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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 18 di 24
Data: 15.09.1926
Descrizione fisica: 24
Costituzione di un Consorzio fra Stato e Provincia di Trento per il funzionamento dell'Istituto A- grario Proviociale in S. Michele all'Adige. REGIO DECRETO 29 luglio li926, n. 1415 VITTORIO EMjAINUEHJE IH per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'ltdliä Viste le deliberazioni del 23 giugno, ,241'Uglio 1925, 1 ottobre 1925 e 8 giugno 1926 della Commissione 'Reale per l'am- mini'ìstpaizione strajordinariia della Pro vincia di Trento; sulla proposta del Nostro Ministro Se gretario di. Stato

per l'economia nazio nale ; abbiamo decretato e decretiamo: • Art. li. — E' costituito un consorzio fra lo Stato e la Provincia di Trento per ri funzionamento dell'Istituto agrario Provinciale di S. Michele .all'Adige e del l'annessa Stazione sperimentale. Il Consorzio ha personalità giuridica •ed è posto sotto la vigilanza del Mini stero ,dell1Economia Nazionale. Art. 2. — Gli scopi dell'Istituto A- grario Provinciale di S. Michele all'Adige sono i seguenti: a) di educare e istruire come si con

dal Consiglio A- grario Provinciale. Il regolamento organico e disciplina re, deliberato dal Consiglio d'amministra- ' • > zione dell'Istituto, dovrà portare la ap provazione del Ministero dell'Economia ■Nazionale, previa adesione dell'Ammini strazione (Provinciale per quanto riguar da i rapporti del personale attualmente in servizio. Art. 4,. — Al 'Consorzio per il funziona mento dell'Istituto agrarjky provincijale di S. Michele all'Adige contribuiscono : lo Stato con annue Lire 70,000, stanzia

viene i (figli di medi e piccoli possidenti e di agricoltori tihe intendono prepararsi a divenire direttori di modeste aziende rurali o ad esercitare la professione per proprio conto; ed ha per fondamento principale la esercitazione continuata nei lavori dei campi, del frutteto e del le industrie rurali (specie l'enologia ed il caseificio) avvalorata convenientemen te da lezioni teorico pratiche; b) di contribuire a promuovere in ge nerale il progresso agrario ed enologico del Trentino

e d'esercitare il controllo delle scorte e dei prodotti agrari. Ai suddetti compiti corrispondono le due sezioni in cui va diviso l'Istituto; iScuola Agraria e Stazione Sperimentale la cui- attività sarà coordinata, a sensi dell'art. 1 del R. Decreto 30 dicembre 1923, N. 32i0i3, a quella degli altri Isti tuti sperimentali del iRegno. Art. 3. — L'indirizzo e i programmi di insegnamento dell'Istituto, a norma di quanto dispone la lettera d) dell'art. 3 del R. Decreto 30 dicembre 1923, N. 3229, saranno proposti

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 12 di 28
Data: 31.08.1924
Descrizione fisica: 28
: tutti i Comuni; Circ. di Trieste: i Comuni di Alber di Sesana, Capriva nel Carso, Corgnale, Duttogliano, Nacla S. Maurizio, Po- verio, Roditti, S. Giacomo in Colle, Scoppo Storie e To- madio. TABELLA B. Tutti i Comuni e località delle provincie di Trento, dell'Istria, di Trieste e del circondario di Gradisca (pro vincia del Friuli) che non sono compresi nella zona de finita dalla tabella A sono soggetti alle limitazioni di cui al Capo II del presente decreto (2.a zona militarmente importante). Fanno

Disposizioni finali. Art. 11. Contro i provvedimenti dell'autorità militare e con tro quelli del Prefetto, è ammesso il ricorso gerarchico secondo le norme vigenti. Esso non ha effetto sospensivo. Art, 12. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate in base al medesimo dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 2000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi. Inoltre l'autorità ha la facoltà di disporre che, a spese del

contravventore, siano rimesse le cose nel pri stino stato. Art. 13. Il presente decreto sarà presentato ai Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo ecc. ecc. TABELLA A. ELENCO dei Comuni e delle località delle nuove provincie sog gette alla limitazione di cui al Capo 1 del presente decreto. P.a zona militarmente importante) Provincia: Trento; Comando del Corpo d'Armata al quale devesi far capo per il nulla osta: Verona; Circonda rio: Merano: tutti i Comuni; Circ. Bressanone idem; Circ. Bolzano idem

: In tutta la provincia: tutte le località si tuate ad altitudine superiore ai 1500 m. sul livello del mare: Provincia: Belluno: Comando del Corpo d'Armata al quale devesi far capo per il nulla osta: Bologna: Circon dario di Belluno: Cortina d'Ampezzo, Livinallongo, Colle S. Lucia: Circ. Bressanone: Tutti i comuni del manda mento di Monguelfo. Provincia del Friuli: Comando del Corpo d'Armata al quale devesi far capo per il nulla osta:BoIogna: Circon dario: Cividale del Friuli: Tutti i comuni del

mandamento di Plezzo e i seguenti: Caporetto, Bergogna, Creda, Dre- senza, Idresca, Libussina, Luico, Sedula, Ternon; Circ. di Tolmezzo: Tutti i Comuni del mandamento di Tarvisio; Circ. di Idria: tutti i Comuni. Provincia del Friuli: Comando del Corpo d'Armata al quale devesi far capo per il nulla osta: Trieste; Circon dario di Gorizia: Tutti i Comuni meno: Gargaro, Salcano, Gorizia, Ranziano, Vertoiba in Campisanti, Biglia, S. Pietro di Gorizia, Merna, Savogna d'Isonzo, Lucinico, Piedimonte del Calvario

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 26 di 36
Data: 28.02.1924
Descrizione fisica: 36
, non saranno pas sali di multa (art. 27, 3. comma del Testo unico 17 ot tobre 1922 N. 1402). Atfciamo ricevuto le seguenti due pubblicazioni: 1 ) Rag. Michele Spera: L'ordinamento degli archivi cornimeli - Manuale pralico ad uso dei segretari ed ar chivisti comunali ». ri Rag. Michele Spera: « Indice crenologico dello svol gimento dells operazioni elettorali politiche ». Sene due pubblicazioni recentissime edite d?lla Ditta Apollonio, d'incontrastata utilità e praticilii per gli uffici comunali.

