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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Data: 30.04.1919
Descrizione fisica: 63
nanza contenute nell'art. 1 vengono punite con pena pecuniaria da Co rone 200 a 500 e sono a carico tanto del responsabile che del macellaio : sono punibili con pena pecuniaria di corone 100 a 200 le contravvenzio ni alle norme degli art. 3 e 7 o stabilite a sensi degli art. 4 e 6. addì 9 marzo 1919. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. DIAZ. 5. Ordinanza per l'aumento degli onorali, spese e competenze spettanti agli avvocati. NOI GENERALE D'ESERCITO CAVALIERE DI GRAN CROCE ARMANDO DIAZ. CAPO

DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Visto l'Art. 251 del Codice penale per l'Esercito; Visti i nn. 39 (5. comma) e 41 del «Servizio in guerra» Parte I.a; ORDINIAMO : . Gli onorari, spese e competenze spettanti agli avovcati in base alla tariffa approvata con l'Ordinanza del Ministero della Giustizia in data 31 agosto 1917 N; 371 B. L. I. sono aumentati della metà. Addì 10 marzo 1919. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A DIAZ. 6. Ordinanza che autorizza l'Autorità giudiziaria ordinaria di trattare

i procedimenti pendenti oi che dovrebbero essere ini ziati, dai Tribunali di Guèrra. NOI GENERALE DI ESERCITO CAVALIERE DI GRAN CROCE ARMANDO DIAZ, CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO; Visto l'art. 251 Codice Penale Eserc.; Visto il regolamento 25 Maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti ai Tribunali di Guerra; Visto l'art. 1 della Nostra Ordinanza 22 Febbraio 1919; Visto l'art. 5 del R. Decreto 21 Febbraio 1919, N. 560; ORDINIAMO : Art. 1. — Dalla data dell'entrata in vigore della precedente Ordi

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