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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Pagina 12 di 17
Data: 01.08.1934
Descrizione fisica: 17
2) I molini che trasformano in pane, paste, ecc. prima di porli in commercio, le farine e i semolini da essi prodotti con grano nazionale, sono egualmente tenuti ad impiegare, nella macinazione per la produzione di tali farine e semolini, la prescritta percentuale di grano nazionale pro veniente dagli ammassi collettivi. È evidente che, nel caso in esame, se non si verifica il commercio diretto delle farine e dei semolini, si ve rifica quello indiretto, sotto forma di pane, paste, ecc. 3) Nella

i prodotti della macinazione servono al consumo diretto di coloro per conto dei quali si effettua la macinazione. Se, per esempio, 11 „terzo' (persona fisica o ente) incarica un molino di macinare grano nazionale per poi commerciare o trasformare per la vendita i prodotti ottenuti, il molino deve macinare, corrispondentemente, la prescritta percentuale di grano nazionale proveniente dagli ammassi [collettivi. Qualora, invece, la macinazione del grano nazionale sia effettuata per ottenerne prodotti che

vengono consumati dalla stessa persona per conto della quale la macinazione si compie, o dai dipendenti di essa (come è caso di conduttori di aziende agrarie che facciano macinare grano per l'alimentazione della propria famiglia e dei dipendenti del l'azienda da essi condotta) non è obbligatoria la macinazione della corrispondente percentuale di grano nazionale proveniente dagli am messi collettivi. In quest'ultimo caso rientra la macinazione del grano per conto delle Opere assistenziali, perchè

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Pagina 11 di 17
Data: 01.08.1934
Descrizione fisica: 17
Circolare n. 9259/III del 20 luglio 1934-XH OGGETTO : R. D. L. 21 maggio 1934, n. 821. Macinazione obbligatoria di grano nazionale proveniente dagli ammassi collettivi. Ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia e per cono scenza Sig. Presidente Ente Opere Assistenziali - Bolzano Per la rigorosa osservanza comunico alle SS. LL. la seguente cir colare dall'On.le Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste: „Viene riferito, a questo Ministero, che si verificherebbero frequenti casi

di elusione, da parte specialmente dei molini di minore importanza, degli obblighi ad essi fatti dal R. Decreto Legge 21 maggio 1934, n. 821, e che taluni molini di terza categoria, di potenzialità nominale in feriore ai 40 quintali giornalieri — per i quali è stata sospesa, con te legramma 16 giugno, n. 22680, del Ministero delle Corporazioni, fino a che non sarà smaltito completamente il grano degli ammassi collettivi la facoltà, loro concessa di abburattare e procedere al commercio degli sfarinati

di propria produzione — continuerebbero e macinare grano per commerciarne le farine o a macinare frumento per conto di com mercianti e di fornai, senza impiegare, nella macinazione, la corrispon dente percentuale di grano nazionale proveniente dagli ammassi collettivi. Ritengo indispensabile, pertanto, perchè il provvedimento in oggetto consegua interamente il fine che si ripromette, che sia intensificata la vigilanza, anche sui piccoli molini, in modo da impedire ogni elusione delle disposizioni sancite

dal provvedimento stesso, procedendo pronta mente nei casi di constatate infrazioni. Con l'occasione, allo scopo di evitare ogni possibile dubbio nell'ap plicazione delle disposizioni predette, si fa presente quanto appresso: 1) Il fatto che un molino macini grano nazionale per la produzione di farine e semolini destinati all'esportazione non esime il molino stesso dall'obbligo di impiegare, in tale macinazione, la corrispondente percen tuale di grano nazionale proveniente .dagli * ammassi

collettivi/ 'Invero, il provvedimento in oggetto non fa distinzione tra grano nazionale ma cinato per la produzione di farine e semolini destinati al consumo interno e grano nazionale macinato per destinarne i prodotti all'esportazione.

