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Giornali e riviste
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Pagina 16 di 21
Data: 31.12.1942
Descrizione fisica: 21
— Assistenza ai profughi ed alle famiglie dei con nazionali ivi residenti 201 PROFUGHI — Commercianti profughi - 303> PROFUGHI — Pigmento sussidi a profughi di guerra, congiunti di internati 959 PROFUGHI — Assistenza ai profughi dall'Africa Italiana ed alle famiglie dei connazionali ivi residenti 975 PROSTITUZIONE — Esercizio della prostituzione - Libretto sa nitario 597 PUBBLICA SICUREZZA — Riapertura arruolamenti nel corpo degli Agenti di P. S. „ 168 PUBBLICITÀ' — Affissione sui pubblici monumenti

PRESTITI — Prestiti matrimoniali - Agevolazioni in favore dei militari alle armij 7Ö1 PREVIDENZA — Cassa Previdenza Sanitari _ Movimento avve nuto durante l'anno 1941 14 PREZZI — Contravven/zione per omessa pubblicità dei cartelli ni indicanti iU prezzo delle merci 138 PREZZI — Ufficio statistica prezzi 784 PREZZI — Ufficio statistica prezzi 676 PREZZI — Ufficio statistica prezzi 989 PREZZI — Ufficio statistica prezzi • 487 PREZZI — Ufficio statistica prezzi 453 PREZZI — Ufficio statistica

prezzi 564 PREZZI — Ufficio statistica prezzi 654 PREZZI — Ufficio statistica prezzi 1056 PRIVIATO — Ditta Priviato Alessandro con sede a Bologna - Fornitura per gli enti ausiliari 38 PROFUGHI — Cumulabilità degli' assegni familiari con l'assi stenza a profughi di guerra 2 PROFUGHI — Sussidi ai profughi di guerra rimpatriati con giunti di internati! eoe. 7 PROFUGHI -— Assistenza ai profughi dall'Africa Italiana 10 . ' PROFUGHI — Assistenza an profughi dall'Africa Italiana ed allo famiglie

di connazionali ivi residenti dal 1. gennaio corr. 44 PROFUGHI — Sussidi ai profughi dall'Africa Italiana od alle fa miglie dei connazionali ivi residenti 80 PROFUGHI — Fornitura materiale lettereccio e indumenti ai profughi dall'Africa Italiana 84 PROFUGHI — Sussidi ai profughi dall'Africa Italiana ed alle fa miglie dei connazionali ivi residenti 94 PROFUGHI — Fornitura materiale lettereccio eri indumenti ai profughi dall'Africa -Italiana 96 PROFUGHI — Assistenza ai profughi della Libia 120 PROFUGHI

di manifesti e mezzi di-pubblicità 302 PUBBLICITÀ' — Iscrizioni pubblicitarie per assunzioni d'i per sonale - 884 PUBBLICITÀ' — Pubblicità sanitaria 429 PUERPERE — Assistenza alle gestanti e alle puerpere (art. 18 del T. U. 24-12-1034 n. 2316) 197 Q QUIESCENZA — Ex dipendenti di Enti Locali optanti per la cit tadinanza germanica - Pratiche di quiescenza _2flB_

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Giornali e riviste
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Pagina 14 di 17
Data: 01.12.1934
Descrizione fisica: 17
Circolare n. 18109-11 del 27 novembre 1934-XIII OGGETTO: Pubbliche affissioni e pubblicità. Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia. Con preghiera di tenerlo presente nell'applicazione del R. Decreto J4 giugno 1928 n. 1399 si trascrive copia del parere espresso dal Consiglio di Stato - Sezione - Prima - in adunanza 22 dicembre 1931 in merito al l'interpretazione di alcune disposizioni del decreto anzidetto. „Vista la relazione in data 8 dicembre 1931 (X), colla quale il Mini

ai mezzi di pub blicità contemplati nel titolo III. del R. D. 14 giugno 1928, n. 1399; 2) - se, nel caso di concessione del servizio in appalto, il diritto di privativa possa essere trasferito all'appaltatore ; 3) - se, in forza del diritto di privativa, possa il Comune, o (nel caso di risposta affermativa del precedente quesito) l'appaltatore vietare ai pri vati l'esercizio dei mezzi di pubblicità di cui al n. 1.), anche se i privati dichiarino di assoggettarsi ai diritti previsti dalla tariffa

; 4) - se e con quali modalità la tariffa per la pubblicità luminosa, sta bilita dall'art. 31 del R. D. 14 giugno 1928, n 1399, essere applicata alla pubblicità luminosa intermittente e variabile. Considerato che, sul primo quesito, la Sezione non può convenire nella soluzione affermativa prospettata dal Ministero. Infatti, l'art. 1 n. 17, del R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578, concede ai Comuni la facoltà di assumere il servizio della pubbbliche affissioni, e tale servizio non può comprendere quei mezzi

di pubblicità, quale la pubblicità luminosa, che non vengono eseguiti per mezzo di una affisione, ma bensì mediante appositi impianti stabili. Nè vale il dire che l'articolo citato proviene dalla legge 29 marzo 1903, n. 103, emanata in un tempo in cui la pubblicità luminosa non era conosciuta e non aveva raggiunto un'importanza pratica che ne rendesse opportuno il regolamento. Poiché, anzi, in tal modo, si conferma che non fu intento del legislatore di regolare la pubblicità luminosa, di guisa che l'art

