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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 11 di 32
Data: 31.01.1924
Descrizione fisica: 32
il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'I talia, mandando a chiunque spetti di osservar lo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto: il guardasigilli : Oviglio. Le esattorie della Provincia Pubblichiamo l'elenco completo delle Esattorie della Provincia di Trento recentemente aggiudicate: Esattorie: Ala, Banca Mutua Popolare di Rovereto, aggio percentuale sulle

riscossioni L. 1.19; Appiano, Cassa di Risparmio di Appiano, L. 199; Arco. Banca Cooperativa Popolare di Arco, L. 0.90; Avio, Salvetti Bortolo fu Domenico di Avio, L. 0.95; Badia, Pizzinini Angelo di Luigi, L. 2.99; Bleggio Super., Cassa Rurale Prestiti e Risparmio di S. Croce L. 2; Bolzano, Banca Cattolica di Trento, L. 0.70; Borgo, Banca Cooperativa di Trento. L. 0.80; Brentonico, Bianchi Angelo di Giovanni, L. 1.24; Bressanone, Banca Cattolica di Trento. L. 0.80; Brunico. Cassa di Risparmio di Brunico

, L. 0.90; Caldaro. Arnbach Goffredo fu Giuseppe. L. 1.60; Campo. Onorati Enrico fu Carlo, L. 4: Campo Tures, Cassa di Risparmio di Brunico, L. 2.50; Canal S. Bovo, Cassa Rurale di Prestiti e Risparmio di Canal S. Bovo, L. 4.10; Canazei, Cassa Rurale di Prestiti e Risparmio di Pozza, L. 2.30; Castello Tesino, Banca Cooperativa di Trento, L. 1.94: Castelrotto, Senoner Luigi, L. 1.80; Cavalese, Betta Giuseppe fu Giovanni, L. 1.37; Cembra, Banca Cooperativa di Trento, L. 3.20; Chienes. Cassa di Risparmio

di Brunico. L, 3.30; Chiusa Cassa di Risparmio e Prestiti di Chiusa, L. 0.98: Ciardes. Verdorfer Luigi di Giovanni. L. 2; Civezzano, Banca Cooperativa di Trento, L. 3.90; Cles. Banca Cattolica Trentina, L. 2.80: Condino, Credito Agrario Bresciano d; Brescia. L. 2.30: Cosedo, Marinconz Germano fu Battista, L. 3.28; Denno, Zadra Luigi fu Alfonso, L, 2.95: Dobbiaco, Cassa di Risparmio e Prestiti di Dobbiaco, L. 1.49; Egna, Banca Cooperativa di Trento. L. 2.90: Falzes. Cassa di Risparmio di Brunico, L. 2.50

; Fiavè, Carli Luigi di Fiavè. L. 1.80: Fic. Senoner Luigi, L. 4; Fiera di Primiero, Banca Cooperativa di Trento, !.. 0.93; Felgaria. Cassa Rurale di Risparmio d: Folgaria, L. 2.95: Fondo, Bertagnolli Vittore di Giuseppe, L. 1.47; Funes, Patreider Francesco, L. 3.75: Gardolo (sede Trento], Banca Cattolica Trentina, L. 2.37; Glorenza, Cassa di Risparmio di Silandro. L. 3.20; Laces, Tanzcr Giuseppe e Quirino, L. 2.98; Lagundo. Cassa di Risparmio di Merano e Cassa di Risparmio e Prestiti per il Commercio

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 17 di 32
Data: 31.07.1921
Descrizione fisica: 32
; 2. legge 29 dicembre 1912, 3s T . 1316 per quanto concerne le modificazioni agli ar ticoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione ; 3. Regio dece eto l.o (agosto 1913, X. 996 che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti, con cessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia; 4. legge 31 dicembre 1913, N. 1393 per quanto riguarda la proroga delle norme contenute nell'articolo 2 della legge 29 <1 icembre 1912 N. 1346

103 Regio Decreto 9 giugno 1921, N. 781. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la; legge 26 settembre 1920, •N. 1322, che autorizza il Governo a dare pena ed intiera esecuzione al trattato di pace concluso' a San Germanio il 10 set tembre 1919; Veduta la legge 19 settembre 1920, In. 1778, che approva il trattato conclu so ai Rapallo il 12 novembre 1920; Veduta la legislazione che disciplina -li Istituti di emissione; Sentito il consiglio dei