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Pagina 15 di 18
Data: 11.02.1941
Descrizione fisica: 18
Circolare n. 37342-III del 6 febbraio 1941-XIX OGGETTO : Ammasso del grano e degli altri cereali - Decreto di istituzione delle bollette di accompagnamento. Ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia Per opportuna conoscenza e norma comunico il testo del mio decreto odierno col quale è stato istituito l'obbligo della bolletta di ac compagnamento pei trasferimenti del grano e degli altri cereali soggetti ad ammasso. „Vista la concorde richiesta della Sezione di Cerealicoltura del

71 Consorzio Provinciale tra i produttori dell'Agricoltura e dell'Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Bolzano; Ritenuta la necessità di assicurare Y osservanza delle disposizioni in vigore per la disciplina degli ammassi del grano e degli altri cereali; Vista la circolare 6 settembre 1940-XVIII n. 38000 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste; Visto l'art. 19 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale ap provato con R. D. 3 marzo 1934 n. 333; DECRETA 1) E' istituito l'obbligo della bolletta

di accompagnamento per tutti i trasferimenti di grano e degli altri cereali soggetti ad ammasso; 2) A cura della Sezione della Cerealicoltura del Consorzio Pro vinciale tra i produttori dell'Agricoltura di Bolzano sarà emanato appo sito manifesto indicante le modalità del rilascio delle predette bollette di accompagnamento ; 3) E' fatto divieto ai molini di procedere alla macinazione del grano e degli altri cereali soggetti ad ammasso, pei quali, attraverso le bollette di accompagnamento di cui sopra, non si sia

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Pagina 5 di 9
Data: 15.07.1930
Descrizione fisica: 9
— m — Funzionamento dei molini - Casi di intossicazione da piombo Circolare del 30 giugno 19.30-Vili, n. 10884 - Div. IBI Ai signori Podestà della Provincia Per l'esatto adempimento si comunica la seguente Circolare del Mi nistero dell'Interno 21 giugno 1930, n. 20900-12994: „Di recente si sono verificati due importanti episodi di intossica zione . saturnina, per consumo di farina a resa integrale prodotta da mo lini a macina e proveniente da grano di proprietà dei consumatori. In entrambi gli

dei consumatori diretti, non sempre sono osser vate le necessarie cautele per assicurare l'igiene della molitura del grano, ai sensi del R. Decreto-Legge 12 agosto 1927, n. 1580- Taluni molini, infatti, sono risultati privi di apparecchi destinati alla pulitura del grano; in altri la tramoggia in cui si versa il „cereale non è munita di setaccio o di altro apparecchio per trattenere le impu rità grossolane, e, per di più, essa trovasi talora a livello del terreno, per cui è facile

il rimescolamento con il grano, di impurezze del pavimento o di oggetti estranei. Ad ovviare a simili inconvenienti ed a maggiore tutela della salute pubblica, richiedesi un'attiva azione di vigilanza e di controllo sull'igiene dei molini in parola.' Le SS. LL. vorranno, perciò, disporre che all'uopo asiano eseguiti apportimi accertamenti da parte degli ufficiali sanitari, i quali avranno speciale cura, nel caso che le macine non siano monolitiche, di control lare che il mastice sia esente da metalli tossici

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Pagina 8 di 24
Data: 01.09.1936
Descrizione fisica: 24
„È stato rappresentato a questo Ministero come, inseguito all'obbligo contenuto nell'art. 8 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, della consegna agli ammassi del grano di produzione 1936, debbasi provvedere da parte degli agricoltori ài trasporto del prodotto nei luoghi di deposito a mezzo dei loro carri, molti dei quali, essendo esenti dalla tassa di circo lazione in virtù dell'art 220 lett g del T. U. per la Finanza locale 14 set tembre 1931, n. 1175, e delle norme interpretative

ai trasporti medesimi il diritto a circolare in esenzione dalla tassa in parola. Ora non si può a meno di considerare che la legislazione è un orga nismo vivo e in movimento ed al tempo stesso organico ed unitario e che l'obbligo di conferire il grano agli ammassi importa per il produttore un dovere nuovo che il legislatore non potéva aver presente nella formazione del T. U. per la Finanza locale, mentre è evidente che, dato il divieto di cessione individuale, la conservazione del grano negli ammassi

circoscritta al periodo di tempo prettamente necessario all'adempimento dell'obbligo fatto al produttore di grano e subordinato ad opportune cautele. Tenuto quindi presente che i carri agricoli in base alle vigenti dispo sizioni debbono portare infissa una apposita targa con la scritta „ carro agricolo* 1 e che i conducenti di essi debbono inoltre esser muniti di un certificato dell'autorità comunale indicante il domicilio del proprietàrio del carro, i fondi ove può recarsi, e la via più breve

