¬La¬ cultura europea: metodo e creatività : atti del 27. Convegno Internazionale di Studi Italo-Tedeschi, Merano, 8-10 ottobre 2004
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Autore:
Cotteri, Roberto [Red.] ; Internationale Tagung Deutsch-Italienischer Studien (27 : 2004 : Meran) ; Akademie Deutsch-Italienischer Studien (Meran) / Accademia di Studi Italo-Tedeschi, Merano. Con la collab. del Centro Studi Interculturali dell'Università di Verona. [Sotto la direzione di Roberto Cotteri] [ed. sotto la dir. di Roberto Cotteri ...]
Luogo:
Merano
Editore:
Accademia di Studi Italo-Tedeschi
Descrizione fisica:
XXI, 393 S. : Ill.
Lingua:
Deutsch; Italienisch
Commenti:
Parallelsacht.: ¬Die¬ europäische Kultur: Methode und Kreativität
Beitr. teilw. ital., teilw. dt.
Literaturangaben
Soggetto:
g.Europa ; s.Kultur ; f.Kongress ; g.Meran <2004>
Segnatura:
II Z 759/27(2004)
ID interno:
611993
di un lavoro”, il “prezzo di una locazione d’opera” o un “compenso” - tra tutte queste forme di transazione economica che il diritto romano si preoccupava di tenere distinte, poichè appartenenti a sfere eterogenee, c’è ormai solo una differenza lessicale. Lo si chiami “compenso” o “sa- lario” o “prezzo”, si tratta in fondo della stessa eosa: del pagamento di una somma a fronte di un servizio prestato. NOTE 1) Per una discussione di tale questione cfr. F. Vezin La question de l’oeuvre d’art, in La fête
(I secolo a.C.), nell’ambito della latinizzazione delle istituzioni formative ellenistiche. II nucleo delle sette artes era variamente integrato da medicina, ar- chitettura, diritto e storia. Piú tardi, a partire dall’epoca carolingia (VIII sec.), alle sette artes vennero formalmente aggiunte la medicina, la filosofia e la teolo- gia. 4) Già il fatto che il diritto romano consideri il lavoratore un “locatore” delle pro- prie operae, e non un “venditore” di forza-lavoro, ha importanti conseguenze
. Ad esempio il fatto che il periculum, ossia il rischio di mancato adempimento del contratto per cause non imputabili al locatore (cioè al lavoratore), era interamen- te a carico del conduttore (cioè del datore di lavoro). (Cfr. F. De Robertis I rap- porti di lavoro nel diritto romano, GÍuffré, Milano, 1946). 5) Nei contratti di questo tipo, la somma di denaro è decisa ex ante, prima che il 346