. 1, n. 17, del citato R. D. 15 ottobre 1925 n. 2578, non potrebbe es sere applicato a tale sorta di pubblicità se non per mezzo di analogia, la

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Pagina 5 di 30
Data: 01.05.1942
Descrizione fisica: 30
parati ai locali di commercio in virtù dell'art 1 del R. D. 22 nov. 1937 n. 2040) quando superino i 50 decimetri quadrati, potranno essere assog gettati alla tassa in base alla tariffa normale della pubblicità permanente senza aumento di categoria. Ciò dispone espressamenté il secondo comma dell'art. 2 del regolamento 14 giugno 1928 n. 1399. Questa forma di pubblicità, equiparata per legge a quella perma nente non può dunque, essere gravata dalle tasse previste per le afiissioni anche

se i cartelli esposti nelle vetrine (e - si può aggiungere per evi dente connessione - anche nelle adiacenze immediate di esse) siano mutati ad ogni variare di 'spettacolo. La questione è più delicata quando si tratti di quadri, cartelli ecc. esposti fuori dei'locali di pubblico spettacolo in cornici o vetrine fisse. Il regolamento del 1928, pur non essendo un modello di chiarezza è fondato nella chiara distinzione fra 'affissioni» e 'pubblicità permanente,,. Quest'ultima consiste, come rilevasi dalla

esemplificazione fornita dallo stesso regolamento, in quadri impressi a pittura o con qualsiasi altro mezzo che ' dia una impronta permanente o in fac-simile di bidoni, barattoli, bottiglie, ecc. E' evidente che la legge ha supposto che l'affissione si riferisce ai cartelli pubblicitari che si sostituiscono man mano, mentre la pubblicità permanente riflette quei mezzi che sono destinati a restare invariati per un certo periodo di tempo. La differenza notevolissima tra i due sistemi di pubblicità è fondata

su questa chiara linea di demarcazione. Quanto alla tariffa, è evidente che, mentre per le affissioni le tariffe stesse sono calcolate sulla base del 'foglio„ (art. 25), quelle per la pubbli cità permanente sono calcolate in base alla dimensione del mezzo pubbli citario (artt 31). Nelle affissioni è rilevante il cambiamento del 'foglio,, nella pubblicità permanente la tariffa prescinde dal cambiamento del quadro. Ciò perchè nel concerto informatore del regolamento, il quadro di pubblicità permanente

è costruito e formato in modo tale che un sno cam biamento, durante il periodo per il quale è stata corrisposta la tassa non sarebbe economico, dato il materiale, la fattura ed il costo del cartello, Questo criterio direttivo del regolamento fu messo in risalto quando si trattò di eliminare le incertezze derivanti dal fatto che nella pubblicità luminosa, che è considerata pubblicità permanente, mutauo i quadri e le

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Pagina 11 di 12
Data: 21.03.1938
Descrizione fisica: 12
Con circolare 13 gennaio scorso N. 29820-III questa Prefettura in vitava le SS. VV. a rivedere le disposizioni dei rispettivi regolamenti per i ' servizi delle pubbliche affissioni al fine di renderle conformi alle norme del R. D. 22 novembre 1937-XVI, N. 2040. Viene ora segnalato che alcuni comuni interpretano tale decreto n§l senso che esso ammetta l'esazione dei diritti comunali, previsti nell'art. 32 del Regolamento 14 giugno 1928-VI, N. 1399, per la pubblicità-lumi nosa ed illuminata

, anche per la pubblicità effettuata nell'interno dei lo cali di pubblico spettàcolo mediante proiezioni luminose od illuminate sopra uno schermo. L'erroneità di tale interpretazione apparre evidente ove si tenga presente che la facoltà dei comuni di esigere diritti di affissione discen de dalla privativa delle pubbliche affissioni, consentita dajFart. 1, N. 17, del testo unico 15 ottobre 1925, N. 2578, sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, e detta privativa, come si desume dall'espressione

'pubbliche affissioni, e come stabilisce esplicitamente l'art. 1 del rego lamento 14 giugno 1928-VI, N. 1399, si estende soltanto ai mezzi di pubblicità „„sui muri prospicienti le pubbliche strade o piazze, o affis sioni sul suolo pubblico, o collocati in modo da essere permanentemente e totalmente visibili dalle strade o piazze pubbliche.,, „ Per quanto concerne, poi, le tariffe stabilite nell'articolo 32 dello stesso regolamento, deve ricordarsi che esse, come è chiaramente det to nell'articolo

medesimo, si riferiscono esclusivamente alla 'pubblicità luminosa o illuminata su suolo pubblico o esposta stabilmente in modo da essere permanentemente e totalmente visibile delle vie o piazze pubbliche.» Alle disposizioni surriferite nulla avrebbe potuto innovare e nulla ha infatti innovato il R. Decreto 22 novembre 1937, N. 2040, il quale, come rilevasi anche dalle sue premesse, contiene soltanto norme per la retta interpretazione degli articoli 2 e 23 dei regolamento 14 giugno 1928-VI, N. 1399

