primo al secondo anno di corso. Resta fermo l'obbligo del periodo di prova di due mesi prescritto dal l'articolo 22 del R. decreto 21 novem bre 1929-VIII, n. 2630. Art. 3. — Per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà al Ministro per l'Interno, di concerto con quello per l'Educazione naziona le, di autorizzare, anno per anno, che alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, giuridicamente riconosciute, siano ammesse, oltre
, apposita domanda. Alla domanda, oltre ai titoli pro fessionali e scolastici indicati nei pre cedenti articoli 1 e 2, per coloro che ne siano in possesso, le aspiranti dovranno unire la fotografia debita mente vidimata. Esse dovranno, inol tre, versare all'amministrazione della Scuola la tassa di ammissione di li re 50. Art. 7. — Le Scuole-convitto pro fessionali per infermiere rilasceran no un certificato di ammissione al stecondo anno di corso alle aspiranti che abbiano superati gli esami di cui agli
articoli 1 e 2 della presente leg ge; e un certificato di ammissione al corso per assistenti sanitarie « visita trici a quelle che abbiano superato l'esame di cui all'art. 3 della legge stessa. Art, 8. — Coloro che abbiano con seguito i certificati di cui al prece derne art. 7 potranno essere ammes se al rispettivo corso, purché non abbiano superato gli anni 40. iSaranno osservate, in quanto appli cabili, le disposizioni del titolo IH odel R. decreto 21 novembre 1929-VIIT, n. 2330. Ordiniamo che
da ammettersi al secondo anno di corso presso una scuola-convitto per infermiere professionali. Il Ministro per gli Affari dell'Interno di concerto con SI Ministro per l'Educazione nazionale Visto l'art. 2, lett. a), della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1084; Decreta: Art. 1. - E' approvato l'annesso programma di esame di cultura che le infermiere di cui al l.o comma dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937 -XV, n. 1084, sprovviste del titolo di studio richiesto per l'ammissione al le Scuole-convitto dall'art
. 20, l.o comma, de R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330, debbono superare pi ma di essere ammesse a sostenere l'esame di ammissione al secondo an no di corso presso una Scuola-convit to per infermiere professionali. Art. 2. - Il presente decreto sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno. Roma, addì 3 agosto 1937 XV. p. II Ministro per l'interno: f.to Buffarmi. Il Ministro per l'educazione na zionale: f.fo Bottai. Programma di esame. Italiano. Prova scritta - su facili argomenti