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Pagina 8 di 18
Data: 01.07.1943
Descrizione fisica: 18
N. 13996-III. Bolzano, 17 giugno 1943-XXI. OGGETTO: Trattenute cereali consentite sulla produzione della campagna 1943. Ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della PROVINCIA A seguito della circolare n. 12908 del 25 maggio u. se., si trascrive, qui allegato, il testo del D. M. in corso di pubblicazione, emanato in esecu zione dell'art. 2 del R. D. L. 10 maggio 1943, col quale sono state determi nate le quantità di grano che possono essere trattenute dai produttori, sul raccolto 1943

, per il loro consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dal- l'obbligo di conferimento agli ammassi, distinguendo le categorie che hanno diritto a trattenere la quota massima di q.li 2 per testa da quelli che, invece, hanno diritto a quote minori. Esso precisa, altresì, le quantità di altri cereali che possono essere trattenute, in sostituzione totale o parzialé delle quote di grano e determina i limiti dell'autosufficienza e le condizioni per aver diritto alla trattenuta. Resta confermata

l'esclusione dal diritto di trattenere cereali per con sumo proprio e familiare, per i proprietari di fondi dati in affitto od enfi teusi, anche si i relativi contratti prevedano il pagamento dei canoni in na tura. Il provvedimento determina pure le quantità di cereali e di fave che i produttori sono obbligati a trattenere per la semina: a questo proposito va ricordato che, ove si voglia usare per la semina grano selezionato invece di quello di propria produzione, i produttori potranno farne acquisto solo

dopo aver versato all'ammasso un pari quantitativo di grano da macina. Vengono, infine, stabiliti i quantitativi di cereali e di fave che pos sono essere trattenuti per l'alimentazione zootecnica. Il diritto alla trattenuta dovrà essere dimostrato, mediante idonea do cumentazione all'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli prima del raccolto, in occasione della determinazione della produzione conseguita e delle quantità da conferire. p. Il Prefetto MENEGUZZER

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Pagina 4 di 9
Data: 16.08.1932
Descrizione fisica: 9
le quali sono accettate, senza limitazione di somma, da tutte le .S.^iQiii^di R. Te soreria, dagli Uffici postali e dalle altre Casse dello Stato. Il Prefetto: G. B. Marziali ' 1 • • ' —O ... / • Censimento grano trebbiato a macchina anno 1932 Circolare del 3 agosto 1932-X, n. 6990 Ai signori. Podestà delia Provincia L'Istituto Centrale di Statistica segnala che in alcune Provincie le Autorità Comunali od altri Enti, al fine di provvedere alla costituzione dei monti frumentari, hanno disposto di trarre

i dati di produzione dalle bol lette che i conducenti le macchine trebbiatrici hanno l'obbligo di compi lare in ottemperanza alle vigenti disposizioni sul censimento del grano trebbiato a macchina. In qualche caso, gli Enti suddetti avrebbero con segnato ai trebbiatori appositi blocchetti-ricevuta, perchè vi trascrivano, rilevandoli dalle bollette di denuncia, i dati relativi ai quantitativi treb biati e li ritornino agli Enti stessi muniti della firma del conduttore del fondo. Poiché le dette

iniziative costituiscono un'aperta violazione delle disposizioni di legge sul censimento del grano trabbiato a macchina e, in particolare, del disposto di cui l'art. 19 del R. D: L. 27 maggio 1929, n. 1285, per quanto concerne il più scrupoloso segreto cui i dati stessi sono ; vincolati, giuste istruzioni dèi detto Istituto si interessano i sigg. Podestà a voler adottare gli eventuali provvedimenti di loro competenze per assicurare il rispetto assoluto delle norme citate. { ; Il Prefetto: G. B. Marziali

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