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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 13 di 52
Data: 30.06.1923
Descrizione fisica: 52
o nella marina militare <dell'Impero medesimo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle legg,i e dei decreti del 'Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti •di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Rema, addi 18 marzo 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Diaz - Thaon di Revel. Visto, il Guardasigilli: Fera. 103 Regio decreto 8 marzo 1923, N. 593. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto

contraria all'articolo precedente ✓ è abrogata li presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, 6ia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,' mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 1923. VITTORIO EM AN UELE De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 104 Regio Decreto legge 11 marzo 1923, N. 620. VITTORIO EMANUELE III per

grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, numero 1778 e il Nostro decreto 20 dicembre 1920, n. 1890; Veduto il R. D. L. 8 giugno 1921, n. 1573; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro se gretario di Stato per la pubblica istruzio ne; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1. L'art, 6 del R D. L. 8 giugno 1921, Nu mero 1573, s'intende così modificato: «I ti toli di abilitazione all'insegnamento nelle

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Pagina 17 di 52
Data: 30.06.1923
Descrizione fisica: 52
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gaz zetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque epetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini V 7 'sto il guard'asigilli : Oviglio. 110 , Regio Decreto 25 marzo 1923, N. 725. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio e per volontà della

Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922, N. 1601; Visti i Regi Decreti 26 settembre 1921, N. 1289. 2 febbraio 1922, N. 160, e 20 lu glio 1922, N. 1219; Sentito il Consiglio dei Ministri. Sulla proposta del Ministro delle Finan ze, d'i concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Articolo unico. Le attribuzioni ed i servizi, di cui ai de creti-legge 26 settembre 1921, N. 1289, e 2 febbraio 1922, N. 160, saranno col 1 aprile 1923 trasferite alla Cassa

dei depositi- e prestiti. Con decreto Ministeriale verranno pure determinate -le modalità per il passaggio dei fond'i e del servizio alla Cassa predetta, nonché quelle della riscossione. Verranno pure stabilite le modalità per la sistema zione delle operazioni già fatte con gli stan ziamenti di cui ai succitati decreti e con al tri mezzi. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Stefani. 'Visto: il ■ Guardasigilli : .Oviglio. Ili Regio Decreto 5 aprile 1923, n. 826. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù della delegazione dei poteri con feriti al Governo con la legge* 3 dicem bre 1922, n. 1601 ; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta d'el Nostro ministro seg retario di Stato per le finanze, di concer

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Pagina 15 di 52
Data: 30.06.1923
Descrizione fisica: 52
106 Règio decreto 8 marzo 1923. N. 658. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il decreto-Legge 19 ottobre 1919, N. 2214, che istituisce Fassicurazione ob bligatoria contro la disoccupazione. Visto il R. decreto 5 febbraio 1922, nu mero 209, che estende ai territori annessi la legislazione vigente nel Regino sul collo camento e sulla disoccupazione; Visto il R. decreto 31 agosto 1921, N. 1269, relativo alla sistemazione ammini strativa per le nuove

, '•N. 409, e dai decreti-legge 7 giugno 1920, N 823; 19 ottobre 1919. N. 2214; 30 gen naio 1921, N. 39; 17- luglio 1921, N. 956, e dalla, legge 15 febbraio 1923 N. 483. Art. 2. 11 presente decreto entra in vigore nel giorno 'della sua pubblicazione. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 1923. VITTORIO

EMANUELE Mussolini - Cavazzoni - De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 107 Regio decreto 18 marzo 1923, N. 663. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 26 settembre 1920, N. 1322, che autorizza la Governo a dare piena ed' intiera esecuzione al Trattato di pace concluso a San Germano il 10 settembre 1919; Veduta la legge 19 settembre 1920, N. 1778, che approva il Trattato concluso a Rapallo il 12 novembre 1920; Veduta la legislazione

le altre disposizioni vigenti nel Regno in materia di monete metalliche e di bigiletti d'i Stato. Il presente decreto andrà in vigore dal giorno -della sua pubblicazione nella Gaz zetta ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Stefani Visto