Ministri; Sulla proposta del ministro del Tese ro, di concerto col presidente del Consi glio dei Ministri, ministro dell'interno; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO : Art. 1. Sono estesi e pubblicati nella. Venezia Giulia e Tridentina e nei territori del la Dalmazia attribuiti all'Italia le di sposizioni seguenti riguardanti gli Isti tuti di -emissione: 1. Regio decreto 2S aprile 1910, N: 204, che approva il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca

ed approva la Convenzione 13 dicembre 1919, per la proroga fino al 31 dicembre 1923 la ge stione della Banca cVItialìla del servizio tesoreria; 5. Regio decreto 4 agosto 1914, X. 791 che aumenta di un terzo il limite massi mo della circolazione e degli Is,tatù ti di emissione ; 6. Regio 'decreto 13 agosto 1914, X 825 che aumenta di un altro terzo il limite massimo delle circolazioni degli Istituti di emissione; 7. Regio decreto 18 agosto 1914, N. 827 che autorizzia', il Governo a chie dere, ai tre

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 12 di 32
Data: 31.01.1924
Descrizione fisica: 32
Ortisei, Cassa di Risparmio di Ortisei, L. 1.80; Perca, Cassa di Risparmo di Brunico. L. 2; P ergine, Dalla Torre Giovanni fu Biagio, L. 1.49; Pieve di Ledro, Banca Mutua Popolare di Rovereto, L. 0.98; Revo', lori Vincenzo fu Giovanni, L. 2; Rio di Pusteria, Cassa di Risparmio di Bressanone, L. 4; Riva, Banca Cattolica di Trento. L. 0.99; Roncegno, Banca Cattolica Trentina. L. 1.58; Rovereto, Banca Operaia delle Venezie con sede in Venezia, L. 1.04; S. Candido. Cassa di Risparmio di Brunico

; Stenicc, Cassa Rurale di Risparmio e Prestiti di Stc- nico, L. 1.80: Striano. Banca Cattolica Trentina, L. 1.50; Taio, Cassa Rurale di Prestiti e Risparmio di Se gno, L. 1.49; Telve, Cassa Rurale di Prestiti e Risparmio di Tel ve, L 2.70; Terento. Cassa di Risparmio di Brunico. L. 2.75; l'esimo (sede Nalles), Cassa Rurale di Risparmio e Prestiti di Nalles, L. 1.90; Tione Banca Cooperativa di Trento. L. 3.50; Trento, Cassa di Risparmio Provinciale della Vene zia Tridentina in Trento, L. 044; Tuenno

, Leonardi Giovanni di Giuseppe. L. 2.89; Ultimo, Schwarz Ignazio, L. 4.95; Valdaora, Cassa di Risparmio Raiffeisen Olang L. 1.48; Yarna (sede Bressanone), Cassa di Risparmio di Bres sanone, L. 3.60; Vermiglio, Cassa Rurale Cattolica di Vermiglio, L. 4; Vezzano, Banca Cattolica Trentina. L. 2.88; Vigo di Fassa, Cassa Rurale di Prestiti e Risparmio di Pozza, L. 195; Vige lo Vattaro, Banca Cooperativa di Trento. L. 2.94: Villabassa, Cassa di Risparmio di Brunico, L 1.90; Villa Lagarina. Banca Mutua

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 21 di 32
Data: 31.05.1922
Descrizione fisica: 32
nei bilanci d'elle nuove Provincie. Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far lo osservare. Dato a Roma, addi 22 gennaio 1922. VITTORIO EMANUELE Bonomi - Giuffrida - De Nava - Iìodinò Visto: il guardasigilli : Luigi Rossi. 83 E. D. 2 - 2 - 1922, N. 613. VITTORIO EfRtAfNUELE III per grazia di Dio e per. volontà della Nazione RE D'ITALIA

telegrafiche e telefoniche, sono appli cati con la stessa decorrenza ai servizi dielle nuove Provincie. Art. 2. In eccezione al disposto dell'articolo 7 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, N. 1824, le nuove disposizioni e le nuo ve tariffe concernenti le reti telefoni-che urbane enti-ano in vigore, per le nuove Provincie, dal 1 luglio 1922. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo d'elio Stato, sia in scritto nella raccolta ufficiale delle l'eg ei e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

