Valuten zu züglich des Agios Von 125 Lire für je FOGLIO ANNUNZI LEGALI 3 per ogni 100 Lire in oro o valuta estera equiparata, come al I comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 14 aprile ■1918, numero 513, è applicabile anche alle obbligazioni pagabili all'estero in oro o nelle valute dei rispettivi paesi emesse durante il periodo della costru zione o dell'esercizio delle strade ferra te o dà altri pubblici servizi da società che ne siano ancora concessionarie, o che, dopo il riscatto, svolgano
FOGLIO ANNUNZI LEGALI cate nella prima pai-te del comma pre cedente. 'Accertata l'esistenza di tali condizio ni, la Società dovrà depositare, alla sca denza di ciascun semestre, una somma in valuta ledale alla pari corrisponden te alla media dei suoi pagamenti effet tivi all'estero durante fili ultimi tre se mestri in cui provvide al servizio delle sue obbligazioni, più il cambio, in ra gione del 25% presso una delle filiali degli Istituti di Emissione del Regno operanti, nella Venezia
Tridentina (Ban ca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia), che essa incaricherà del servi- aio delle obbligazioni medesime. TI portatore delle obbligazioni all'e stero avrà tuttavia facoltà di richiedere ette il pagamento nella valuta estera sia rinviato a un anno dopo la pubblicazio ne della pace; e in tal caso la Società debitrice sarà tenuta a corrispondere, per il tempo della proroga, gli interessi in oro o nella valuta indicata nelle ob bligazioni sulla, somma dovuta, nella mr , sur a del
tuttora una importante attività connessa alla economia nazionale. Tale facoltà riflette gli interessi e i rimborsi delle obbligazioni circolanti all'estero, dei quali sia richiesto il pa gamento dopo la pubblicazione del pre sente decreto. L'accertamento delle condizioni di che al I comma sarà fatto, su richiesta delle Società, da questo Commissariato Gene rale Civile. Accertata l'esistenza di tali condizio ni, la Società dovrà depositare, alla sca denza di ciascun semestre, una somma in valuta legali
suddetto, le Società che ricevano annua lità dallo Stato, fino a concorrenza del le annualità medesime. Il portatore delle obbligazioni all'e stero avrà tuttavia facoltà di richiede re che il pagamento in oro o nella valu ta estera sia rinviato al giorno in cui* saranno abrogate le presenti disposizio -r ni, con l'aggiunta degli interessi sem plici, pure in oro o nella valuta estera, sulle somme dovute nella misura del 5% all'anno e con decorrenza dalla data della dichiarazione di volere fare uso