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Pagina 7 di 52
Data: 30.06.1923
Descrizione fisica: 52
mo bile, prevista dall'art. 29 del testo unico, è .analogamente applicabile all'imposta gene rale e speciale sull'industria tuttora vigen te nelle nuove Provincie. 'Art. 7. • Il presente decreto andrà iti vigore tren ta giorni dopo» la sua pubblicazione nella -Gazzetta affidale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella .raccolta 'ufficiale delle leggi e dei decreti • del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923 VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Capitani D'Arzago - De Stefani - 0viglio. Visto: il Guardasigilli: iGviglio. 100 Heg io decreto 11 febbraio 1923, N. 562. VITTORIO EMANUELE ni per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922. n. 1601; Visto il R. D. L. 8 giugno 1921, n. 1573; Udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Uüitx) il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei ministri;. Sulla proposta del

decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. , Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Gentile - De Stefani. Vieto, il Guardasigilli: Oviglio. REGOLAMENTO per l'esecuzione degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, che estende alle scuole medie di lingua i- taliana delle nuove Provincie la validità dei titoli

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Pagina 20 di 52
Data: 30.06.1923
Descrizione fisica: 52
. 6. E' abrogato il par. 38 del Codice civile generale austriaco, applicandosi nei d'etti territori per le immunità contemplate in questo paragrafo le norme aventi vigore per il resto del Regno. Art. 7. Il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la. sua pubblica zione nella. «Gazzetta Ufficiale» del Re gno. . ■ > • Ovdini&mo che il presente decreto munito del sigilo dello Stato sia inserto nella rac colta inficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spet

ti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma adJdì 22 aprile 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Oviglio. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 114 Regio Decreto 8 aprile 1923, N. 939 VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA^ Visto il decreto luogotenzia-le 8 giugno 1919, N. 922, che stabilisce la circoscrizio ne del distretto minerario di 'Padova; Visto il R. Decreto-legge 17 ottobre 1922 N. 1352, concernente la sistemazione poli tica e amministrativa delle nuove

so il distretto .politico di Ampezzo), ,Fer- rara, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Gli Uffici dei distretti minerari d'i Tren to e di Trieste saranno regolati' secondo la norme in vigore per gli altri distretti mine rari del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi.e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1923

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Pagina 16 di 52
Data: 30.06.1923
Descrizione fisica: 52
108 R. D. 25-3 1923 N. 686. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 settembre 1920, n, 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778; Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, nu mero 148, «che ha esteso ai territori annes si al Regno l'imposta sui redditi di ric chezza mobile; Visto il R. decreto 12 marzo 1920, nu mero 505, contenente il regolamento per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del

che potrebbero loro spet tare in base al secondo comma dell'art. 5 del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16. I termini di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del R. 'decreto 12 marzo .1923, n. 505, sono rispettivamente proro gati di due mesi. Ordiniamo che il. presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservara Dato a Roma, addì 25 marzo 1923

. VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Stefani. Visto il guardasigilli : Origlio. 109 Regio Decreto 22 maTZo 1923 N. 699., VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio c per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduti gli articoli 4 della legge 26 set tembre 1920, N. 1322, e 3 d'ella legge 19 di cembre 1920, N. 1778. In virtù della delegazione dei poteri con- efriti al Governo con la 'legge 3 dicembre 1922, N. 1601; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro ministro se gretario di Stato per gli

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 3 di 52
Data: 30.06.1923
Descrizione fisica: 52
PARTE I. Leggi e Decreti 08 Regio decreto 1 febbraio 1923, n. 362. VITTORIO EMANUELE III . per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322, e la legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 ot tobre 1922, ti. 1353, concernente la siste mazione politica edì amministrativa delle nuove Provincie; Sentito^ il Consiglio dei ministri; Sulla proposta dei ministri della guerra e della marina, di concerto col presidente del

sa disposizione vigente nelle nuove Provin cie in materia di somministrazione di al loggi ad ufficiali e militari di truppa.. Art. 3. Il presente decreto andrà n vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gaz zetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che, il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolte Ufficiale delle Leggi e dei Decre ti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 febbraio 1923; VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Diaz - Thaon di Revel - De Stefani - Oviglio. 'Vieto, il Guardasigilli: Origlio. Decreto-legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, concernente l'obbligo dei Comuni di somministrare gli alloggi agli ufficia li ed 1 alle truppe del R. esercito. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1917, N. 230). TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù dell'autorità a Noi delegata

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