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Überetscher Gemeindeblatt für Eppan und Kaltern
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Pagina 3 di 8
Data: 07.08.1932
Descrizione fisica: 8
il 22 marzo 1927 dal Podestä di Appiano ed approvato dalla R. Prefettu- ra con n. 10846 del 6 maggio 1927; Viste le prescrizioni di massima e di polizia fo- restale emanate dal Comando Centuria Milizia Na- zionale Forestale di Bolzano e pubblicate nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia in data 26 feb braio 1930; Sentito il parere del Comando medesimo; ordina: 1. — La raccolta ed il trasporto dello strame dai boschi di questo Comune avrä luogo nei segnend giorni, escluse le doinenicbe e giorni

der Streuzettel seitens fremder, unberechtigter Per sonen auszuschalten. Comune di Appiano Provincia di Bolzano Ordinanza |No. 1887/31. Distribuzione di strame dai boschi coniunali v IL PODESTA’ Vista la vigente legge comunale e provinciale, Te- sto Unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, ed il relative re- golamento, approvato con R. Decreto 12 febbraio 1911, n. 297; > Visto il regolamento per Io sfruttamento del pa- trimonio comunale, deliberato

delle cedole o del lo strame, da parte del concessionario a terze perso- ne, sia a titolo oneroso, che gratuito , e severamente vietata. 6. — I coticessionari dovranno completare le bol- lette colla data della raccolta e con quella del tra sporto, date che dovranno essere scritte in inchiostro in modo chiaramente leggibile e nello spazio a cid destinato. 7. — Ogni alterazione della bolletta, come pure la sua irreguläre compilazione da parte del conces sionario sarä punita a sensi della presente

provvedere al ritiro della cedola ed alla misu- razione del carro, che sarä insindacabile. MONTE DI SOTTO: Strada vecchia Monticolo-Crocevia; Strada Monticolo-Egat-San Michele; Bosco di Monticolo-Lamm-Cornaiano; Bosco di Monticolo-Ronco-Cornaiano; Bosco di Monticolo-Colterrenzio. MONTE DI SOPRA: Strada Perdonico-Monte all’altezza del Sasso del la Groce; Strada Maso Steinegger; Strada della Mendo.la. I raccoglitori di strame che abitano nell’interno della cinta di controllo sonno dispensati dal recarsi

a detti posti, mentre dovranno osservare tutte le di- sposizioni derivanti dalla presente ordinanza. I posti di controllo rimarranno aperti dalle ore 7 alle ore 19. Nessun carro carfcö, e quindi da control- larsi, puö attraversare detti posti in altre ore. 12. — Il trasporto dello strame dovrä avere luo go entro i giorni stabiliti dal punto primo della pre sente ordinanza. 13. — I contravventori alle disposizioni della pre sente ordinanza saranno puniti a norma dell’articolo 29 del regolamento per

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Pagina 5 di 8
Data: 12.09.1926
Descrizione fisica: 8
energia per la linea Brennero-Bolzano, - II presente decreto verrä inserito nel Foglio Annunzi Legal! della provincia e pubblicato per quindici giomi in ogni Comnne interessato. Coloro che intraprenderanno le suddette operazioni sono obbligati a risarcire qualunque danno^rrecato alle proprietä. Elenco delle persone autorizzate : 1. Ing. Cav. Uff. GRANDI GIRO 2. Ing. Cav. BRIGHI NEREO 3. Ing. FRANCKANTHAL DGO 4. Ispett. Cav. SCHMIT RODOLFO 5. Signor VIVARELLI VITTORIO I suddetti Signori incarieäti sOno

de- Holzbezugsrechtes für einige Jahre bestraft. Schließlich mache ich daraus aufmerksam, daß bei der Abfuhr des Holzes die vorgeschrtebene Anzahl von Schaben mitzunehmen ist. Parteien, welche sich an diese Verfügung nicht halten, verfallen einer Geldstrafe von Lire 10.— Termeno, 8. September 1926. II Prefetto della Provincia di Trento. Vista la richiesta fatta dall’Amministrazione delle Fer- rovie dello Stato in data 25 agosto 1926; Biconosciuta la necessitä di provvedere alla compila- zione del progetto

Osservo, che 1’ assegno tz strettamente personale e non paö essere consejjnato ad altri. L’ inosservanza della presente verrä pnnita colla priva- zione per alcnni anni del diritto alla prelevazione di legna. Osservasi, che al trasporto della legna devesi pnre caricare 11 prescritto numero dei fascini. Tutte, le parti che non si terranno strettamente alla presente vengono puniti con un’ammenda di L. 10.—. Municipio di Termeno addl 8 settembre 1926 II Podestä : f.to de V a r d a Hohalttosims

di massima per 1’ impianto di nna con* duttura primaria di collegamento della Centrale della So- cietä Generale Elettrica Tridentina con la sottostazione di Bolzano, progetto da compilarsi dall’ Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nel territorio dei Comuni esistenti tra Mezzolombardo e Bolzano; Visto 1’ articolo 7 della Legge 20 giugno 1865 N. 2359 solle espropriazioni per causa di pubblica utilitä; DECRETA Sono antorizzati i funzionari ed agenti delle Ferro vie deUo Stato qui sotto specificati

ad introdursi nelle proprietä private situate nei comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, Rover- della Luna, Salomo, Magrö, Cortaccia, Egna, Terme no, Ora, Vadena, Bronzolo, Leives e Bolzano per provvedere a quelle operazioni planimetriche ed altimetriche dipendenti dagl’ incarichi ricevuti per lo scopo di poter compilare il progetto di una conduttura primaria di collegamento della costruenda Centrale della Societä Generale Elettrica Triden tina con la sottostazione da impiantarsi a Bolzano per for- nire