La facoltà di annullamento delle deliberazioni consiglial i consentita al Governo del Re può eser citarsi non solo nei casi di violazione di leggi o di principii generali di diritto, ma ancora quando vengano con esse rinnegate o disconosciute co stanti consuetudini amministrative, senza per altro convertire tale sindacato di legittimità in sindacato di merito. Sono da considerarsi illegittime le disposi zioni dei regolamenti organici comunali che, con tro la consuetudine, accordino agli

impiegati il di ritto assoluto al congedo annuale; o, in caso di licenziamento per riduzione di posti, per inettitu dine e incapacità, concedano indennità più favo revoli di quelle stabilite per gli impiegati dello Stato; o ammettano la possibilità di pensione sen za le ritenute sugli stipendi o salari ; o dispongano per il passaggio degli avventizi in pianta stabile senza le formalità del concorso. E' legittima la disposizione che, nel caso di aumenti di stipendio per promozione, proroghi il termine

per gli aumenti periodici accordati agli impiegati. I Comuni hanno facoltà, con l'approvazione della G. P. A., di dettare norme circa il tratta mento di malattia degli impiegati e il compenso per lavori straordinari, e le relative disposizioni non possono essere annullate dal Governo del Re se non nel caso in cui vengano a rivestire carat tere di vera liberalità. (Decisione della IV Se zione del Consiglio di Stato 12 maggio 1923. - Relatore D'Agostino - Comune di Monza c. Mini stero dell'Interno

). Tiro a segno nazionale. II R. D. 22 luglio 1923 n. 1788, mentre prov-, vedeva all'estensione alle nuove Provincie della vigente legislazione sul tiro a segno nazionale, dava facoltà alle società e ai casini di bersaglio esistenti in base alle leggi del cessato regime, di trasformarsi entro il 23 agosto 1923 in società di tiro a segno nazionale, osservando all'uopo le norme degli articoli 57 e 58 del Regolamento 15 aprile 18S3 N. 1324 (serie 3.a). Con R. D. 16 dicembre 1923 N. 3087 il ter mine

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 29 di 32
Data: 31.01.1924
Descrizione fisica: 32
rispondenti ai biglietti acquistati e per il mante nimento dell'ordine in generale e del divieto di fumare di cui all'art. 22. Tale personale dovrà essere munito di distin tivo di riconoscimento (Berretto o bracciale con apposite scritte). Art. 39. Il personale stesso è obbligato ad ottemperare a tutte le richieste che, nell'interesse dell'ordine o del servizio, venissero ad esso rivolte dal fun zionario di p. s., dai carabinieri reali o dagli al tri agenti di servizio. Art. 40. L'impresa dovrà

, a richiesta dell'autorità di p. s., rimuovere gli inservienti incapaci o insu bordinati dai posti ad essi assegnati e, occorren do, anche licenziarli dal servizio del teatro o della sala. Art. 41. Ad ogni spettacolo o trattenimento pubblico dovrà assistere, dal principio alla fine, ininter rottamente il mimerò di pompieri designalo dnl- la Commissione di vigilanza e fissato nella li cenza, da retribuirsi a spese dell'impresa, che prowederà a farne tempestivamente richiesta al sindaco o al Comandante dei

pompieri in luogo. Art. 42. Il funzionario di p. s., i carabinieri reali o g-li altri agenti di servizio dovranno trovarsi sul posto prima che cominci l'ingresso - del pubblico nel teatro o nella sala e dovranno assicurarsi che tutto sia predisposto ed ordinato secondo le prescrizioni del presente regolamento, provve dendo tosto a far eliminare le mancanze o defi cienze rilevate. NB. — Il presente regolamento in apposito formato grande da esporsi anche in quadro, nei vestiboli e nelle sale dei teatri

, dei cinematogra fi e degli altri luoghi adibiti a spettacoli o trat tenimenti pubblici è in vendita presso il pre miato stabilimento tipografico Scotoni e Vitti. Emigrazione e passaporti Documenti richiesti per rilasciarli — Tasse — Autenticazione delle fotografie e delle firme dei titolari. Si fa presente agli Uffici circondariali di p. s. competenti al rilascio dei passaporti per l'e stero ed ai Sindaci, che, a sensi dell'art. 15, ulti mo capoverso, del vigente testo unico della Leg

ge 13 novembre 1919 N. 2205 sull'emigrazione (già estesa alle nuove Provincie in virtù del R. Decreto 18 gennaio 1923 N. 177) gli atti necessari per ottenere il rilascio del passaporto per gli e- migranli che si recano all'estero a scopo di la voro, e per le loro famiglie, sono esenti dalla tas sa di bollo e da ogni tassa. E così, quando trattisi di richieste di passa porti da parte di emigranti che si recano all'e stero a scopo di lavoro, tutti gli atti che, comun que, sono necessari per il rilascio

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 30 di 32
Data: 31.03.1923
Descrizione fisica: 32
. 14 del Decreto Presidenziale 1 feb braio 1922. Anvender Maria di Giacomo j Breinbauer Giovanni 'di Giovanni Balzarek Francesco di Martino Brunner Dottor Antonio di Sebastiano Baldessari Roberto di Giuseppe Desilvester Francesco di Battista Englisch Luigi di Luigi Eichinger Carlo di Carlo Erti Giuseppe di Giacomo Ettinger Giuseppe di Anna Franck Carolina Antonia di Giovanni Fink Mattia di Maria Furk Dottor Leonardo di Leonardo Foikar Giuseppe di Michele Fallmerayer Luigi di Giuseppe Fiirtinger

öhe'autorizza iT Comune . di Merano a ri scuotere, per ranno Ì9è2, una tas§a §ui' ca ni; è fatte,, però, riserva che la misura del la st^sa yenga ridotta nei limiti seguenti: 1. per i cani dì lusso o di affezione, ma schi e femmine, L. : 80; 2. per i cani da caccia e per quelli da guàr dia, maschi o femmine, appartenenti a raz ze, delle quali è specificata siffatta destina zione, nonché per tutti gli altri cani, che non siano compresi nella categoria seguente, L. 40; 3. per i cani

esclusivamente adibiti alla custodia di 'edifici rurali e del gregge, ed altresì per cani tenuti a scopo di commer cio, L. 10. , Art. 6. Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923. j VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Stefani 61 ELENCO delle persone alle quali venne riconosciuta la cittadinanza italiana dalla Regia Prefet tura della Venezia Tridentina nel mese di marzo 1923 che si pubblica agli effetti del l'Art