a chiunque spetti di osser varlo e di farlo osservare. Dato a Roma, adldi 2 febbraio 1922. VITTORIO EMANUELE Bonomi - Giuffrida 84 lì. D. 23-2-15)22 N. 277 VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà delia Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 26 seteimbre 1920, N.rA 1322, e 19 dicembre 1920, N.ro 1778 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta deil presidente del Con siglio dei Ministri, Minstro Segretarioo di Stato per l'interno ; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO: Articolo unico. , Nel

territori annessi in virtù delle leg- gi 26 settembre 1920 'N. 1322 e 19 dicem bre 192 N. 1778 sono pubblicati ed avran no vigore i R. decreti 30 aprile 1851 X. 1168,21 settembre 1879 N.5078. e 29 a- prile 1888 N. 5380 riguardanti la istitu zione delle ricompense al valor civile. Ordiniamo che il presente decreto, mu nito del sigillo dello stato sia inserto nel la. raccolta ufficiale delle leggi e dei de creti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma

, addi 23 febbraio 1922. VITTORIO EMANUELE Bonomi Visto, iilj guardasigilli : L. Rossi R. D. 30 aprile 1851, N. 1168. VITTORIO EMANUELE IT ;:er grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA Su\Lla. proposta <ldl Nostro Ministro Segretario di stato per gli affari dell'in terno ; Abbiamo determinato e determiniamo: Art. 1. E' creato un distintivo d'onore consi stente in una medaglia d'oro o d'argento per rimeritare le azioni dà valore civile. Art. 2. La in ed agi a sarà del diametro di cen timetri

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 7 di 33
Data: 30.04.1923
Descrizione fisica: 33
t-r i2o - raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e cfi farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE •Mussolini - De Stefani. Visto, il guardasigilli. Oviglio. 64 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 47. VITTORIO EMANUELE III . per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922, N. 1601; Visti gli articoli 4 della legge 26 settem bre 1920, N. 1322, e 3 della legge

III del Regolamento per gli archivi di Stato, approvato con Regio decreto 2 ot tobre 1911, N. 1163, don le modificazioni successive, approvate coi Regi decreti 26 ottobre 1916, ri. 1687 e N. 1688, e dalla leg ge 31 marzo 1921, Numero 378. Art. 2. Il presente decreto avrà effetto dal gior no della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 65 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 88. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922 N. 1601; Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322 e 19 dicembre 1920, N. 1778; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro se gretario di Stato per le Finanze; ABBIAMO DECRETATO

nella Gaz zetta ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 66 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 91. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 3 di 24
Data: 31.08.1926
Descrizione fisica: 24
PAKT® UFFICIALE Affari generali Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria, firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per ^regolare ami chevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori della ex Contea principesca del Tirolo IREGIO DEGRETO - LEGGE 6 maggio 1926, N. 1110. VITTTORIO EMANUELE M per grcìzM di Dio e volontà defila Nazione Re d'Italia Visti gli art \5 e 10 dello Statuto fonda mentale del Regno; Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gen naio 1926, n. 100; 'Ritenuta

le finan ze e l'economia (Nazionale; Abbiami! decretato e decretiamo: Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a iRoma il 23 febbraio ,1920, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi nerenti ai territori del l'ex Contea principesca del Tirolo, non ché ai tre protocolli relativi e al pro tocollo finale. Art. 2. — I patti contenuti nei titoli 1 e 11 dell'Accordo anzidetto in quanto riguardano ài Regno d'Italia, s'intendo no stipulati 'per

. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore dopo effettuato Io scambio del le ratifiche relative all'Accordo di cui tratta e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Mi nistro proponente è autorizzato alla pre sentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, mu nito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e de creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far- loo sservare. Dato a IRoma, addi

6 maggio 1926 VITTORIO EMANUELE Mussolini - Federzoni - Rocco - Volpi - Belluzzo Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d' Austria per rego lare amichevolmente la sistema zione degli interessi inerenti ai territòri dell' ex Contea princi pesca del Tirolo Il 'Regno d'Italia e la (Repubblica d'Au- stnia; allo scopo di iregol'are amichevolmen- t'3 la sistemazione deglli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca de'I Tirolo, ora appartenenti rispettiva mente al Regno d'Italia

