questi pagamenti sono garan titi dalle attività della Banca con- ,/trollate dal Commissario Giudizia le e dalla delegazione dei credito ri, che si pronuncierà sempre a „semplice maggioranza e costituite „dai seguenti gruppi: Cassa, Effetti „pubblici, Portafoglio commerciale, „Beni immobili della Banca e del- „l'Istituto Immobiliare Tridentino, „del quale la quasi* totalità delle a- . „zioni trovansi in possesso della „Banca, unica creditrice dell'Istitu- ,,to, Garanzia Statale, Portafoglio
l'articolo 21 della Legge 24 inaggio „1903, No, 197_ potrà la Banca con cordataria compiere efficacemente „anche tutti gli atti da' detto arti colo contemplati, sempre però col „consenso del Commissario Giin.li- „ziale e della maggioranza della „delegazione : dei creditori, • quali „mandatari della Massa dei credi tori a sensi dell'ultimo comma del „punto precedente. „6. In caso di rinuncia o di .cessazio ne per qualsiasi motivo della fun zione del Commissario Giudiziale „o di quella dei Membri della
de- „legazione dei creditori la loro so stituzione sarà demandata all'Illu- „strissimo signor Presidente del R. „Tribunale di Trento. „7. Per le attività della Banca di len to realizzo, come verranno deter- „minate e nuovamente valutate in „contradditorio della Banca dal „Commissario Giudiziale in unione „della Commissione composta dalla „delegazione dei creditori, la quale „si pronuncerà a maggioranza, in „quanto non occorrano per garanti re le rate di cui ad 3) e comun que per una loro valutazione non
„eccedente da prima il 10 per cen to dei crediti chirografari e, dopo „soddisfatte le rate per il comples- „sivo 55 per cento ed interessi co- ,,me sopra, per un eventuale ulterio re 5 per cento, la Banca, allo sco- „po di definire l'esecuzione del „concordato e previe le autorizz.i- „zioni governative, potrà consegna re alla Massa dei creditori chiro- „grafari, in sostituzione della ri spettiva quota dei loro crediti, a- „zioni o quote di-un Istituto finan ziario da costituirsi dai creditori „e per essi
fino alla legale costitu zione dalla Delegazione dei credi tori col concorso del Commissario „Giudiziale, con liberazione della „Banca. B) „In quanto però il Governo, come „fermamente' si confida e come si „ritiene necessario nell'interesse del- t'economia del paese, renda parte cipe la Banca di tutti i benefici „previsti dal R. Decreto-Legge 9 di cembre 1920, No. 1883, e dal Re golamento primo febbraio 1922 per