ernie, deil regolamento di procedurà ci vàie e dal regolamento 1 di esecuzione, Il ricorso, d'i eiii all'ultimo comma dieill'art. 4 della legge 20 giugno 1909, 11. 364, andrà diretto, per quanto riguar da le nuove Provincie, alla VI sezione del Consiglio di Stato. . Art. 4. Per la durata di sei mesi dall'entrata ìli vigore del presente decreto, alle colse, di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, ed all'art. 1 della legge 23 giugno 1912, n. 688, saranno applicabili per le nuove
Provincie le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 e 13 della prima delle suddette leggi, anche se per tuli cose non sia stata fatta la notifica zione d'importante interesse, di 'cui al predetto art. 5- _ _ Art. 5. L'espropri azione d'i cui agli articoli 7 e 16 della legge 20 giugno 1909 n. 364, avverrà per le nuove Provincie secondo le norme della legge 1S febbraio 1S7S, B. L. I., li. 30, siill'ieisproprilaizione a scopo di costruzioni ferroviarie, colà tuttora vigente. , Saranno applicabili pei
' le nuove Pro vincie le medesime norme in tutti i ca si pei' i quali nella leggei 20 giugno 1909, il 364, e nel relativo regoilamento si fa ri chiamo alle norm e della legge 25 giu gno 1SG5, n. 23ì>9, sulla espropriazione pei' causa di pubblica utilità- Art. 6. I progetti , di piani regolatori e d'am pliamento nei comuni delle nuove Pro vincie, per i quali si riscontrino le con dizioni di cui all'art. 77 del regolamento approvato con K.. decreto 30 gennaio 1913, li. 363, dopo' esisena «tati 'Comuni cati
al Ministero della pubblica istru zione, saranno da questo ultimo tras messi, con le modificazioni ed osservai io ni ritenute opportune, all'organo pro vinciale competente. den tfieuan Provinzen ersetet diurch die entsprechenden Bestimmungen des allg. bürgerlichein Gelseitzbuches;, der Zivilpro- ms.sordminmg und der .Fxek'utionsoird niung, sowie diurch die- übrigen dort gel tenden Gèsieltze. Der-Itelciiim, von. dem im letzten Ab sätze dfeis! Art,. 4 des Gejsetzes vjopi 20. Juni .1909 N. 364 die Rede Asit