Giovanni di Teresa. Griesser Tomaso di Pietro Gasser Antonio di Luigi Girelli Vittorio di Vittorio Gurschner Emilio di Alfonso Gamper Ved. Anna nata Egele di Gio vanni Hawlik Francesco fu Francesco Haslinger Gebardo di Giuseppe Hausmann Martino di Carlo Hechenblaikner Giuseppe di Giuseppe Hartnagl Ved. Maria nata Pelieger Heren Leo di Vittorio InamaMaria Giovanna di Antonio. . Jakl Luigi di Adamo • : Jank Maria di Giuseppe . Kommenda Roberto di Teodoro ' Käferböck Michele fu Michele Kubicek Emilio

Spielmann Ermanno di Caterina Seibold Francesco di Francesco Schütz Suor Maria di Saverio Schulheim Suor Marta, di Giacinto Schanung Alfonso di Giuseppe Speiser Suor Teresa di Giorgio Stanek Giovanni di Otto Siess Luigi di Luigi Thaler Rosa di Leopoldo Tomaselli Rosa di Antonio Trampedeller Antonia di Giuseppe Tschenpf Vincenzo di Mattia Vouk Antonio di Michele Weitschek Rodolfo senjor di Giacomo Weitschek Rodolfo junior di Rodolfo Weiss Roberto di Giuseppe Wilhelm Ved. Giuseppina nata Stecker Zorzi

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 4 di 48
Data: 31.01.1920
Descrizione fisica: 48
in funzione della rappresentanza comunale di San Michele. pag. 30 21. Commissariato Generale Civile. Decreto N. 3152 del 19. I. 1920. Esportazione di monete di rame e di nichelio. pag. 30 22. Commissariato Generale Civile. Ordinanza N. 2525 del 24. I. 1920. Mercati di bestia me nei distretti politici di Tione, Primiero e Silandro. pag. 31 PARTE II. Circolari. 23. Commissariato Generale Civile Circ. N. 10683 del 20. XII. 1919. Visti alle perizie per danni ai terreni. pag. 33 24. Commissariato Generale

ÌLI. Commissariato Generale Civile. Decreto N. 838 del 7. I. 1920. Imposte e sovrimposte comunali e provinciali. pag. 25 -12. Commissariato Generale Civile. Decreto N. 13178 del 9. I. 1920Ì Mercati di bestiame nei comuni di Campitello, Canazei, Pozza, Vigo di Fassa, Perra. v pag. 25 13. Commissariato Generale Civile. Decreto N. 943 del 11. I. 1920. Utili e riserve di Socie tà per azioni. Esenzioni da imposizioni tri butarie. pag. 26 . 14. Commissariato Generale Civile. Determina zione N. 459

Gab. del 15. I. 1920. Richiamo in funzione della rappresentanza comunale di Mezzana. pag. 27 15. Commissariato Generale Civile. Determina zione N. 450 Gab. del 15 I. 1920. Richiamo in funzione della rappresentanza comunale di Villa del Monte. pag. 27 16. Commissariato Generale Civile. Determina zione N. 452 Gab. del 15. I. 1920. Richiamo in funzione della rappresentanza comunale di Tonadico. pag. 28 17. Commissariato Generale Civile. Determina zione N. 456 Gab. del 15. I. 1920. Richiamo

in funzione della rappresentanza comunale di Sagron e Miss. pag. 28 18. Commissariato Generale Civile. Determina zione N. 457 Gab. del 15. I. 1920. Richiamo in funzione della rappresentanza comunale di Pieve di Ledro. pag. 28 19. Commissariato Generale Civile. Determina zione IST. 27S0 del 17. I. 1920. Pagamento di debiti all'istituto ipotecario tirolese e al- F Amministrazione provinciale di Innsbruck. pag. 29 20. Commissariato Generale Civile. Determina zione N. 1024 Gab. del 17. I. 1920. Richiamo

Civile. Circ. N. 19536 del 20. XII. 1919. Supplemento agli emolumenti degli impiegati in seguito al mi glioramento del cambio. P a g- 33 25. Commissariato Generale Civile. Circ. IT. 1329 del 22. XII. 1919. Sovvenzioni fondazionali. pag. 34 26. Commissariato Generale Civile. Circ. N. 19278 del 26. XII. 1919. Risarcimento di danni di guerra. 'pag. 35 11. Commissariato Generale Civile. Dekret N..838- vom 7. I. 1920. Umlagen und Zuschläge der Gemeinden und der Provinz. Seite 25 12. Commissariato Generale

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 2 di 28
Data: 31.08.1924
Descrizione fisica: 28
Art. 7. E' addetto al Consiglio di Stato un personale di segreteria e un personale subalterno nel numero, nei gradi, con le qualifiche e con gli stipendi, indicati nelle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Art. 8. (Art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084). I posti di segretario di sezione del Consiglio di Stato sono conferiti, su conforme proposta del Consi glio di presidenza, agli impiegati dei gradi nono e de cimo del ruolo del personale di segreteria, che siano

provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli del gruppo B. Qualora manchino impiegati nel ruolo indicato, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, i detti posti di segretario di sezione sono conferiti p-;r concorso fra impiegati di qualsiasi amministrazione ap partenenti a ruoli del gruppo B, con le modalità che saranno stabilite mediante decreto del Ministro per l'in terno, di concerto con quello per le finanze. Art. 9. (Art. 5 del testo unico 17 agosto 1907

, n. 038; art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). E Consiglio di Stato si divide in cinque sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente con decreto reale. Le altre due sezioni costituiscono il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il riparto dei ricorsi fra esse è devoluto al presidente del Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni medesime. Ogni sezione è presieduta dal

presidente proprio. E presidente del Consiglio di Stato presiede le adunanze generali, e le adunanze plenarie indicate nel secondo comma dell'art. 45, e può presiedere le sezioni consul tive nelle quali reputi intervenire. Art. 10. (Art. 0 del testo unico 17 agosto 1907, n. 038). Ciascuna sezione si compone di un presidente e di non meno di sei te consiglieri. Assiste alle adunanze o a. 1 Ic udienze un segretario di sezione. Art. 11. (Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. (538). I primi referendari

, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato. A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno es sere destinati, quando occorre, anche più di uno fra pri mi referendari e referendari. Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdi zionali, i primi referendari e i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne riferiscono alla se zione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 14 di 32
Data: 30.06.1924
Descrizione fisica: 32
altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. «Il prefetto ed il ministro dell'interno, secondo la rispettiva competenza, provvedono alla even tuale dichiarazione di obbligatorietà per comuni e Provincie e alla costituzione di detti consorzi, non ché all'approvazione dello statuto». Art. 76. - Nella prima parte dell'art. 38 del regolamento di polizia veterinaria, pubblicato con regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, sono sostituite

alle corrispondenti attuali parole le se guenti : «I trattamenti immunizzanti degli animali de vono essere eseguiti sotto la osservanza delle se guenti condizioni». Nello stesso articolo è inserita, prima dell'at tuale terzo comma, la disposizione seguente: «11 prefetto può, quando lo ritenga necessa rio, ordinare di ufficio i trattamenti immuniz zanti». Art. 77. - Dopo il primo comma dell'art. 197 del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente: «Il prefetto che autorizza

il trasporto di un ca davere in un comune appartenente ad un'altra provincia del regno, deve dare avviso dell'autoriz zazione concessa al prefetto della provincia, cui appartiene il comune nel quale lo stesso cadavere deve essere trasportato». E' abrogato l'art. 26 del regolamento di po lizia mortuaria, approvato con regio decreto 25 luglio 1892, n. 44S. TITOLO VI. Dei regolamenti locali d'igiene. Art. 78. - L'art. 200 del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente

: «I regolamenti locali di igiene e gli altri rego lamenti attribuiti da leggi sanitarie ai comuni so no deliberati dai consigli comunali e approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consigio provinciae di sanità». «Il sottoprefetto potrà assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regola mento locale di igiene o di altro regolamento ob bligatorio, trascorso il quale lo compilerà d'uffi cio. «Sono attribuiti al prefetto l'esame e l'apposi zione del visto

ai regolamenti predetti dopo l'ap provazione della giunta provinciale amministra tiva. «Il prefetto trasmette copia dei regolamenti vi stati al ministro dell'interno, il quale, udito il pa rere del consiglio superiore di sanità e del consi glio di Stato, può annullarli o introdurre modifi cazioni ed aggiunte». TITOLO VII. Disposizioni generali e transitorie. Art. 79. - All'art. 4 del decreto luogotenen ziale 1 agosto 1915, n. 1188, convertito in legge con l'art. 1 della legge 21 aprile 1921, n. 596

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Pagina 7 di 55
Data: 31.12.1924
Descrizione fisica: 55
toprefettura nel primo circondario, l'accennata potestà, in rapporto ai sindaci dei comuni in esso compresi, con tinuerà ad essere esercitata dal. Prefetto. L'annullamento è pronunziato con decreto motivato impugnabile con ricorso gerarchico entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto stesso ed al riguardo, a se conda che esso sia stato emanato dal sottoprefetto op pure dal prefetto per i sindaci del primo circondario valgono gli stessi avvertimenti già dati circa il ricorso contro

i decreti sottoprefettizi o prefettizi per l'annul lamento delle deliberazioni dei consigli e: delle giunte comunali (articolo 62, comma ultimo). Vanno qui accennate, infine, anche le disposizioni del l'art. 51 (riguardante gli incanti e la stipulazione innan zi al sottoprefetto dei contratti di vendita di taglio di boschi); dell'articolo 33, concernente l'approvazione del sottoprefetto per la nomina del delegato del sindaco per le frazioni di cui all'articolo 156 della legge; del l'articolo

57, relativo alla denunzia che la giunta munici pale deve fare al sottoprefetto per le entrate non com prese in bilancio che si verificano entro l'anno, e del l'articolo' 27, che dichiara applicabili alle deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta Municipale coi poteri del Consiglio le suindicate disposizioni dell'articolo 62 e risolve la dibattuta quistione delle responsabilità fra am- ministratcri e terzi per effetto della mancata ratifica di tali deliberazioni, disponendo che rimangono salvi tutti

gli effetti dell'atto amministrativo fino al momento della negata ratifica. Le norme dei citati articoli non richiedo no particolari chiarimenti e basterà anche qui tener pre sente che le attribuzioni da esse conferite al Sottopre fetto saranno esercitate dal Prefetto nei rapporti delle amministrazioni del primo circondario, fino a quando noi sarà in questo istituito l'ufficio di sottoprefettura. Esercizio della potestà ispettiva e surrogatoria. L'articolo 63 conferisce anche al sottoprefetto

la po testà ispettiva (comma 1) e quella surrogatoria in caso di omissione per parte dei comuni delle incombenze lo ro affidate (comma 2), potestà che, in base all'articolo 240 4ella legge, erano finora riservate al Prefetto. A quest'ultimo, però, è conservata la facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni e controlli speciali, anche a spese del Comune, per accertare il funzionamento degli uffici e dei servizi, pure ai fini del Penultimo comma dell'articolo 99 di cui si dirà appresso. L'articolo

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 8 di 55
Data: 31.12.1924
Descrizione fisica: 55
4. Nulla è innovato in ordine al sindacato, che il Go verno centrale ha facoltà di esercitare in ogni tempo sugli atti illegali delle amministrazioni locali. E' qujesto il vecchio principio riportato dall'art. 164 del regolamen to per la legge comunale e provinciale, che, per effetto dell'art. 114 del decreto 30 dicembre, si eleva a formale regola legislativa, quale è in sostanza. Com'è facile scorgere, l'innovazione essenziale, con cretata in formulazione generale nella lettera a) dell'art

indicate al n. 3, salva, beninteso, la suaccennata potestà di an nullamento di ufficio riservata al Governo del Re. Quando, invece il «provvedimento iniziale» sia emanato dalla stessa suprema autorità gerarchica della provin cia (e non sia per sua natura o dalla legge espressa mente dichiarito definitivo, poiché in questo caso non è impugnabile che nei modi indicati al n. 3) il sinda cato gerarchico sul medesimo è lesercitaio dal Mini stero (art. 113, lett. b). Fra tali provvedimenti rientra no non

soltanto quelli emanati dal Prefetto nell'appli cazione delle attribuzioni conferitegli dallia legge in rap porto appunto alla sua v^ste di suprema autorità ge rarchica della provincia, ma si comprendono anche quel li dal Prefetto stesso emanati per effetto del I comma del R. decreto-legge 26 corrente, n. 1032, e cioè nell'e sercizio a lui conservato delle attribuzioni del sottopre fetto in rapporto alle amministrazioni comprese nel pri mo circondario, fino a che non sarà in questo istituita jla

sottoprefettura (comma 2 del citato R. decreto- legge). Completano il nuovo sistema dei ricorsi gerarchici al cune semplificazioni di procedura. La prima riguarda il termine per la presentazione del ricorso, che è di 15 giorni dalla notifica o comunicazione dell'atto o provve dimento contro cui si ricorre, e detto termine vale tanto per il ricorso al Prefetto contro i provvedimenti d,el sottoprefetto quanto per il ricorso al Ministero contro i provvedimenti del Prefetto (articolo 113, lettere

sinteticamente enunciarsi i motivi di diritto nei quftji trova fondamento la decisione. Il parer,e del Consiglio di Prefettura non è necessario, ma potrà essere provocato dal Prefetto nei casi dubbi, o quando l'importanza della quistione lo renda oppor tuno. Altra semplificazione riguarda la forma degli atti riso lutivi dei ricorsi gerarchici diretti alle autorità centrali.' Essa era finora quella del decreto Reale e talvolta (co me in frequenti casi previsti dalla legislazione sanitaria) quella del decreto

