oltreché di tutti i prodotti da essi fabbricati o commerciati, anche dei pro dotti di altre ditte, che siano con quelli collegati, per ragioni di carattere tecnico industriale o di convenienza commerciale, quando abbiano a tal fine ottenuto il consenso di tali ditte. Ma questa disposizione, per la sua collo cazione, sembra riferirsi ai soli servizi esercitati dai Comuni, non ai diversi mezzi di pubblicità contemplati nel titolo 111., e che. come si è detto, non possono costituire oggetto
di servizio comunale Inoltre, quell'articolo, nel* dichiarare che la medesima affissione può servire alla pubblicità di più pro dotti, collegati per ragioni di carattere tecnico o industiale o di convenienza commerciale non sembra voler esprimere una limitazione della facoltà di valersi alla medesima affisione per la propaganda di prodotti diversi, ma bensì voler consentire questa facoltà, preferendo il caso in cui normalmente vi può asssre interesse a farne uso. Infine, l'art. 6 che regola l'uso della
medesima affisione, per la propaganda a favore di ditte diverse non può applicarsi alla pubblicità luminosa con luce intermittente e variabile, per mezzo della quale una molteplicità di prodotti può ottenere una propaganda, non contemporanea, ma successiva, per ciascuno di essi. Nè, in contrario, si può trarre argomento dalla maggiore efficacia della pubblicità a luce intermittente, rispetto ad altre specie di pubblicità, poiché, in tal modo, si porrebbe in rilievo un elemento da cui l'attuale tariffa
prescinde completa mente. Infine, a sostegno della soluzione adottata, si può anche allegare la conseguenza a cui diversamente si perverrebbe, di imporre alla forma di pubblicità di cui si tratta degli oneri assolutamente proibitivi. Se, al con trario, la tariffa stabilita per altre forme di pubblicità luminosa sembra inadeguata all'efficacia ed al rendimento di quella, l'inconveniente non può essere eliminato attraverso l'interpretazione della legge e dovrebbe essere rimosso mediante apposite