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 23 di 66
Data: 28.02.1922
Descrizione fisica: 66
ministrazione della città provìncia di Trieste, e due consiglieri di Stato scel ti tra i membri della sesta sezione dal presidente del Consiglio dei Ministri, sentito' il presidente del Consiglio di Stato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. - Dato a San Rossore, addi 19 novembre 1921. VITTORIO EMANUELE Bono mi Visto, il guardasigilli

: Rodino. 25 R. D. L. 29-12-1921 n. 1963. VITTORIO EMANUELE} III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e proitìui- ghiamo quanto segue: Articolo unico. Dalla data della morte di Cesare Bat tisti,, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa, è assegnata a cia T scuna delle famiglie rispettive, in ag giunta ad assegni eventualmente già lo ro attribuiti, l'annua pensione comples siva di Lire seimila

. La pensione sarà corrisposta alle ve dove ed agli orfani, ed in mancanza, ai genitori superstiti. Per gli orfani la pen sione avrà termine col raggiungimento della età maggiore. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dm de creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti .di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dalo a Roma, addi 29 dicembre 1921. VITTORIO EMANUELE Bononii - De Nava 26 R. D. 24-10-1921 N. 1980

. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà ilei la Nazione RE D'ITALIA Visto il testo unico delle disposizioni legislative per il risarcimento di danni di guerra approvalo con R. decreto 27 marzo, 1910, n. 420; Visto il Regio decreto-Ieege 18 aprile 1920, n. 579; Visto il Regio decreto-legse 23 dicem bre 1920, ii. 1803; Viste le leggi 20 settembre 1920, num. 1322, e 10 dicembre 1920, N *1778; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro ministro per le terre liberate dal nemico

, di con certo col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno; ABBIAMO DECRETATO' E DECRETIAMO Art. 1. Il termine della presentazione delle domande di risarcimento di danni di guerra avvenuti nelle nuove Provincie d'Italia fissato al 31 ottobre 1921 con il R. Decreto-legge 23 dicembre 1920, num.

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 6 di 18
Data: 30.11.1923
Descrizione fisica: 18
173 Regio Decreto 24 .settembre 1923, N. 2184. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA . In virtù della delegazione di poteri con ferita al Governo del Re dalla legge 3 di cembre 1922, N. 1601 ; > Veduta la leggt3 comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, N. 148, ,nonchè il R. Decreto 11 Gennaio 1923, N. 9; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Se gretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del

dell'interno, sentiti la Giunta provinciale Amministrativa ed il 'Consiglio di Stato. Ordiniamo che il presente decreto, mu nito del sigillo dello Stato, sia inserto nel la raccolta ufficiale delle leggi e dei decre ti del Regno d'Italia, mandando a chiun que spetti di osservarlo e di farlo osserva re. Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini. 174 . Regio Decreto -24 .settembre 1923 N. 2238. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduti

decre ti del Regno d'Italia, mandando a chiun que spetti di osservarlo e di farlo osserva re. Dato a. Racconigi, addì 24 settembre 1923- VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto: il Guardasigilli: Oviglio. 175 Regio Decreto 24 settembre 1923 N. 2240. VITTORIO EiMANUELÉ III per grazia di 'Dio e per volontà delia Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 26 settembre 1920, N_ 1322, e 19 dicembre 1920 N. 1778; \

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Pagina 4 di 18
Data: 30.11.1923
Descrizione fisica: 18
Art. 4. Resta tuttora vietato nei territorio del la Dalmazia annessa al Regno d'Italia il commercio delle valute austro-ungariche non ötampigliate, con la comminatoria del la reclusione ila uno a tre anni e della inul ta non inferiore a L. 500. Art. 5. Il presente decreto che sarà applicato anche nei territori annessi entrerà in vigo re dal, giorno della .sua pubblicazione, e sa rà presentato al Parlamento per la conver- -sione in legge. . Ordiniamo elio il presente decreto, muni to del