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Pagina 12 di 32
Data: 30.06.1924
Descrizione fisica: 32
«Deve procedersi alle nuove elezioni entro il termine di tre mesi, salvo proroga per giustificati motivi fino a sei mesi. «Lo scioglimento e la proroga sono ordinati per decreto, del prefetto, sentito il parere del con siglio di prefettura. «Contro il decreto di scioglimento del prefetto è ammesso, entro 15 giorni, ricorso al ministro dell'interno, che provvede definitivamente». Art. 53. - Quando il consiglio amministrativo dell'ordine non provvede all'applicazione delle sanzioni disciplinari

dirette a reprimere gli abusi e le mancanze, di cui i sanitari liberi esercenti in scritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'eserci zio professionale, provvede il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita nell'art. 39 primo comma, del presente decreto. Contro il provvedimento del prefetto è ammes so ricorso al ministro dell'interno, che decide de finitivamente, sentito il consiglio superiore di sa nità. Art. 54. - All'art. 7 della legge 22 maggio 1913

, n. 468, sono aggiunti i seguenti comma: «E' tuttavia data facoltà al prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, di autorizzare il trasferimento, nello stesso comune, di una farma cia da una sede ad un'altra, quando in quest'ulti ma sede le farmacie esistenti siano inferiori di nu mero a quelle assegnate dalla pianta organica e non possa farsi luogo all'autorizzazione per l'a pertura di nuove farmacie nel comune, in dipen denza del disposto degli articoli 2, 28 e 32 della presente legge

legge 22 maggio 1913, n. 468, alle parole: «per ciascuna provincia sono stabilite dal prefetto sentito il consiglio provinciale di sanità» sono so stituite le seguenti: «per ciascun circondario sono stabiliti dal sottoprefetto del circondario». Art. 56. - All'ultimo comma dell'art. 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, alle parole: «e resi esecutori dal prefetto» sono sostituite le seguenti: «e resi esecutori dal sottoprefetto». Art. 57. - Contro i provvedimenti del prefetto, adottati ai termini

degli articoli 2,11, 24, 25, 26, 28, 32 della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e degli articoli 9, 17, 18, 19, 21, 22, 54, 57 e 66 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, è ammesso, nei 15 giorni dalla notifica zione, ricorso al ministro dell'interno, che decide definitivamente. Tutti gli altri provvedimenti del prefetto con templati dalla legge e dal regolamento predetto, sono definitivi. TITOLO III. Dell'igiene del suolo e delVabitato. - Art. 58. - All'ultimo comma dell'art. 71 del

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Pagina 1 di 28
Data: 31.08.1924
Descrizione fisica: 28
Anno I Agosto 1924 N. 8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA Prefettura della Venezia Tridentina Amministrazione Civile Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. D. 26 giugno 1924 N. 1054. TITOLO I. Della composizione del Consiglio di Stato. Art. 1. (Art. 1, 2 e 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. e ta bella n. 41, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di cinque

presidenti di sezione, di cinquanta consiglieri, di un segretario generale, di due primi referendari, di tre referendari e di cinque segretari di sezione. Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal Ministro per l'interno, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il segretario generale è nominato a scelta del Mi nistro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazio ne del Ministero, tra i funzionari di grado non

inferiore al sesto, appartenenti alla carriera amministrativa dell'in terno. Le promozioni al grado di primo referendario e le nomine a referendario hanno luogo in conformità dell'arti colo seguente: Art. 2. (Art. 24 e 25 del R. decreto del 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 14, comma 2.o del R. decreto 11 novem bre 1923, n. 2395). Le promozioni al grado di primo referendario hanno luogo per decreto Reale e sono conferite, per merito comparativo, previa designatone del Consiglio di presi denza

, ai referendari i quali abbiano almeno due anni di anzianità di grado. I posti di referendario al Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli tra i funzionari appartenenti all'Amministrazione dello Stato, compresi » quelli dei due rami del Parlamento, di grado non infe riore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Con decreto del Ministro per l'interno sono stabilite le modalità del concorso. Art. 3. (Art. 3 del testo unico

17 agosto 1907, n. 638; art. 4 e seguenti del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 1, comma. 3.o, del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 768). Gli stipendi del personalle indicato negli articoli precedenti sono determinati dalle tabelle annesse al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. II funzionario chiamato a coprire il posto di segre tario generale al Consiglio di Stato, se è fornito di sti pendio superiore, conserva la differenza di stipendio a titolo di assegno personale, valutabile agli

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Pagina 6 di 28
Data: 31.08.1924
Descrizione fisica: 28
Art. 45. (Art. 37 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923. n. 2840). Se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale rico nosce infondato il - ricorso lo rigetta. Se accoglie il ri corso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e ri mette l'affare all'autorità competente. Se accoglie il ri corso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 20 c dai numeri 1, fi e 7 dell'art. 29, annulla l'atto o provvedi mento, salvo gli ulteriori provvadinenti

, con decreto reaile, quattro consiglieri per cia scuna sezione giurisdizionale, che dovranno costituire, insieme col presidente del Consiglio di Stato, l'adunanza plenaria, ed il segretario incaricato di assistervi. Le norme del procedimento sono determinate nel regolamento. Art 46. (Art. 38 del testo unico 17 agosto 1907, n. 63S). Contro le decisioni delle sezioni è ammesso il ri corso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile. Art. 47. (Art. 39 del testo unico 17 agosttf

1907, n. (538). L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La sezione, avanti la quale pende il ricorso, può dichiararla anche d'ufficio. Art. 48. (Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. f535). Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale pos sono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 37G1, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ri corso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto di fetto di giurisdizione del