. A tale proposito si reputa opportuno di far presente che all'art. 1 del citato R. Decreto, il quale chiarisce che, agli, effetti dell'art. 2 del suddetto regolamento, i locali di pubblico spettacolo sono considerati locali di commerciò, non può essere attribuito altro significato se non quello che i mezzi di pubblicità esposti in locali di pubblico spettacolo e riferentisi agli spettacoli eseguiti nei locali stessi non possono consi derarsi pubbliche affissione, tranne quando siano collocati nelle

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Pagina 6 di 30
Data: 01.05.1942
Descrizione fisica: 30
diciture. Questa sezione espresse l'avviso che, nonostante tali cambiamenti la pubblicità luminosa non si potesse tassare come 'affissione». Ma occorse una disposizione interpretativa (il R. D. 22 nov. 1937 n. 2040) per sanzio nare quella interpretazione: Tutto ciò sta a dimostrare che la pubblicità luminusa, per così dire, con molta difficoltà nel sistema della pubblicità permanente, che - è bene ripeterlo - è caratterizzata dal fatto della fissità o permanenza dei mezzi pubblicitari. Ora, non

sembra che si possa considerare come pubblicità perma nente quella collocata in cornici o vetrine fisse, nelle quali la pubblicità è cambiata secondo il mutare dei programmi. In questi casi soltanto la cornice o la vetrina sono fisse, ma la pubblicità che con esse si attua non è affatto permanente.. Con questo si stema, le imprese di pubblico spettacolo possono impunemente frodare la legge, eludendo sia il diritto di privaiiva, dove esiste, sia le tariffe. P. Q. M. La Sezione è d'avviso che, mentre

la pubblicità relativa agli spetta coli fatta nelle vetrine o nelle adiacenze immediate delle vetrine stesse dei locali di pubblico spettacolo, debba essere considerata di carattere perma nente, la pubblicità, fatta dalle imprese predette in cornici fisse o vetrine collocate altrove, debba essere considerata come 'affissione» tutte le volte in cui le imprese stesse espongano o facciano attaccarre, con qualunque mezzo o sistema, i fogli pubblicitari (manifesti, fotografie, ecc.) relativi agli spettacoli

od ai programmi di essi. Si prega dì comunicare tale parere ai Comuni dipendenti, avverten doli che i criteri in esso affermati dovranno osservarsi nei riguardi della pubblicità effettuata, nei modi sopra indicati, non soltanto da imprese di pubblico spettacolo, ma anche da altre ditte che esercitino una qualsiasi attività commerciale. Il Prefetto, FROGGIO

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Pagina 3 di 8
Data: 01.12.1927
Descrizione fisica: 8
. Le SS. LL. vorranno dare al decreto la maggiore pubblicità e provvedere, nella loro competenza di Autorità di P. S., a farlo osservare. Il-Prefetto : UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 7771 Gab. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Visti i reclami pervenuti circa la mancanza, ovve ro la deficienza, di giornali italiani negli esercizi pub blici di questa Provincia ; Ritenuta la fondatezza di tali 1 reclami e la neces sità di dare alla numerosa clientela italiana, che è in continuo aumento, fino

R. Decreto 6 novembre 1926, N. 1848, o che, comunque, dispongano di locali pub blici od aperti al pubblico, qualora mettano a dispo sizione dei frequentatori, a scopo di lettura, pubbli cazioni quotidiane o periodiche, debbono, a far tem po dal ì° gennaio 1928, curare che quelle nazionali e redatte in lingua italiana siano in numero almeno u- guale a quelle estere o redatte in lingua straniera. Tale obbligo deve essere osservato separatamente per ogni categoria di pubblicazione (quotidiane o pe riodiche

) in modo che ad un determinato comples sivo numero di quotidiani in lingua straniera cor risponda, almeno, egual numero complessivo di quo tidiani in lingua italiana ed altrettanto avvenga pei le pubblicazioni periodiche. Lo stesso obbligo deve essere osservato anche nei riguardi del numero delle copie dei singoli giornali. Gli esercenti che tengono biblioteche o librerie a disposizione dei clienti, ovvero per uso proprio, ma accessibili anche ai clienti, debbono, entro 6 mesi dal 1° gennaio 1928

presente decreto. Bolzano, 27 novembre 1927 (anno VI.) Il Prefetto : UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO^ Riacquisto della cittadinanza italiana. Circolare del 21 novembre (a. VI.) N. 32072 Ai signori Podestà della Provincia di Bolzano. \ Il Ministero dell'Intelrno fa presente che gli uffici^ comunali non comunicano al Ministero stesso le di-\ chiaraziöni di rinuncia alla cittadinanza straniera da parte di ex cittadini italiani o le dichiarazioni di fis sazione di residenza da parte dei medesimi

, oppure fanno dette comunicazioni con tale ritardo che riesce impossibile al Goveirno di inibire nei termini di legge e quando ne sia il caso, il riacquisto della citta dinanza italiana. Si ritiene pertanto necessario di riassumere le re lative norme di legge. L'art. 9 della Legge 13 giugno 1912, N. 555, sta bilisce che colui che ha perduto la cittadinanza ita liana a norma .degli articoli 7 è 8 della legge stessa la può riacquistare tira l'altro in uno. dei due modi seguenti : 1° Se dichiari