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Pagina 10 di 16
Data: 05.12.1926
Descrizione fisica: 16
. Marktgemeindevorstehung Caldaro Der Präfekturskommissär: f.to P o l l o. An der Gemeindeamtstafel in Appiano ist folgendes angeschlagen: Unione Industriale Fascista della Provincia di Trento A tutti gli Industriali della Provincia. Con R. D. 26 settembre 1926, n. 1720, e stato con- cesso il rioonoscimento giuridico della Unione Industriale Fascista della Provincia di Trento alla quäle viene pertanto conferita la legale rappre- sentanza di tutti gli industriali e artigiani della Pro vincia per gli efletti della Legge 3 aprile

, otterranno la giusta tu- tela dei loro interessi, in armonia con il superiore benessere della Nazione. Riuniti cosi sotto il simbolo del Littorio e rag- gruppati nelle rispettive categorie, anche gli indu striali della Provincia di Trento potranno awiarsi disciplinati ad un’ era di feconda e tranquilla attivitä, come le incessanti esigenze della produzione richie- dono ed inoltre perche cosi vuole la Nazione, protesa in un magnifico sforzo di ascensione morale e mate-

Nuovi prezzi dcl pano. Visto l’art. 109 del Regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale; visto il R. D. L. 13 agosto 1926, n. 1448 determino: 1. A partire dal giorno 4 dicembre a. c. e fino a nuova disposizione, il prezzo del pane lipo unico non puö esser superiore a lire 2.65 il chilogramma per le forme del peso da grammi 120 a 200 e di lire 2.70 per le forme di peso inferiore. 2. £ ammessa la confezione di pane tipo unico con aggiunta sola di lalle, farina lattea, olio

senza speciale richicsta dei con- sumatori, esclusivamente a peso. 7. Le contravvenzioni soggiacciono alle sanzioni degli art. 295 e 434 del Codice Renale ed il Comune procederä alla confisca della merce non corrispon- dente e alla chiusura temporanea dell’esercizio. * Oltre gli incaricati della sorveglianza di quanto sopra disposto, invito la popolazione tutta nel pro prio esclusivo interesse senza alcuna reticenza, a de- nunciarmi tutti quelli abusi che venissero a sua co- noscenza. MUNICIPIO

1926, n. 563, riflettente la disciplina giuridica dei rapporti collet- tivi di lavoro. Il predetto Decreto crea cosi il necessario presup- posto per l’attuazione pratica della Legge piü rivo- luzionaria emanata dal Governo Fascista. Alle dannose contese del passato fra operai e da ,tori d’opera si sostituisce ora la Magistratura del la voro, organo di salvaguardia degli interessi superiori della produzione. Tutti gli industriali, inquadrandosi nelle file delle organizzazioni riconosciute

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Pagina 3 di 8
Data: 23.10.1927
Descrizione fisica: 8
tlso della lingua italiana. Circolare 11 ottobre 1927 (a. V.), n. 6480 (Gab.) Ai Sigg. Podestä e a tutte le Autoritä della Provincia, Con decreto 28 ottobre 1923, n. 14718, il Prefetto dell^ Venezia Tridentina (la quäle, come ö noto, cor- risponde alle attuali provincie di Trento e di Bolzano) determinava quanto segue : Articolo 1. Nella Provincia di Trento i manifesti, avvisi, indi- cazioni, segnalazioni, tabeile, cartelli, insegne, eti- chette, tariffe, orari e, in genere, tutte le scritte

- frazioni Maia Alta e Maia Bassa). Mentre per gli indicati sei comuni il regime della bilinguitä, consentito dall’art. 2 del decreto citato, durerä fino alla completa italianizzazione dei detti corsi, salvo cessare automaticamente con l’avverarsi di essa, pei jrimanenti comuni della provincia e quin- di giä venuto a mancare il particolare stato di cose in base al quäle era consentito l’uso della lingua tedesca a lato di quella italiana. Di conseguenza, nei comuni stessi, ha pieno vigo- re, a far tempo

maggiore dimensione e appariscenza delle corri- spondenti diciture italiane. ' * * A tale proposito rendo noto che, a datare dal pri- mo ottobre corrente, in tutte le scuole elementajri del. la Provincia di Bolzano l’insegnamento viene impar- tito in lingua italiana, eccezione fatta per i corsi inte- grativi di avviamento professionale' esistenti nei co muni di: 1. Appiano (frazione S. Michele) 2. Bolzano (capoluogo - frazioni Oltrisarco e Gries) 3. Blressanone 4. Caldaro 5. Lana 6. Merano (capoluogo