•sigillo d'elio Stato, èia inserto nella - raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 'Regno d'Italia, mandando a ..chiunque •-©petti di osservarlo e di farlo osservare. Dato «a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 ago sto 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini, Oviglio, A. De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 170 Regio Decreto 24 settembre 1923, N. 2113. VITTORIO EMANUELE III per grazio di Dio è per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 26 settembre 1920, nu mero 1322 e 19 dicembre

delle leggi e dei' decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923. VITTORIO EiMANUELE Mussolini - De Stefani. Vieto, il Guardasigilli: Oviglio. 171 Regio Decreto 24 settembre 1923 N. 2120. VITTODIO EMANUELE III per grazio di Dio è per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l'articolo 4 della legge 26 settem bre 1920, N. 1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre Ì920, N. ,1778; In virtù della delegazione

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Pagina 3 di 33
Data: 15.08.1926
Descrizione fisica: 33
PARTE UFFICIALE Affari generali Esecuzione dell'accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di S. Germano REGIO DIE'GRETO - LEGGE 20 maggio 1926, In. 1112. VITTORIO MANUELE III per graziti di IMo e volontà dèlia Ndzione Re d'Italia Visti (gl'i articoli' 5 e liO dello Statuto fondamentale idei iRegno ; Visto l'art. '3, comma 2, della legge

!, di concerto coi Ministri per l'in terno, per le finanze e per l'economia arazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. — 'Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tfra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Ro ma il 24 gi'ugno 1925, per regolare ami- ■ch e voi m ente i diritti di caccia nelle zo ne della frontiera determinata dal Trat tato di 'San Germano. Art. 2. — Il presente decreto, che sa rà (presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore

i'1 Regno d'Italia e la Re pubblica d'Austria per regolare amiche volmente diritti di caccia nelle zone del la frontiera determinata dal Trattato di San 'Germano. Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Au stria, allo scopo di regolare amichevolmente l'esercizio di diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San »Germano; hanno nominato come loro Plenipo tenziari: S. M. il iRe d'talia: Il Cav. Gemito Mussolini, Presidente del Consiglio diei Mioiistri, Primo Mini stro per gli

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 18 di 32
Data: 31.07.1921
Descrizione fisica: 32
1917, X. 920, con cui il fondo clie il Te soro dello Stato jraò farsi somministra re dagli Istituti di emissione, a termini del negio decreto 18 agosto 1918, N. S27 e dei successivi, venne aumentjato da 1000 a 1500 milioin; 19. Decreto luogotenenziale 4 novem bre 1917, N. 1786, che autorizza la ban ca d'Italia, il banco di Napoli, e il Banco di Sicilia, ad emettere, in aggiun ta agli attuali, anche un biglietto da li re 25; 20. Decreto luogotenenziale 9 dicem bre 1917, X. 1957, che autorizza

Siciliane e nel le città di Roma, Genova, Milano e Trieste ; 26. R. Decreto legge 10 agosto 1920, X. 1169 concernente la tassa di circola zione sui biglietti idi Banca ; 27. Regio Decreto 23 dicembre 1920, X. 1SS5, che proroga il corso legale dei biglietti degli istituti di emissione a tutto il 1921. Le anzidette disposizioni entreranno in vigore nei .territori della Dalmazia lalssegnata all'Italia subito dopo la di chiarazione di corso legale della, mone ta italiana nei, territori medesimi. Art

. 2. Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo della sua pubblica zione nella Gazzetta Ufficiale del Re gno. Ordiniamo che il 'presente cl'ecreto, munito del sigillo dello Stato sia inser to nella riaccolta ufficiale delle leggi e dei deciteti del Regno d'Italia mandan do a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addi 9 giugno 1921. VITTORIO EMANUELE Giolitti - Bon orni Visto il guardasigilli: Fera. 104 Regio Decreto 9 giugn;o 1921, X. S25. VITTORIO EMANUELE III per

grazia di Dio e. per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. Decreto 19 gennaio 1919, N. 41, che istituisce il Ministero per le terre liberate dal nemico, fino laidi un anno dopo la pubblicazione della pace; Vistoi il R. Decreto-legge 29 ottobre 1920, N. 1563, che proroga a tutto l'e- s.etiiclizio finanziario 1921)922 1|'efficacia del detto R. Decreto 19 gennaio 1919, N. 41; Visto il R. decreto 22 luglio 1920, N. 1233, ed iil Regio decreto 14 agosto- 1920, N. 1234, che recano disposizioni per

