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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Data: 28.02.1922
Descrizione fisica: 66
ministrazione della città provìncia di Trieste, e due consiglieri di Stato scel ti tra i membri della sesta sezione dal presidente del Consiglio dei Ministri, sentito' il presidente del Consiglio di Stato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. - Dato a San Rossore, addi 19 novembre 1921. VITTORIO EMANUELE Bono mi Visto, il guardasigilli

: Rodino. 25 R. D. L. 29-12-1921 n. 1963. VITTORIO EMANUELE} III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e proitìui- ghiamo quanto segue: Articolo unico. Dalla data della morte di Cesare Bat tisti,, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa, è assegnata a cia T scuna delle famiglie rispettive, in ag giunta ad assegni eventualmente già lo ro attribuiti, l'annua pensione comples siva di Lire seimila

. La pensione sarà corrisposta alle ve dove ed agli orfani, ed in mancanza, ai genitori superstiti. Per gli orfani la pen sione avrà termine col raggiungimento della età maggiore. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dm de creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti .di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dalo a Roma, addi 29 dicembre 1921. VITTORIO EMANUELE Bononii - De Nava 26 R. D. 24-10-1921 N. 1980

. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà ilei la Nazione RE D'ITALIA Visto il testo unico delle disposizioni legislative per il risarcimento di danni di guerra approvalo con R. decreto 27 marzo, 1910, n. 420; Visto il Regio decreto-Ieege 18 aprile 1920, n. 579; Visto il Regio decreto-legse 23 dicem bre 1920, ii. 1803; Viste le leggi 20 settembre 1920, num. 1322, e 10 dicembre 1920, N *1778; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro ministro per le terre liberate dal nemico

, di con certo col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno; ABBIAMO DECRETATO' E DECRETIAMO Art. 1. Il termine della presentazione delle domande di risarcimento di danni di guerra avvenuti nelle nuove Provincie d'Italia fissato al 31 ottobre 1921 con il R. Decreto-legge 23 dicembre 1920, num.

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