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Pagina 15 di 17
Data: 01.12.1934
Descrizione fisica: 17
quale, trattandosi della concessione di un diritto di privativa, deve ritenersi vietata dall'art. 4 delle preleggi. A non diverse tonclusioni si deve perve nire attraverso l'esame del regolamento per i servizi comunali delle pub bliche affissioni e della pubblicità affine, approvato col R. D. 14 giugno 1928, n. 1399. Questo infatti, nell'art. 1 dichiara che „sotto la denominazione di pubbliche affissioni si comprende l'esposizioni di cartelli, stendardi, av visi (stampati, litografati

III., è regolata la pubblicità eseguita con altri mezzi, e cioè con mezzi diversi da quelli contemplati nell'art. 1. Ora, secondo il disposto di questo articolo, solo i mezzi di pubblicità in esso indicati costituiscono pubbliche affissioni e possono costituire l'oggetto di un servizio comunale. Deve pertanto ritenersi che gli altri mezzi di pubblicità, di cui al titolo III del regolamento, siano lasciati al libero esercizio dei privati, salvo il pa gamento delle tasse dovute. Ciò è confermato dal

fatto che nel titolo citato non sono contenute disposizioni di sorta per regolare l'eventuale esercizio, da parte dei Comuni, dei mezzi di pubblicità ivi indicati, come avviene nei precedenti due titoli, per il servizio delle pubbliche affissioni, in senso proprio. Infine, in molti articoli di questo titolo, è chiaramente espresso il concetto che le tasse in essi stabilite sono dovute, non già per una attività che sia svolta dal Comune, ma bensì per la concessione al privato della facoltà

luminoso, e senza alcun riguardo al numero e alla qualità delle scritte e dei disegni che vengano successiva mente eseguiti. Questa soluzione corrisponde alle disposizioni degli articoli 31 e 32 del regolamento, ove la tariffa, stabilita per i mezzi di pubblicità cui tali articoli si riferiscono, è proporzionata esclusivamente allo spazio occupalo ed al tempo della esposizione. E' vero che l'art. 6 dello stesso regolamento dispone che i committenti industriali e commercianti possano utilizzare

le singole affissioni o altre forme di pubblicità per la propaganda,

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Pagina 3 di 12
Data: 16.11.1927
Descrizione fisica: 12
- <- r R. PREFETTURA DI BOLZANO. Circolare 4 novembre 1927 (Anno 'VI.) n. 7308 Gab. ^Corretto uso della lingua italiana. Ai Sigg. Podestà della Provincia di Bolzano. Trasmetto copia del mio decreto odierno, circa il corretto uso della lingua italiana nelle insegne, avvisi, manifesti e simili, con preghiera di volerlo rendere di pubblica ragione e di curarne, con tutta cura, la precisa osservanza. - Il Prefetto: UMBERTO RICCI. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Vedute le disposizioni vigenti

, nella Provincia di Bolzano, circa l'uso della lingua italiana; Ritenuta la necessità che i manifesti, avvisi, indi cazioni, segnalazioni, tabelle, cartelli, insegne, eti chette. tariffe, orari e, in genere, tutte le scritte e leg gende comunque rivolte o destinate al pubblico, sia in luogo pubblico che aperto al pubblico, anche se con cernano interessi privati, siano redatti in corretta le zione italiana; Veduto l'art. 8 della vigente legge comunale e pro vinciale; ' , . . Secret a Circolare

- le quali restano pienamente ferme, presentare la mi- ti va all'uso della lingua italiana in questa Provincia, nuta dello scritto o leggenda ali ufficio comunale com- 1) E' stato chiesto se le inscrizioni funebri siano petente per territorio. soggette alle dette disposizioni anche se precedenti al. Quando si tratti di avvisi, leggende ecc. destinati giorno 1 ottobre 1927, alla data. cioè, con la quale in ad essere diramati, affissi o esposti in più comuni, le tutti i comuni della provincia, ad eccezione

di Appiano, relative minute dovranno essere presentate all'ufficio • Bolzano, Bressanone,' Caldaro, Lana e Merano è dive 7 del comune nel quale ne sarà eseguita la stampa, l'in- ira t 0 obbligatorio l'uso della sola lingua italiana nelltì cisione o, comunque, la riproduzione, con qualsiasi scritte comunque esposte o rivolte al pubblico. La| mezzo meccanico. risposta non può che essere negativa: le. inscrizioni^ Qualora la detta riproduzione venga eseguita fuori funebri debbono essere redatte nella sola

in quegli alberghi che 3° - I Podestà, oltreché curare l'osservanza delle siano notevolmente frequentati da clientela inter- disposizioni precedenti, verificheranno, altresì, a mez- nazionale. zo degli organi municipali, che non restino esposte, co munque, scritte o leggende linguisticamente scorrette. Qualora ne rilevino l'esistenza, inviteranno gli inte ressati a correggerle, secondo la lezione italiana che, con le forme di cui al numero 2 del presente decreto, riterranno di stabilire ed assegneranno