Consiglio di Stato. Art. 49. (Art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). Dove le leggi speciali ammettono il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, il giudizio del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve intendersi limitato alla sola legittimità, e dove ammettono il ricorso alla V Sezione, deve intendersi che il giudizio predetto sia estensibile anche al merito. Disposiz'oni transitorie e finali. Art. 50. (Comma 2 dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre lf-23, n. 2840). Nella

prima attuazione dell'organico approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di primo referendario al Consiglio di Stato saranno conferiti a scelta del Ministro dell'interno. Art. 51. (Art. 206 del R. decreto 11 novembre 1923, il . £.395). Agli attuali presidente e presidenti di sezione del Consiglio di Stato sarà corrisposto, quando siano collo cati a riposo e sino al compimento dei settancatre anni di età, un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio percepito prima

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Pagina 13 di 32
Data: 30.06.1924
Descrizione fisica: 32
dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 65. - Il procedimento di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636, è applicabile in qualsiasi caso, anche al- l'infuori di quello di malattie epidemiche, in cui vi sia, nell'interesse della tutela della pubblica salute, necessità assoluta ed urgente di occupare proprietà particolari per servizi sanitari, compre sa la protezione per le opere di presa e di con duttura delle acque potabili. Art

. 66. - Ogni cittadino, dimorante in un co mune in cui si sia manifestata una malattia infet tiva di carattere epidemico è tenuto a dare, nel l'interesse dei servizi di difesa contro la malattia, le prestazioni conformi alla sua condizione, arte 0 professione, delle quali venga richiesto dal sin daco. 11 provvedimento del sindaco è preso su pare re dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione. Contro il provvedimento del sindaco è am messo ricorso al sottoprefetto ovvero alla giunta

provinciale amministrativa, a termini dell'articolo 1 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639. Al contravventore sono applicabili le penalità dell'articolo 124 del testo unico delle leggi sanita rie 1 agosto 1907, n. 636. Art. 67. All'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636, è sostituito il se guente: «La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria entro il primo semestre successivo alla nascita, salve le eccezioni che saranno determinate dal re golamento, e dovrà essere ripetuta

quando abbia avuto esito negativo. E', inoltre, obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età ed ogni qual volta sia ritenuto necessario dalle autorità sani tarie per condizioni di pericolo di diffusione del vaiuolo». Art. 68. - All'art. 131 del testo unico delle leg gi sanitarie approvato con regio decreto 1 agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente: «Il vaccino antivaioloso si conserva in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale, per essere trasmesso

gratuitamente in qualunque tempo ai sindaci ed ai medici liberi esercenti, ove ne facciano richiesta alla prefettura. «Sono a carico della provincia le spese occor renti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale, nonché quelle per la conservazione e per la spedizione del vac cino. «Sono a carico dei comuni le spese per il servi zio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri. «E' in facoltà della provincia di integrare il servizio di vaccinazione

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Pagina 14 di 15
Data: 31.10.1925
Descrizione fisica: 15
le variazioni già accertate e che si presumono in confronto agli stanzia menti del bilancio relativo, sui fondi di competenza dell'anno in carso (1924). Sliccome sui bilanci dei comuni del Trentino nell'anno 1924, è stato applica to l'avanzo o il disavanzo d'amministra zione al 31-12-1923, così l'avanzo o il di savanzo d'amministrazione da inscrive re nel bilancio del 1925, da dimostrarsi solo nel quadro A. dovrà essere la risul tanza dei seguenti fattori. Fondo o defi cit di cassa al 31-12-1924 ammontare

Giunta Provinciale Am ministrativa. udito il Consiglio Comuna le, di fare d'ufficio in bilancio «le alloca zioni necessarie pei' le. spese obbliga io- rio». Gli stanziamenti falli d'ufficio s'in scrivono nella colonna 11. Infine nella colonna delle annotazioni ■•s'indicherà, per ciascun articola se la ^pesa è fissa o a calcolo, giusto come è prescritto dall'articolo già citato, e si scriveranno pure quegli schiarimenti che « ì ritenessero necessari per meglio spie gare la previsione del relativo

e dai J. Pondo di cassa al 31-12- J !>2 ì Residui attivi al 31-12-1924 Totale attivo Residui passivi al 31-12-1924 Avanzo d'amministrazione al 31-12-1924 centesimi addizionali applicati al bilan cio dell'arino... 3. Notizie statistiche sulle tasse comu nali. Tabella dimostrativa dell'avanzo o del disavanzo d'amminisferazióue applicato tabella è prescritta dall'articolo 194 del al bilancio: La compilazione di questa rotolamento alla Legge Comunale e Pro vine ih le. «Al bilancio di previsione

dei residui attivi al 31-12-1924. Ammontare dei residui passivi al 31-12-1924. Diamo i casi pratici per il calcolo del l'anno e del disavanzo d'amministra zione: L. più L meno L TI. Nel caso che non vi fossero residui attivi; Pondo di cassa al 31-12-1924 L. ..... . meno Residui passivi al 31-12-1924 L Avanzo cf'amministigazione al 31-12-1924 L

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Pagina 3 di 36
Data: 28.02.1924
Descrizione fisica: 36
legge obbligatori, il Prefetto stabilisce con lo stes so provvedimento lo statuto del consorzio. Art. 13. Nel silenzio dello statuto, o in mancanza di convenzioni speciali, il concorso di ciascun Comu ne nelle spese consorziali è determinato in ra gione composta dello interesse rispettivo, della popolazione e del contingente principale dell'im posta fondiaria. Se del consorzio fa parte la Provincia, il suo contributo è determinato in un quarto delle spese consorziali complessive, e gli altri

tre quarti delle spese stesse sono distribuite fra i Comuni consor ziati. secondo la ragione anzidetta, e se del Con sorzio fa narte altro ente pubblico il concorso di ouesto è determinato dalla autorità stessa che ne ha consentito la partecipazione, e va a proporzio nale discarico del concorso degli altri enti consor ziati. Art. 14. Ciascun Comune, e la Provincia o altro ente pubblico se fan parte del consorzio, nominano i propri rappresentanti perchè provvedano ai ser vizi consorziati. Il numero

dei rappresentanti è in ragione del rispettivo contributo consorziale, quando gli sta tuti del consorzio non dispongano diversamente. I rappresentanti sono eletti dai rispettivi consi gli degli enti consorziati fra gli eleggibili ai con sigli medesimi, per il tempo stabilito dallo statuto del consorzio, in ogni caso non oltre il quadrien nio. Nella elezione i Consigli comunali e provin ciali procedono con le riforme stabilite nell'art. 134 della legge. In caso di omissione da parte dei consigli