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Pagina 7 di 32
Data: 31.05.1921
Descrizione fisica: 32
PARTE I. - I. TEIL Leggi, Decreti, Regolamenti, Ordinanze Gesetze - Decrete - Vorschriften und Verordnungen. 59 R. D. 20 febbraio 1921, N. 483-. VITTORIO EMANUELE III f>er grazia di Dio e per volontà della Nazione EE D'ITALIA Visltja ila legge 26 settembre! 1920, N. 1322, clie »antorizzia il Governo a dare piena ed intera esecuzione al trattato di pace concluso a San Germano il 10 set tembre 1919; Vista la lesse 19 dicembre 1920, ■N. 1778, clie approva il trattalo conclu so a Rapallo

il ministro del tesoro terrà presenti nel decidere intor no alla détta auitiorizzazione sarà il trattamento fatto dalla legislazione del lo Statò cui appartiene la Banca che chiede la autorizzazione »tessa, agli I- sitittntii italiani che nel territorio elfi, quello Stato intendessero di esercitare la loro attività. Coai lo stesso decreto potranno .essere stabilite le condizioni alle a naia- la con cessione sia subordinalta, e la cui osser vanza potrà portare la decadenza della concessione medésima. Art

. 3. — Entro tre mesi dalla comu nicazione del decréto di auftarizzazione. la Banca estera dovrà ottemperare alle prescrizioni legali vigenti um'le nuove Provincie relative, alla insinuazione della gestione, e ciò sino a quando non sarà esteso alle Provincie medesime il Codice di commercio italiano. In qne- sto ultimo caso la Banca esiterà dovrà adempiere le disposizioni degli antieoli 230. 231 e 232 del Codice di commercio e provvedere alla registra ziton e del suo atto costitultivo. Art. 4. - Per

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Pagina 11 di 32
Data: 31.03.1923
Descrizione fisica: 32
'annessa alla legge 9 febbraio 1851 H. L. I. N. 50, con le modifiche apportate dalla legge 13 dicem bre 1863 13. L. I. N. 89. .Dall'entrata in vigore del presente de creto cesseranno altresì di aver vigore tutte le contrarie disposizioni portate da leggi ed ordinanze del cessato regime. Ordiniamo 4 ohe il presente decreto, munito d.'l sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti crei Regno d'Italia, mandando a chiunque spet ti di osservarlo e di farlo osservare

. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini, De Sstefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 42 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 156. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26' settembre 1920, numero 1322 e H : dicembre 1920, N. 1778; ' Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta Gel nostro Ministro segre tario di Stato per le finanze; . ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1. Ai territori annessi al Regno in virtù del

disposizioni transitorie previste dal R. decreto 5 dicembre 1895 M. 678,. che col presente decreto viene anch'esso esteso ai territori indicati all'art. 1. Dalla data dell'entrata in vigore del pre sente decretò sono abrogate le corrispon denti disposizioni previste dalle norme del cessato regime e comunque contrarie a quel le estese col presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato sia. inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

, mandando a chiunque spet ti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 43 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 157. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro segre tario di Stato per le Finanze; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

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Pagina 55 di 60
Data: 31.01.1923
Descrizione fisica: 60
al Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a. Roma, addì 21 dicembre 1922. VITTORIO EMANUELE Mussolini - OvUjlio Visto il guardasigilli: Ovìylio. Li. J). 21 dicembre 1922, N. 1792. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Lio e per volontà della Nazione RE L'ITALIA Visti gli articoli 4 della legge

di commercio italiano, gii Istituti d'i Credito istituiti legalmente entro i con lini del Regno d'Italia, che operano con succursali, con agenzie, o direttamente, nei territori annessi al Regno, in forza delle leggi 26 settembre 1920, N. 1322. e 19 di cembre: 1920, N. 1778, godranno tutti i di ritti e i privilegi che, in base alle disposi zioni tuttora vigenti ne territori stessi, spettalo agli. stibümenti eretti sulla baso delle leggi locali, i quali in conformità, dei propri statuti esercitino atti

di credilo sotto la sorveglianza dello Stato. Art. 2. 11 presente decreto entrerà in vigore nei- territori suddetti il giorno successivo a quello della pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficialo delle leggi e dei dccrt'ti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Teofìlo Rossi

