbligati ad anticipare Timporto dell’imposta, devono esercitare la rivalsa ver so il dipendente a scanso di una nuova tassazione a nome del dipendente celibe. Richiamo l’attenzione dei soggetti al Timposta

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Page 4 of 8
Date: 21.07.1929
Physical description: 8
manifestazione di simpatia. Appiano, li 18 luglio 1929 (VII). Il Podestä: Col. Ceard Mario Danksagung. Allen jenen meinen lebhaftesten Dank, welche ihre Zufriedenheit über meine Ernennung zum Podestä hundgaben. Ganz speziell danke ich dem hiesigen Fascio und Dopo lavoro, mit seinem Oberhaupt Herrn Vendrame, für das liebenswürdige Zeichen der Sympathie. Avviso Rendo no-to, che il 26 del mese di luglio c. a. avrä luogo il consueto grainje MERCATO DI 8. ANNA a Gornaiano-Appiano. A p p i a n o, li 18 luglio 1929

nella stessa la localitä, la quantitä e la durata del prelevamento. Dopo ottenuta l’autorizzazione, e prima di inizia- re il trasporto, gli interessati dovranno rivolgersi al cantoniere comunale signor Pichler Antonio il quäle farä la consegna della cava, constatando dji volta in volta lo 8tato della stessa. Tale controllo verrä fatto anche al termine del prelevamento onde rilevare even tual! danneggiamenti. Prelevamenti di ghiaia senza l’autorizzazione scrit ta verranno severamente puniti. Caldaro

(VII). Il Podestä: Col. Ceard Mario Kundmachung. Ich gebe hieinit bekannt, daß am 26. Juli 1. J. der altherkömmliche St. Anna-Markt in Gornaiano - Ap piano stattfinden wird. Legname da lavoro Avverto i censiti che possono averne interesse, che il Comune ha attualmente, disponible in localitä Kohlgruben, circa 150m. c. di legname da lavoro ta- glialo recentemente in quella localitä. Come venne giä pubblicato, tale legname viene ceduto ai censiti di Appiano i quali ne abbisogn.ino ner lavori edilizi

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Page 3 of 10
Date: 23.06.1929
Physical description: 10
ist und als solcher von allen zu respektieren und zu be handeln ist. Von jetzt an wird er wegen jedweder Beleidigung und Widerstandsleistung, welche ihm gemacht wird, bei der Gerichtsbehörde die Anzeige erstatten. Imposta sui celibi dovuta dai datori di lavoro Avverto che a sensi dell’art. 10 del R. D. 13 leb braio 1927, n. 124, i datori di lavoro sono obbligati a versare alla Tesoreria Provinciale metä della quota lissa stabilita per ogni operaio celibe che, anche oc- easionalmente, trovasi alle loro dipendenze al 1° lu- glio 1929

. II rnodulo di denuncia e di versamento verra di stribuito daH’Ufficio di Ragioneria dai 1° al 15 luglio, termine entro il quäle lulle le opernzioni devono es- sere ultimate. I datori di lavoro, che sono obbligati ad anticipare l’importo dell’imposta, devono esercitare la rivalsa verso il dipendente a scanso di una nuova tassazione a nome del dipendente celibe. Richiamo l’attenzione dei soggetti aH’imposta sol le gravi pene comminate dagli arit. 13 e 14 del sopra menzionato R. Decreto per omesse

, sind eingeladen, bis zum 29. Juni ein Gesuch einzureichen. Die Interessenten sollen sich daher in der Orts schule einfinden, um das entsprechende Formular zu beheben, welches, nach genauester Ausfüllung und Unterschrift, dem Schulleiter zu übergeben ist. MUNICIPIO DI APPIANO Organizzazioni sindacali Il Coverno Fascista ha voluto dare al lavoro il suo giusto valore e la necessaria importanza. L’Ämministrazione Pubblica dal piü alto consesso, il Parlamento, ai minori Enti comunali e riservata a clii col proprio

lavoro contribuisce veramente ed ef- ficacemente al progresso nazionale. Da ciö la necessitä che lulle le forze attive della Nazione siano organizzate, quindi, Federazioni e Sin dacali che uniscono in particolari organizzazioni tut ti quellt che esplicano lo stesso lavoro (Federazione Agricoltori, Federazione Commerciantji, Unione In dustrial!, Federazione Artigiani - Federazione Tra- sporti ecc.). Queste organizzazioni, che per essere ufficialmen- te riconosciute dallo Stato, per concorrere all’ammi

