La misura di tale cessione sarà stabi lita,' per ciascuna Provincia, dal Com missariato generale'. , T Consorzi granari, dovranno rivalersi. .della perdita derivante da detta cessio ne,' mediante il maggiore prezzo di ces sione del residuo quantitativo del grano tenero, destinato alla confezione di pane a formé piccole ed occorrendo, di parte del grano duro ad essi assegnato; da de stinarsi alla confezione di paste alimen tari ad abburattamento speciale. , La percentuale del grano da destinar
, nell'abburattamento, ed in genere nella macinazione e nella panificazione. Art. 12. 11 Governo è autorizzato a emanare, nell'interesse dell'erario, e quando li creda opportuni, tutti i provvedimenti necessary perchè il prezzo dei consumi da parte di persone appartenenti a pae si stranieri di moneta a corso .elevato sia avvicinato al cambio della moneta stessa in Lire italiane. ' 11 provento di tali 'provvedimenti an drà a favore della pubblica beneficenza. 188 Regio decreto legge 26 settembre 1921, N. 1289
. VITTORIO EMANITELE 111 per grazia di Dio e per volontà della Nazione, RE D 'ITALIA . Udito il Oonsiiglio .dei ministri ; . - Vedute le leggi 2S settembre 1910, N. : Ì322 e 19 dicembre 1920, IN'- 177S ; ' Art. 13. E' devoluto al conto pane di cui nel successivo articolo 14 il maggiore prò- vento netto derivante dall'aumento dei prezzi' dei tabacchi, stabilito con i tre Regi decreti 3 novembre 1920, N. 1517, 15ÌS, 1519. Art. 14-, ? Le spese per l'approvvigionamento dei cereali e le entrate di cui nei
precedenti articoli formeranno oggetto di un conto separate presso il tesoro al cui eventua le ammortamento si provvederà con -i mezzi che saranno stabiliti per legge. Art. 15-. TI Governo del Re è autorizzalo ad e- manare tutte le norme occorrenti per l'attuazione della puesieute legge, disci plinando le modalità di riscossione dei diversi tributi, variando i limiti di. eseir •z'ione -o riducendo ad unità aliquote, eh« colpiscano lo stesso cespite tributàrio, con facoltà di coordinare, integrane
, mo dificare od abrogare disposizioni legisla tive vigenti. ' Art. 16. . La presente legge entrerà in vigore nel ini orno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che la'presente, munita, del sigillo dello Stato, sia. inserta nella raccolto Ufficiale delle leggi e dei decre ti del Regno d'Italia, mandando a chiun que fjpetii^ di osservarla e di farla osser vare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1921. VITTORIO EMANUELE Gioii Iti - Micheli - Facta