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Pagina 16 di 17
Data: 01.12.1934
Descrizione fisica: 17
oltreché di tutti i prodotti da essi fabbricati o commerciati, anche dei pro dotti di altre ditte, che siano con quelli collegati, per ragioni di carattere tecnico industriale o di convenienza commerciale, quando abbiano a tal fine ottenuto il consenso di tali ditte. Ma questa disposizione, per la sua collo cazione, sembra riferirsi ai soli servizi esercitati dai Comuni, non ai diversi mezzi di pubblicità contemplati nel titolo 111., e che. come si è detto, non possono costituire oggetto

di servizio comunale Inoltre, quell'articolo, nel* dichiarare che la medesima affissione può servire alla pubblicità di più pro dotti, collegati per ragioni di carattere tecnico o industiale o di convenienza commerciale non sembra voler esprimere una limitazione della facoltà di valersi alla medesima affisione per la propaganda di prodotti diversi, ma bensì voler consentire questa facoltà, preferendo il caso in cui normalmente vi può asssre interesse a farne uso. Infine, l'art. 6 che regola l'uso della

medesima affisione, per la propaganda a favore di ditte diverse non può applicarsi alla pubblicità luminosa con luce intermittente e variabile, per mezzo della quale una molteplicità di prodotti può ottenere una propaganda, non contemporanea, ma successiva, per ciascuno di essi. Nè, in contrario, si può trarre argomento dalla maggiore efficacia della pubblicità a luce intermittente, rispetto ad altre specie di pubblicità, poiché, in tal modo, si porrebbe in rilievo un elemento da cui l'attuale tariffa

prescinde completa mente. Infine, a sostegno della soluzione adottata, si può anche allegare la conseguenza a cui diversamente si perverrebbe, di imporre alla forma di pubblicità di cui si tratta degli oneri assolutamente proibitivi. Se, al con trario, la tariffa stabilita per altre forme di pubblicità luminosa sembra inadeguata all'efficacia ed al rendimento di quella, l'inconveniente non può essere eliminato attraverso l'interpretazione della legge e dovrebbe essere rimosso mediante apposite

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Pagina 3 di 6
Data: 16.05.1929
Descrizione fisica: 6
— 67 — Parle ufficiale. Comunicazioni varie :R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di .Archivio, della carta da cestino, degli stam pati, mobili e materiale fuori uso Circolare del 14 maggio 1929 (VII), n. 2675 - Gal). *4i sigg. Podestà della Provincia Per opportuna norma comunico alle SS. LL. la seguente circolare n. 102541 del .25 aprile u. s. del- l'On. Ministero ideile Finanze (Provveditorato Gene rale dello Stato): „Con la circolare

di questo Ministero, il. 42149. del 27 novembre 1928 (VII), fu raccomandata la pre cisa osservanza dell'articolo 16 dei R. Decreto-Legge 10 agosto 1928, n. 2034, che stabilisce la cessione gra tuita alla Croce Rossa Italiana, fra l'altro, dei mobi li e materiali fuori uso da parte dell'Amministrazione dello Stato. Detto articolo però mentre nel ,I comma dispone lassativamente, per un periodo di 5 anni, la cessione gratuita al citato Ente di tutte le carte e stampati dei quali sia stata legalmente

riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, nel secondo comma per lo stesso lperiodo di tempo, autorizza le Amministrazio- .ni dello Stato a cedere gratuitamente all'Ente stesso i mobili e materiali fuori uso. Dunq ue mentre la prima concessione è obbligatoria, la secomI5~iT'facoI- tatiiva. — *— '• Per tale motivo la cessione delle carte e degli stampati inutili alla Croce Rossa Italiana, dovrà sem pre in ogni caso avvenire, mentre la cessione dei mo llili e dei materiali fuori uso, comuni a tutte

le Am ministrazioni, dovrà essere limitata a quelli che non possono utilizzarsi con vantaggio dello .Stato. In base a tale criterio, che questo Ministero ha costantemente adottato ed intende che si seguiti ad adottare, restano : esclusi dalla cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana, lutti quei mobili e materiali residuati dalle costruzioni, esistenti .nei cantieri del lo Stato o comunque eliminati dagli uffici, stabili menti ecc. che possono essere venduti con sicuro pro fitto per l'Amministrazione, sia del

pubblicazioni, bollettini e stampati fuo ri uso, e che tali ! rifiuti siano senz'altro ceduti gra tuitamente alla Croce Rossa Italiana. Per quanto si riferisce, invece, ai mobili ed ai materiali fuori uso, gli uffici, quando ritengano at tuabile l'agevolazione, dovranno presentare di..volta in volta le relative proposte di cessione a questo Provveditorato Generale che 'si riserva di esaminarle e di dare se del caso, il proprio benestare, a norma del terzo comma del succitato art. 16 del R. Decreto- Legge