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Page 2 of 13
Date: 08.06.1930
Physical description: 13
und wird stillschweigend erneuert, wenn nicht eine der Parteien bis um 1. Jänner mittels rekommandier- l’altra parte; restando salvo alle parti, la facoltä, dopo la disdetta, di prorogarlo fino alla conclusione di un nuovo ipatto. II datore di lavoro e il lavora- tore ritireranno dalle rispettive Organizzazioni Pro- vinciali copia del presente patto. Le parti interes- sate concorderanno, segnandole sul libretto, le even tual! tmodifiche e clausole accessorie non in coptra- sto eon

le disposizioni del patto medesimo, sottoscri- vendole reciprocamente. Dopo la firma i libretti d«r* vranno essere vistati dalle organizzazioni Sindacali Provinciali. Qualifica di salariato Art. 2. — Sono considerati salariati fissi quei la- voratori della terra che obbligano perinanentemente la ipropria opera per un ternpo determinato e verso corresnonsione di un salario costituito parte in - de- naro e parte in natura, o anche solo in denaro, ol- tre al godimento gratuito della casa di äbitazione. Debbono

- cola, svolge il suo lavoro esclusivamente nella stalla e per il governo del bestiame). Allo stalliere spetta: Il governo del bestiame deH’azlerida; regolare il razionamento del foraggio; regolare l'allattamento e allevamento dei novelli; la completa direzione e responsabilitä della stal la; i Egli avrä diritto: 1. per ogni vitellp nato vivo e vitale, coll’obbligo della sorveglianza di giorno e di notte Lire 5.—; 2. per ogni capo venduto Lire 5.—; per ogni qa- po allevato Lire 10,—. b) Servo

maggiore: Al servo maggiore spetta:. la completa direzione e responsabilitä di quei la vori che gli assegnerä il conduttore, lavorando pur tuttavia cogli altri servi; la sostituzione a giudizio del proprietario, dello stalliere con retribuzione, dopo 5 giorni, superiore alla normale. In caso di prestaziöni a favore di terzi per or- dine del proprietario savrä diritto alla indennitä di Lire 5.— giornaliere. c) Servo secondo: Al servo secondo spetta: _ ten Schreibens die andere Partei von der ^Kündigung

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Page 6 of 12
Date: 10.03.1929
Physical description: 12
J. F. Amonn, Bolzano-Appiano und in allen einschlägigen Geschäften. £ una popolazione eminentemente religiosa che ora, dopo il grande evento, sente che il popolo ita liano ha assunto, mer volere di S. E. Mussolini, il no bile compito della difesa della chiesa contro i suoi nemici. £ una popolazione profondamente attaceata alla famiglia ed Appiano va fiero di avere 1300 famiglie delle quali 275 con sette o piü figli, ,il 22 per cento. Sono: abitanti delle due frazioni di Missiano e Riva di Sotto che hanno

alle urne, sa- pranno eompiere ( il loro primo dovere di cittadini, saprannno dimostrare di meritare le vigili eure Vo- stre e la generositä del nostro Duce. Ed ora a voi, ,al Capo della Provincia, al rappre sentante d’Italia, del Re, del Duce, del Fascismo, la popolazione <fi Appiano riverente innalza im evviva. Evviva Sua Eccellenza, Marziali! La parola di 8. E. Marziali Dopo gli applausi che hanno accolto la fine del discorso del Podestä ha preso la parola S. E. Mar ziali, il quäle, ha pronunciato

, spesso interrotto da vivi applausi, un discorso di cui diamo un riassunto. Devo innanzi tutto ringraziarvi - ha detto Sua Ec cellenza - e manifestarvi la mia impressione per es- sere pervenuti numerosissimi in questo luogo di pro duzione e di lavoro, nel luogo ove voi ogni giorno temprate le vostre forze, ove create e producete con abnegazione e con fatic.he, cosa questa ha del prodi- gioso e dell’artistico, perche dalla terra voi avete creata la bellezza artjstica e produttiva dei vigneti e dei

soldati della Patria, e dalla scuola, tut te.energie queste che debbono essere unite in un solo fascio, perche la Nazione possa sempre vivere e pro gredire, perche la Patria sia sempre amata, perche in ogni animo esiste sempre un solo motto: lavoro, leal- tix, famiglia e Patria. Queste sono le basi, le uniche, che possono far trionfare ; i sentimenti buoni, quei sentimenti ethe so no sicuro esistono in voi, perche amate la terra e la famiglia. E con questa sicurezza saluto tutte le forze, dal clero

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