fumare, fermo, comunque, restando sempre il rigoroso divieto di fumare nel palcoscenico nei camerini e nei locali annessi, ove pure dovranno essere esposti cartelli portanti tale divieto. Art. M. L'impresa è tenuta a far osservare rigorosa mente il divieto di fumare a mezzo del proprio personale. Il personale predetto, ove trovi difficoltà od ' opposizioni nell'osservanza di tale divieto, po trà richiedere l'assistenza dei carabinieri reali o degli altri agenti di servizio. Art. 32. Sono proibite
ti a pubblico spettacolo o trattenimento, la di stribuzione, l'affissione o il getto di stampati, senza il preventivo permesso del funzionario di p. s.. dei carabinieri reali o degli altri agenti di servizio. E' pure proibito il lancio di mazzetti, fiori, coriandoli e simili. Art. 34. Mei teatri e nei locali adibiti a pubblici spet tacoli o trattenimenti ove siano varie classi di posti, nessuno può collocarsi in una classe o in un posto superiore a quello a cui il biglietto pa gato avrà dato diritto né può
debbono scoprirsi il capo. Art. 35. A giudizio del funzionario di p. s. o, in man canza di questi, dei carabinieri reali o degli altri agenti di servizio e dopo un primo invito o am monimento che sia rimasto inefficace, possono essere espulsi dal teatro o dalla sala coloro che non osservano le disposizioni del presente rego lamento o, comunque, dimostrino di voler, in tenzionalmente, sotto qualsiasi scopo o pretesto» turbare o interrompere lo spettacolo o il tratte nimento, senza pregiudizio
dell'azione penale in cui fossero incorsi. GÌ iespulsi dal teatro o dalla sala non potran no rientrarvi senza l'assenso del funzionario di p. s. o, in mancanza di questi, dei carabinieri reali o degli altri agenti di servizio. Art. 30. In caso di tumulto, di gravi disordini o di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, il fun zionario di p. s. o. in sua mancanza, i carabinieri reali o gli altri agenti di servizio, potranno far sospendere o cessare Io spettacolo, intimando, ove occorra, lo sgombero del
locale, che dovrà, senz'altro essere attuato. Art. 37. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, il funzionario, o, in sua mancanza i carabinieri reali o gli altri a- genti di servizio, potranno ordinare di fare resti tuire agli spettatori il prezzo del biglietto d'in gresso effettivamente acquistato. Art. 38. L'impresa è obbligata di mantenere in servi zio durante gli spettacoli o trattenimenti pubbli ci apposito personale, per la chiusura ed apertu ra dei palchi, per