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Pagina 8 di 25
Data: 16.02.1930
Descrizione fisica: 25
.. Di detto programma dovranno essere presentate tre copie al rappre sentante locale della Società Italiana Autori ed Editori, una delle quali, vistata da quest'ultimo, sarà poi depositata alla ' R. Questura, uu'altra sem pre vistata dallo stesso rappresenlante, dovrà essere esposta al pubblico in modo visibile, per tutta la durata delle esecuzioni. CAFFÉ', BAR, ALBERGHI, RISTORANTI con orchestra, OSTERIE. Dovrà essere compilato un programma musicale preventivo in duplice co pia, comprendente, con

sufficiente larghezza, il repertorio musicale die la orchestra presume di eseguire nello spazio eli una settimana. Dette copie dovranno essere presentate al rappresentante locale della Società Italiana Autori ed Editori. Una di esse, vistata, sarà depositata presso la R. Que-' stura mentre l'altra sarà trattenuta dal proprietario dell'esercizio. Il Direttore o Maestro, die eseguirà la musica, compilerà, poi, su tale programma quello giornaliero, al quale ha facoltà di sostituire e aggiun- fere

Italiana Autori ed Editori — previa autoriz zazione del rappresentante locale — di cinque in cinque giorni. CONCERTI NEI TEATRI, SOCIETÀ' MUSICALI E CORALI. Il programma musicale dovrà essere compilato e presentato prima delle ese cuzioni, in triplice copia al rappresentante locale della Società Italiana Autori ecl Editori; una di dette copie, munita elei visto della Società Ita liana Antori ed Editori, sarà depositata alla R. Questura, un'altra, ugual- ménte vistata, dovrà essere esposta al pubblico

in modo visibile, nella sala delle esecuzioni musicali, • i CIRCOLI DI DIVERTIMENTO, SALE DA BALLO CON INGRESSO GRATUITO O A PAGAMENTO. Il programma musicale dovrà essere compilato e presentato prima delle esecuzioni, in triplice copia, al rappre sentante locale della Società Italiana Autori ed Editori; una di dette copie; munita del visto della Società Italiana Autori ed Editori sarà depositata alla R. Questura, un'altra, ugualmente vistata, dovrà essere esposta al pub blico in modo visibile nella

sala delle esecuzioni musicali. v * BANDE MUSICALI. Il programma musicale per i concerti gratuiti che le Bande possono effettuare durante l'annata, sarà compilato- preven tivamente in duplico copia sulla base del repertorio generale in dotazione, e presentato al rappresentante locale della Società Italiana Autori ed Edi-

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Pagina 7 di 9
Data: 16.10.1927
Descrizione fisica: 9
Comunicazioni varie. R. PREFETTURA DI BOLZANO. Croce Rossa Italiana - propaganda per l'iscrizione di nuovi soci. Circolare, 1 ottobre 1927 (a. V.), n. 26264 - Div. Illa. Ai Sigg. Podestà. Trasqrivo la seguente circolare del Ministero del l'Interno : „II R. 'Commissario per la Croce Rossa Italiana, rilevalo da un recente accertamento che il numero dei soci della benefica Istituzione è in decrescenza nella maggior parte delle Provincie o, comunque, si mantiene stazionario, e in limite scarsissimo

iniziative.' „È necessario che nuove larghe correnti di fiducia e dì simpatia siano ravvivale, in ogni provincia, verso le importanti opere di assistenza sociale che la Croce Rossa già svolge ed intende sviluppare, ed a questo deve tendere, con premurosa e costante cura, l'interes samento delle SS. LL.' „Gradirò un cenno di assicurazione al riguardo.' Il Prefetto : UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. Uso della lingua italiana. ircolare 11 ottobre 1927' (a. V.)7'nTe^STTtCISlVO/ Ai Sigg. Podestà

dall'art. 2 del decreto citalo, durerà fino alla completa italianizzazione dei delti corsi, salvo cessare automaticamente con l'avverarsi di essa, pei '{rimanenti conjuni della provincia è quin di già venuto a mancare il particolare sialo di cose in base al qimle era consentito l'uso della lingua tedesca ' a lato di quella italiana. Di conseguenza, nei comuni stessi ha pieno vigo re, a far tempo dal primo corrente, la disposizione dell'articolo 1 del Decreto sopra menzionato del Pre fetto di Trento

, (riflettente l'esclusivo uso della lingua italiana. Ciò premesso, i Signori Podestà dei detti Comuni vorranno curare che tale disposizione sia d'ora in: nanzi esattamente osservata e che le scrilfe e leggen de in lingua tedesca, attualmente esistenti, vengano, a cura e spese degli interessati, senz'altro cancellate con ''raschiatura e coloritura radicali. A tale riguardo ritengo conveniente soggiungere che, dove le scritte e le leggende sono attualmente bi lingui, i signori Podestà non dovranno consentire

che gli interessati si limitino a eseguire la semplice can cellatura della parie redatta in lingua tedesca, senza preoccuparsi dello squilibrio, anche esletico, che da tale provedimenlo deriverebbe all' insieme delle leg gende, specie quando trattisi di scritle per negozi, professionisti ecc. È evidente scritle dovranno essere totalmente Oltre a ciò, richiamo la particolare attenzione dei' Signori Podestà sulla necessità che l'applicazione del- . la unicità della lingua italiana in tutte