- De Stefani - 0- viglio. Visto il guardasigilli: Ovigìio. 8 R. D. Legge 24 dicembre 1922, N. 1748. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 4 della legge 26 settombre 1920. N. 1322 e l'art. 3 della legge 19 di cembre 1920, N. 1778; Visto il testo unico della legge elettorale politica per le nuove provincie. approvato con li. Decreto 18 novembre 1920 N. 1655; Visto il R. Decretò 30 dicembre 1920, N. 1861; Visto il R Decreto 25 settembre 1921. N. 1359

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Pagina 5 di 24
Data: 31.08.1926
Descrizione fisica: 24
Ho Smer cio del vino (Wuest) di Bolzano, ove sussistano ancora i debiti per cuiii furono contratte, saranno assunte dal (Regno d'I talia. Le altre eventuali garanzie assunte dalla stessa Contea resteranno a carico del 'Paese (Federale del Ti.roIo. TITOLO .11. Fondi provincidli .Art. 5.. — (Il Regno d'Italia dichiara di rinunciare in favore del Paese Federale del Tiro'lo ad ogni suo diritto e titolo sui fondi provinciali o in amniilndstra- zione dell'ex Contea principesca del Ti rolo, esclusi quelli

indicati nell'allegato B, Che saranno trasferiti, nello stato in cui si trovano,, in piena disponiibiltà de'l 'Regno d'Italia e sui quali il Paese Fe derale del Tirolo rinuncia ad ogni suo diritto >e titolo. TITOLO III. Consiglio provinciale dgrdrio Art. 6. — Il Paese Federale del Tiro- Io riconosce come passata in libera pro prietà del Regno d'Italia, a decorrere dal 3 novembre 1918, la Malga di Vipiteno (Abraham iRinneralpe). Il Paese Federale del Tirolo, per il Consiglio provinciale di agricoltura

ièd interessi dèi Comwii Art. 7. — Il Regno d'Italia e la Re pubblica d'Austria dichiarano di! rinun ciare alla ripartizione dei (beni mobili dei comuni di Senales (Schnals), Gries Brennero (Brenner), Vizze (Pfitsch), Ri va di Tures ('Rain), Anterselva (Antholz), Predo! (Prettau). Art. 8. — I Comuni (e le frazioni situa ti sul territorio di una delle Alte Par ti contraenti conservano i beni immobili di qualsiasi natura, di loro proprietà, che, in seguito alla determinazione dei » nuovi confini

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Pagina 4 di 23
Data: 15.01.1926
Descrizione fisica: 23
Chiunque con parole od atti offende il Capo del Governo è punito con la re clusione >o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da L. 500 a L. 3000. Art. 10. — Sono abrogate tutte le di sposizioni contrarie alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decre ti 'del Regno d'Italia, mandando a chiun que spetti di osservarla e di farla osser vare, come legge dello Stato. Data a Roma, addì

24 dicembre 1925. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Rocco Conversione in legge del R. decreto- legge 24 settembre 1923, N. 2072. concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale. Legge 24 dicembre 1925, n. 2264. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA Il iSenato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato 'e promulghia mo quanto segue: Articolo unico. — E' convertito in leg ge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme

più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla im mediata rimozione della o delle (bandiere ed i colpevoli saranno puniti, con multa da L. 1000 a 5000. Ordiniamo ohe la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella rac colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 24 dicembre 1925. VITTORIO EMANUELE Mussolini Norme per l'uso

della Bandiera na zionale. R. D. L. 2-4-9-1923 IN. 2072 Gazz. Uff. 11-40-4923 VITTORIO EMANUELE IH per grazia di (Dio e volontà della (Nazione RE D'ITALIA Udito il »Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Con-

