ministro se gretario di Stato per gli affari della guerra ; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : Articolo unico. Sul distintivo d'onore, per gli ex irre denti italiani, istituito con R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1626, oltre gli stemmi di Trento e Trieste, vi sarà pure ricamato lo stemma di Zara come nel disegno an nesso al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
- m munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccola ufficiale delle leggi e doi decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far- loosservaré. Dato a Roma, addi 22 gennaio 1922. VITTORIO I^LAiOTEL® Bonomi Visto, il guardasigilli : Rodino. 53 R. D. 7.1-1922, n. 66. VITTORIO EMANUELE III per Grazia di Dio e per volontà della Naaäione RE D'ITALIA Visto il R._ decréto 16 ottobre 1921. il. 1626; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro
a chiunque spetti eli osservarlo e di far lo osservare. Dato a Roma, addi 7 gennaio 1922. VITTORIO EMANUELE Bonomi - Gasparotto 54 R. D. 22-1-1922, n. 86. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della . . Nazione RE D'IT AUA Vedute le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Veduto l'art. 6 del Regio Decreto- Legge 31 agosto 1921, N. 1269; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno
, di concerto con il ministro dell'industria e commercio e con quello del' tesoro; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO: * Art. 1. Nei territori annessi a norma delle leggi 26 settembre 1920, n. 1778; a com plemento delle norme legislative che ancora regolano le Borse di commercio, sono estese _ con effetto dal 27 dicem bre 1921 - le seguenti disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, così coor dinate : 1. I ministri dell'industria e commer cio e del tesoro possono in ogni tempo di concerto ordinare
l'industria, e com mercio, di concerto con quello del Te soro, può prendere di propria iniziati va i provvedimenti di cui al precedènte numero 2 e può estendere ad altrè Bor se quelli già adottati. . Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, m'an dando a chiunque spetti di osservarlo