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Pagina 4 di 44
Data: 01.08.1942
Descrizione fisica: 44
Con circolare n. 73 del 3 corr., relativa all'oggetto il Ministero del l'Interno ha disposto quanto segue : 'La legge 1 maggio 1941 XIX n. 422, pubblicata della G. U. del 3 giugno successivo n. 129, recante alcune modifiche ed aggiunte alle di sposizioni del T. U. delle Leggi Sanitarie relative alla produzione ed al commercio dei medicinali e presidi medico-chirurgici, ha portato innova zioni anche in materia di pubblicità sanitaria, nel senso che revoca al Ministero dell'Interno parte della

competenza per il rilascio della relative licenze. Si forniscono pertanto le seguenti disposizioni illustrative e dì esecuzione. In forza dell'art. 7 della citata legge resta alla competenza dei sin goli Prefetti il rilascio delle licenze per la pubblicità concernente ambu latori o case od istituti di cura medico-chirurgica e di assistenza ostestrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici. Passa alla competenza del Ministero dell'Interno il rilascio

delle li cenze per la pubblicità concernente : a) tutti i mezzi in genere per la prevenzione delle malattie e la cura; b) le specialità medicinali, siano esse prodotti chimici e biologici ; c) i presidi medico-chirurgici sottoposti alla disciplina prevista dal l'art. 189 del vigente T. U. delle Leggi Sanitarie; d) cure fisiche de affini; e) le acque minerali naturali e artificiali. Per altro si ravvisa opportuno precisare che la pubblicità personale dei medici deve ritenersi compresa nella parte

di pubblicità sanitaria che l'articolo 7 della legge summenzionata ha lasciato alla competenza dei Prefetti. Per tutte le materie elencate nel citato articolo 7 è necessaria la li cenza di pubblicità per qualunque forma di reclame^che si intenda eseguire: cosj manifesti o disegni comunque esposti o distribuiti al pubblico, opu» scuoli e circolari a stampa distribuiti al pubblico; comunicazioni radiofo- foniche, proieèioni cinematografiche, cartelli muruli, insegne e simili, non-

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Pagina 3 di 8
Data: 01.02.1929
Descrizione fisica: 8
interessi ed il decoro della pro duzione musicale italiana nei pubblici spettacoli e ri trovi, assicurando alla musica italiana almeno la me tà dei „numeri' dei programmi di detti spettacoli, non hanno mancato di tener conto anche delle dove rose eccezioni che nella medesima circolare venivano previste in favore di quegli Enti la cui attività fosse volta a manifestazioni di carattere nettamente cultu rale ed artistico. L'opportunità, la necessità anzi, di tale eccezione ai fini della vita artistica

italiana, cui concorrono, non soltanto musiche italiane ma musiche, com'è giusto, di ogni paese, è andata confermandosi in pratica sì da consigliare che essa necessità sia tenuta sempre in attenta considerazione, conferendo all'eccezione già stabilita in favore degli Enti e delle manifestazioni di cultura musicale sensibile larghezza, sì da non recare nocumento allo .sviluppo della vita musicale del Pae se, cur, come si è detto, può e deve concorrere il con tributo della produzione musicale di ogni

di volontario nella Carriera Di rettiva Coloniale. Circolare 22 gennaio 1929 (VII) N. 105 Ai sigg. Podestà della Provincia Con preghiera di provvedere, come sarà ritenuto del caso, alla pubblicità, comunico clie, con D. M. 10 no vembre 1928 A. VII pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale del Regno X. 278 del 29 novembre 1928 A. VII. il Ministro delle Colonie lia bandito un nuovo concorso per 19 posti di volontario nella Carriera Direttiva Colo niale. Titolo di studio prescritto per l'ammissione è la Laurea

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Pagina 7 di 10
Data: 21.10.1939
Descrizione fisica: 10
pubblicità affine, approvato con R.D. 14 giugno 1928-VI, n. 1399, il quesito se le targhette metalliche delle Società di assicurazione contro gli incendi apposte sugli edifici, assicurati siano o meno da assogget tarsi al pagamento dei diritti- comunali previsti dal Regolamento mede simo. Le Sezioni riunite Prima e Terza del Consiglio di Stato hanno emesso il seguente parere: Intento 4el Regolamento approvato con R. D. 14-6-1929, n. 1399, è quello di disciplinare e, conseguentemente

, di assoggettare ai relativi diritti comunali le pubbliche affissioni e le forme di pubblicità affini, aventi scopo diretto di diffusione propagandistica, con particolare ri guardo air attività che viene esercitata in questo senso dalle aziende commerciali. Ciò risulta dalle stesse disposizioni del R. D. n. 1399, le quali presuppongono, per l'applicazione dei diritti comunali in esso previsti, lo scopo di diffusione pubblicitaria da parte di chi richiede il servizio : gli art. 2, 3, 4, 6 accennano 'a mezzi

di pubblicità» ed a 'forme di pubblicità per la propaganda«, mentre gli art. 16 e 36 fanno espresso riferimento a 'manifesti ed iscrizioni aventi scopo di pubbli cità,, ed a iscrizioni 'a fine di pubblicità». Ora, non può non convenirsi che dalla apposizione delle targhe delle compagnie di assicurazione sui fabbricati assicurati 'esuli un di retto scopo pubblicitario e propagandistico a favore delle società assi curatrici, essendo ,invece, palesi le finalità di interesse generale, cui è intesa