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Pagina 51 di 83
Data: 31.03.1922
Descrizione fisica: 83
- m munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccola ufficiale delle leggi e doi decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far- loosservaré. Dato a Roma, addi 22 gennaio 1922. VITTORIO I^LAiOTEL® Bonomi Visto, il guardasigilli : Rodino. 53 R. D. 7.1-1922, n. 66. VITTORIO EMANUELE III per Grazia di Dio e per volontà della Naaäione RE D'ITALIA Visto il R._ decréto 16 ottobre 1921. il. 1626; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro

ministro se gretario di Stato per gli affari della guerra ; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : Articolo unico. Sul distintivo d'onore, per gli ex irre denti italiani, istituito con R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1626, oltre gli stemmi di Trento e Trieste, vi sarà pure ricamato lo stemma di Zara come nel disegno an nesso al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

l'industria, e com mercio, di concerto con quello del Te soro, può prendere di propria iniziati va i provvedimenti di cui al precedènte numero 2 e può estendere ad altrè Bor se quelli già adottati. . Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, m'an dando a chiunque spetti di osservarlo

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Pagina 132 di 152
Data: 31.12.1921
Descrizione fisica: 152
ulto del sigillo dello Stato, sia inserito^ iièlla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservar! o e di farlo osservare. Dato a Roma, li 12 novembre 1921. VITTORIO EMANUELE 2.02 . Regio Decreto 10 ottobre 1921 N. 1G2G- VITTORIO EMANUELE' III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Udito il 'Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra ; ABBIAMO DECRETATO

to melila parte superiore del nastro del la medaglia commemorativa . della no stra guerra 1915-191S, e, quando non si farà uso della decorazione, si porterà come nastrino subito dopo tinello relati vo alla detta medaglia. Ordiniamo ciré, il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandan do a cliiunquie, «petti di osservarlo e eli farlo osservare. Dato a Raeconigi acidi 16 ottobre 1921. VITTORIO EMANUELE Bonomi

■ Gas-par otto- cler alilitliciien Sammlung de*r Gesetze und Dek riefte des Königreiches Italien einverleibt werde, und befehlen es iedler- manii an, dem es obliegt, dasselbe zu befolgen oder befolgen zu lassen. Oegeben zu Rom, am 12. November 1921. VITTORIO EMANUELE III 203 Regio decrei oiegge 12 novembre 1921, N. 1GG0. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RÉ D'ITALIA Visto il decreto luogotenenziale ' 2 marzo 1919,, numero 391, che autor uzzo provvedimenti

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Pagina 10 di 14
Data: 30.09.1923
Descrizione fisica: 14
valide e ne. sono ccu^seguenteiaente nulle le d&Hbèrà^iòriii. 1 ' .:■••• V .Nessuna- i ^icàeìa : diél' : jàtrì; e$rà r riògrò* iàtti enunròàti ; al 3:<o comma iie^artiöolb 2 ove -non ne -sia .seguita la ra- ta'fiéi'ida, r parte dell'autorità competente, 'ördiiiiäiüö che il presente decreto munito del ;; sigilk> v dello Stato sia inserto nella . raiböolta ùffilcdiaia delle leggi e 'dei decreti d&±' ! Raglio d'Italia, mandando a chiunque spètti : ;di osservarlo e di farlo osservare. .. Dato

, a Roma, adda 15 luglio 1923. ' : ' VITTORIO EMANUELE Mussolini - Teofilo - Rossi. V.ist,o il Gu'ardasigilll: 0viglio. 153 ]J. ; jDe«jretö ;15 luglio 1923, in. 1728. Circoscrizione amministrativa di alcuni miatìdamentii- della provincia di Trento. 'I VITTORIO EMANUELE III : ' per grazia di Dio , , e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù della delegazione di -poteri con feriti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, in. 1601; Veduti il testo unico della legge comu nale e provinciale

il giorno della sua pubblicazione nella Gaz zetta Ufficiale del Regno.. ' Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, m'andando a chiunque spetti di osservarlo e di fairlo osservala. Dato a Roma, addii 15 luglio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto il Guardasigilli: Oviglio.; 154 R. D. 15 luglio 1923, N. 1750. Proroga di tate mesi del termine stabilito dal R. Decreto 22 marz-o 1923, N. 674; per

le elezioni amministrative nelle nuove Pro vincie. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduti i R. dlecjeti 11 gennaio 1923, n. 9 e 22 marzo 1923,. n. 674; In virtù della delegazione dei poteri con ferita al Governo -con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 'Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Se gretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Il termine d.ii

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