, provvedono rispettivamente il Sottoprefetto o il Prefetto, ai sensi del 2.o comma dell'art. 16 del presente decreto. Art. 15. Con l'approvazione del Prefetto o del Mini stro, a seconda dei casi indicati nel 4.o comma dell'art. 10, i consigli degli enti consorziati pos sono deliberare di estendere le attribuzioni del consorzio ad altri servizi non contemplati dallo statuto. Art. 16. I consorzi, le loro rappresentanze e gli organi esecutivi delle medesime sono soggetti, in quanto riguarda le loro funzioni

, le deljberazioni, la fi nanza e la contabilità, la vigilanza e ingerenza go vernativa, la tutela economica, e lo stato giuridico del personale amministrativo e tecnico, alle stesse norme cui sono sottoposti la Provincia se fa parte del consorzio o il Comune consorziato il cui con siglio si compone del maggior numero di consi glieri rispetto agli altri. La vigilanza e ingerenza governativa è eserci tata dal Prefetto se del consorzio fa parte la Pro vincia. dal Sottoprefetto del circondario in cui ha sede

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Pagina 5 di 55
Data: 31.12.1924
Descrizione fisica: 55
Vigilanza e tutela dei consorzi. L'articolo 10 disciplina il regime dei consorzi in rap porto alla vigilanza .ed ingerenza governativa, alla tute la amministrativa ed economica, alla giurisdizione con tabile, allo stato giuridico ed economico del'personale. Tale regime è identico a quella cui sono sottoposti i comuni e le Provincie, ,e in particolare è quello della provincia se del consorzio fa parte la provincia; se il consorzio è composto di comuni o di comuni ed altri enti, il regime

è quello cui è soggetto il comune più im portante, quello' cioè, in base alLa classificazione stabi lita dalla riforma, la cui rappresentanza è composta del maggior numero di consiglieri. L'esercizio della vigilanza c ingerenza governativa è dal citato articolo dc'erita all'autorità cui spetta la vi gilanza sul maggiore degli enti consorziati: la competen za è quindi del prefetto se del. consorzio fa parte la provincia, del sottoprefetto in ogni altro caso. Quando, però, si tratti di consorzio fra

comuni appartenenti a circoscrizioni circondariali diverse, la competenza è de terminata dalla sede dell'amministrazione consorziale e spetta quindi al sottoprefetto del circondario in cui ta- l,e sede si trova. Resta però inteso che, per effetto del R. decreto 26 corrente n. 1032 (comma 1 ) su. citato, ta le competenza rimane attribuita al Prefetto in tutti quei casi in cui essa sarebbe spettata al sottoprefetto del primo, circondario. Lo stesso criterio della sede dell'amministrazione con sorziale

l'amministrazione del consorzio, mentre la facoltà di sospensione è riser vata al Prefetto stesso soltanto nel caso in cui del con sorzio fa parte la provincia ed è invece attribuita al sottoprefetto in ogni altro caso. L'articolo 20 dichiara espressamente ammesso il ri corso gerarchico al Ministro dell'interno contro i prov vedimenti del Prefetto di approvazione o di negata ap- provaz'oite. relativi alla costituzione, allo statuto ed al la cessazione del consorzio. Nella parola costituzione si comprendono sia

i casi di costituzione originaria del consorzio come tutti quel li relativi a modificazioni della composizione di esso: nella parola statuto vanno compresi tutti gli atti ri guardanti l'approvazione sia dello statuto originario sia di ogni sua successiva modificazione E' poi ovvio che, per quanto riflette i rimedi gerar chici e giurisdizionali, gli altri atti del Prefetto, del sot toprefetto, della G. P. A. o del Consiglio di Prefettura seguono le regole della particolare funzione cui si rife riscono

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Pagina 19 di 28
Data: 31.03.1924
Descrizione fisica: 28
CAPO III. Concessioni di mutui di favore da parte della Cassa dei Depositi e Prestiti. Art. 9. I Comuni che intendano anche chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la concessione di un mu tuo di favore, devono alla domanda, compilata con le norme dell'articolo 1, unire i seguenti docu menti : a) bolletta della tassa di domanda, pagata presso il competente Ufficio del registro; b) copia di deliberazione in unica lettura del •Consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza del Consiglio

in carica o di delibe razione del Regio Commissario o del Commissario prefettizio. In tali deliberazioni devono essere stabiliti l'oggetto e l'importo del mutuo, il periodo di am mortamento e la garanzia ai termini degli articoli 75 e seguenti cella legge 2 genanio 1913, N. 453, libro 2 (testo unico) ; c) l'attestazione prefettizia sulla sovrimposta comunale applicata nel 1922, sul limite legale di tale cespite e sugli oneri che gravano sul cespite stesso; d) copia del bilancio comunale per Tanno

in corso ; e) l'estratto storico catastale della proprietà che si vuole migliorare o ridurre a pascolo; f) la mappa del catasto vigente; g) i documenti che valgono a dimostrare il si stema di amministrazione del pascolo o del terre no da ridurre a pascolo: (affitto, concessione di retta delle fide, appalto delle fide, ecc.). Art. 10. Qualora sia chiesta la concessione del mutuo di favore, il Ministero dell'Economia Nazionale trasmette alla Cassa Depositi e Prestiti gli atti amministrativi che vi hanno

attinenza, insieme col decreto d'impegno dell'azienda del Demanio fore stale di Stato per il pagamento alla Cassa mede sima del concorso governativo. In base a tali atti, la Cassa è autorizzata a promuovere nei modi di regola la concessione del mutuo. L'ammontare del mutuo non può essere supe riore alla differenza tra l'importo delle spese ap provate ed il premio concesso. Art. 11. La quota annuale d'interesse a carico dell'a zienda forestale sarà pagata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti entro

il mese di giugno di ciascun anno. Art. 12. Il prestito da parte della Cassa Depositi e Pre stiti sarà somministrato al Comune con il consenso e la vigilanza del Prefetto a seconda del bisogno, tenuto conto dell'ammontare delle rate di premio già corrisposte, previo nulla osta del Ministero dell'Economia Nazionale, rilasciato in base allo stato dei lavori a norma dell'articolo 7. Art. 13. Il periodo di ammortamento del debito avrà inizio dal I gennaio del sesto anno successivo a quello in cui ebbe