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Pagina 3 di 10
Data: 16.11.1930
Descrizione fisica: 10
pubblici Enti, si richiama. su quanto precede l'atten zione delle SS. LL. Il Prefetto: G. B. Marziali -o- Effetti della perdita della cittadinanza italiana Circolare del 31 ottobre 1930-IX, n. 16194 Ai signori Podestà delta Provincia Il Ministero dell' Interno comunico, che la- R. Avvocatura Erariale Generale ha manifestato l'avviso che, in virtù delle disposizioni dettate dal R. Decreto-Legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1094, la perdita della cittadinanza italiana implichi anche la perdita del diritto

alla indennità di buona usci ta a carico delle Opere di Previdenza amministrate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Se ne informano le SS. LL. per opportuna notizia, 'avvertendo, ad ogni buon fine, che tale estensione viene stabilita esplicitamente in un provvedimento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, nella ses sione in corso, e di imminente pubblicazione. Il Prefetto: G. B. Marziali -o- Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine. Circolare del 5 novembre 1930

-IX, n. 16153 Ai signori Podestà della Provincia Per l'esatta applicazione di alcune norme contenute nel Regolamento i servizi comunali delle pubbliche affissioni, approvato con R. Decreto giugno 1928, n. 1399, il Ministero dell' Interno ha impartito le seguenti istruzioni: Cartelli e avvisi di pubblicità esposti nei locali di commercio. L'ar ticolo 2 del Regolamento dispone, come è noto, che i cartelli :,e gli avvisi esposti nelle vetrine o nelle finestre dei locali di commercio possono essere assoggettati

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Pagina 4 di 31
Data: 01.02.1930
Descrizione fisica: 31
: G. B. Marziali Inscrizione al libro d'oro della Nobiltà Italiana Circolare dei 13 gennaio 1930-VIII, n. 7669 - Gabinetto Ài signori Podestà della Provincia L'On. Presidenza del Consiglio dei Ministeri, nell'agosto decorso, di spose la pubblicazione sui giornali del comunicato seguente: „Le famiglie nobili italiane e i membri di esse, iscritti d'ufficio dalle Commissioni araldiche regionali nell'elenco ufficiale nobiliare, approvato con Regio Decreto 3 luglio 1921, non contrassegnato da asterisco nel detto

elenco, hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione nel. libro d'oro della No biltà Italiana ai termini e agli effetti del Decreto-Legge 20 marzo 1924, n. 442, contenente le disposizioni per disciplinare l'uso dei titoli e attri buti nobiliari, convertito con la Legge 17 aprile 1925, n. 473. Le domande d'iscrizione, con. la documentazione dei diritti nobi liari e dello stemma, possono essere presentate cumulativamente da tutti gli individui di una famiglia, purché discendenti dallo stesso stipite

: L'iscrizione al Libro d'oro della Nobiltà Italiana è resa obbligatoria a tutti coloro, che, pur essendo attualmente registrati nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana, non ebbero il riconoscimento dei propri titoli nobi liari e dello stemma di spettanza, con Decreto Ministeriale o con Decreto Reale, riconoscimento che nel citato Elenco Ufficiale viene indicato dal l'asterisco posto accanto al cognome. Per ottenere ora la detta inscrizione al Libro d'oro della Nobiltà Italiana, devonsi presentare alla

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Pagina 9 di 12
Data: 15.09.1936
Descrizione fisica: 12
Circolare n. 19773/11 del 14 settembre 1936/XIV OGGETTO: Pubblicità avvisi di concorso. All'Amministrazione Provinciale - BOLZANO Ai Signori Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia. Il Ministero dell'Interno comunica come ha dovuto constatare che, frequen temente, i pubblici concorsi indetti per il reclutamento del personale prèsso i cornimi e gli altri enti locali, si esauriscono con la partofeipazione di pochi candidati, ha dovuto attribuire l'inconveniente, del quale è ovvio il danno

per le amministrazioni, alla mancanza di una efficace pubblicità dei concorsi. ß, infatti, seguito troppo spesso l'uso di limitarsi alla inserzione dei relativi avvisi, o bandi, nel Foglio Annunzi Legali della Provincia e,.tutto al più, anche nei giornali locali; ciò che yiene a ridurre entro i confini della provincia 0 della modesta zona d'influenza di quei periodici la conoscenza dei concorsi e, cosi, a trasformare in una gara aperta a pochi elementi locali, quegli esperi menti che sono

e si vogliono, in linea di principio, aperti a tutti coloro che si ritengono in possesso dei voluti requisiti, in qualsiasi comune del Regno risiedano. Evidente, pertanto, appare la necessità che le Amministrazioni interessate diano agli avvisi dei concorsi che bandiscono per l'assunzione del proprio personale una pubblicità quanto più è possibile estesa, oltre il campo ristretto della rispettiva Provincia, valendosi, oltreché dei mezzi di pubblicità sopra indicati, di altra forma complementare atta

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