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Pagina 5 di 16
Data: 31.03.1925
Descrizione fisica: 16
un nuovo testo unico si omette per ora di riportare la legge citata. Rimozione dalla carica del sindaco di San Candido (Trento). (D. Prefettizio 22-1-1925 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale del 17-2-1925). IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO Ri'tenuto che il Sindaco di San Candi do signor Michele Wachtler ha manife stato apertamente la volontà di resistere agli ordini dati dalla competente auto rità scolastica per la chiusura dell'asilo infantile tedesco, abusi'vamente aperto in quel Comune

Si ficaio dall'ari. 30 del R. decreto 30 di cembre 1923, n. 2839; DEGRETA: Art. 1. Il Sindaco di San Candido, signor Mi chele Wachtler è rimosso d<alla carica, e dichiarato ineleggibile alla mèdesiilià per la durata di anni due. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dell'Interno. Art. .2. Il Sottoprefetto di Brunico è incarica to dell'esecuzione del presente decreto. Trento, addì 22 gennaio 1925. II Prefetto: GUADAGNINI Castello di Fientme - aggregazione del comune

di Stramentizzo. Modificazioni ai T. Ü. della legge elettorale politica 13 dicembre 1923 N. 2694. ,Legge 15-2-1925 n. 122 pubblicata nella «Gazzetta ufficiale del 20-2-1925). Con legge 15 febbraio 1925 n. 122 so no state apportate modificazioni al Te sto unico della legge elettorale politica 13 dicembre 1923 n. 2(194. Parte fonda mentale della riforma è il ripristino del collegio uninominale. Poiché in dipen denza di tale riforma dovrà essere de terminata la circoscrizione di detti col legi e ricomipilato

, associandosi alla pro testa d'una parte delle famiglie tedesche contro tale provvedimento; Ritenuto che la resistenza ad un ordi ne legalmente dato dalle autorità com petenti e l'atteggiamento assunto dal suddetto signor Mchele Wachtler costi tuisce una manifestazione politica ostile al nostro Piaese, inammissibile in chi, oltre che capo dell'Amministrazione è, per la sua carica, ufficiale del Governo e come tale è tenuto a dare esecuzione agli ordini che gli vengono impaliti ti dalle autorità ; Ritenuto

che tale manifestazione può favore' gravi ripercussioni sull'ordine pubblico ; Visto il rapporto telegrafico 21 gen naio n. 58 - Gabinetto del S'ottoprefetto di Brunico; Visto l'art. 149 delta legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modi- (R. D. Sfebbraio 1925 n. 182 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 3 marzo 1925). VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volnotà della Naz. RE D'ITALIA Sulla, proposta del Nostro Ministro Se gretario

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Pagina 4 di 28
Data: 31.08.1924
Descrizione fisica: 28
Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tutta via, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso. Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti io stato e la capacità di privati individui, salvo che si tratti della capacità a stare in giudizio. Art. 29. (Art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1023, n. 2840). Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Con siglio di Stato

in sede giurisdizionale: 1. I ricorsi relativi al rapporto d'impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'ammi nistrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata 'ai sensi dell'art, là del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti o a quella di altri corpi o collegi spe- / ciali

e di ricovero degli inabili al lavoro; 7. Le controversie relative alle spese per gli alie nati previste dall'art. 7 (1 comma) della legge 14 febbraio 1904, numero 36; 8. I ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito al reclamo di parte o d'ufficio, abbia provve duto per regolare o vietare l'esercizio d'industrie insa lubri o pericolose ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. fi] 44 e dell'art. 68 della legge sanitaria, testo unico 1 agosto

1907, n. 636; 9. I ricorsi contro le decisioni delle Giunte provin ciali amministrative emesse in materia di loro esclusiva giurisdizione. I ricorsi previsti nei numeri 1, 6 e 7 del presente articolo sono ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge. Su quelli previsti dai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia anche in merito, salvo pei ricorsi di cui al n. 9 quanto è disposto in contrario dal 2 comma dell'art. 22 del testo unico delle leggi

sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizio nale. Art. 30. (Art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservale aill'autorità giu diziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patri moniali conseguenziali alla pronunzia di legittimità del l'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni

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Giornali e riviste
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Data: 30.06.1924
Descrizione fisica: 32
zioni già demandate ai comitati provinciali anti tubercolari e alle commissioni pellagrologiche provinciali; e per l'esercizio, da parte del sindaco o della amministrazione comunale, delle attribu zioni già demandate alle commissioni pellagrolo giche comunali. Art. 15. - Sono soppresse la giunta del con siglio superiore di sanità e la giunta del consiglio provinciale di sanità, istituite con gli articoli 4 e 6 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910. Per la validità delle

deliberazioni del consiglio superiore di sanità e del consiglio provinciale di sanità, è richiesta la metà almeno dei rispettivi componenti: nei casi, però, nei quali si tratti di dare pareri domandati con urgenza dal ministro o dal prefetto, i consigli predetti possono delibe rare con la sola presenza della maggioranza dei componenti residenti, rispettivamente, nella capi tale o nel capoluogo della provincia. E' inoltre in facoltà del ministro dell'interno o del prefetto sia di interpellare, su determinate

questioni, i soli componenti del consiglio supe riore e del consiglio provinciale di sanità compe tenti nella materia della questione da esaminare, sia di far intervenire nelle adunanze di quei con sessi, su proposta di questi o di loro iniziativa, per lo studio di speciali questioni, persone ad essi estranee, di riconosciuta competenza, che, però, non hanno voto. Art. 16. - A partire dal 1 gennaio 1924, il consiglio superiore di sanità è composto: di otto dottori in medicina e chirurgia, partico

reale, sopra proposta del ministro dell'interno. Durano in carica tre anni e non possono es sere rinominati più di una volta senza interru zione di un triennio. Fanno, inoltre, parte del consiglio stesso:: il direttore generale della sanità pubblica; il direttore generale dell'amministrazione ci vile; il commissario generale dell'emigrazione; un direttore generale del ministero delle colo nie, designato dal ministro delle colonie; il generale medico capo dell'esercito; il capo dell'ufficio

d'ispezione veterinaria del l'esercito; il generale medico capo dell'armata; il direttore generale della marina mercantile; il direttore generale dell'istruzione superiore; il direttore generale del lavoro e della previ denza sociale; il direttore generale della statistica; il capo dei servizi zootecnici del ministero del- 1 economia nazionale; i rappresentanti degli ordini dei sanitari, di cui ali art. 50 del presente decreto. Sono abrogati i primi tre comma, lettera a), dell'art. 1 del decreto

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