dal primo corrente, la disposizione dell’articolo 1 del Decreto sopra menzionato del Pre fetto di Trento, iriflettente l’esclusivo uso della lingua italiana. Ciö premesso, i Signori Podestä dei detti Comuni vorranno curare che tale disposizione sia d’ora in- nanzi esattamente osservata e che le scritte e leggen de in lingua tedesca, attualmente esistenti, vengano, a cura e spese degli interessati, senz’altro cancellate con raschiatuira e coloritura radicali. A tale riguardo ritengo conveniente

soggiungere che, dove le scritte e le leggende Sony attualmente bi- lingui, i signori Podestä non dovranno consentire che gli interessati si limitino a eseguire la semplice cah- cellatura della parte redatta in lingua tedesca, seriza ptreoccuparsi dello squilibrio, anche estetico, che da tale provedimento deriverebbe all’ ihsieme delle leg gende, specie quando trattisi di scritte per negozi, professionisti ecc. £ evidente che, in tali casi, le scritte dovranno essere totalmente rinnovate. Oltre a ciö

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Pagina 3 di 4
Data: 30.09.1934
Descrizione fisica: 4
MUNICIPIO DI APPIANO R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO No. 2871-IV. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Vista I’istanza del Comitato provvisorio, per la co- stituzione del Consorzio migliorament« fondiario fra gli utenti delle acque del torrente Schulthaus in Co- mune di. Appiano; Visti gli atti a corredo della domanda e cioe l’elen- co dei proprietär! interessati, e la relazione tecnica delle apere da costruire e la corografia; Vista la nota in data 9 maggio, No. 4258, dell’Ispet

- torato Agraria delle Venezie che la riconosciuto la proposta meritevole di approviazioni; Constatato che le condizioni della zona richiedo- no un miglioramento agraria mediante la costruzio- ne di adeguate apere di irrigazione; Vista l’articolo 55 del R. Decreto 13 febbraio 1933, No. 215; ORDINA: 1. II deposito presso rUfficio comunale di Appiano dal 10 ottobre fino a tutto il 25 della stesso mese di tutti gli atti prodotti. 2. La pubblicazione della presente nell’albo pretorio del Comune di Appiano

nelle localitä interessate e l’inserzione nel giornale quotidiano „La Provincia di Bolzano“ durante il periodo di deposito degli atti. CONVOCA per il giomo 18 novembre 1934-,XIII, alle ore 10.30, presso la casa municipale di Appiano i proprietari dei terreni interessati, perche, sotto la presidenza di un delegato prefettizio, deliberino la costituzione del Consorzio e la nomina di una deputazione provviso- B o 1 z a n o, li 19 settembre 1934-XII. .1 p. Il Prefetto: f.to Rossi. Der Präfekt

der Notwendigkeit, daß die Zone eine agrarische Verbesserung erfordert, welche mittels geeigneter Bewässerungsanlagen erreicht wer den kann; Nach Einsichtnahme in den Art. 55 des G.-D. vom 13. Februar 1933, Nr. 215, ordnet an: 1. die Auflage sämtlicher vorgelegten Akten im Gemeindeamte von Appiano während der Zeit vom 10. bis 15. Oktober; 2. die Veröffentlichung der vorliegenden Kund machung an der Amtstafel der Gemeinde Appiano so wie in der interessierten Lokalität und im Tagblatt „La Provincia di Bolzano

ha inizio nelle singole sedi scolastiche col se- guente diario: Nei giorni 3 e 4 ottobre dalle ore 8 alle 11 e «falle 14 Alle 16 iscrizione alle singole classi. Il 5 ottobre esami di ammissione e di riparazione. 11 6 ottobre inizio della scuola. L’8 ottobre inaugura- zione ufficiale dell’anno scolastico con cerimonia reli- giosa e civile. Sono obbligati all’iscrizione e alla frequenza scola- stica tutti i fanciulli nati fra il 1° gennaio 1921 e il 31 dicembre 1928. Per l’iscrizione alle classi e neces

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Pagina 2 di 6
Data: 12.05.1935
Descrizione fisica: 6
in data 30 dicembre 1923. No. 2839, cd il- relativo. regolamento, approvato con R. Decreto in data 12 febbraio 1911, No. 297; Visto il regolamento per lo sfruttamento del pa- trimonio comunale, deliberato il 22 marzo 1927 dal Podestä di Appiano ed approvato dalla R. Prefettura con N. 10846 del 6 hiäggio 1927; Viste le prescrizioTri di massima e di polizia fore stale, emanate dal Comando della Milizia Nazionale Forestale di Bolzano e pubblicate nel Foglio degli An- nunzi Legali della Provincia in data

Frsuenkssc!« von Caldaro. Unterfertigte dankt herzlichst - der Firma Gallus Schmidt für die dem Frauenfascio, gespendeten. Wa ren im Werfe von Lire 142.50 und 1 der- Firma Wald- thaler Maria ebenfalls im Werte von Lire 15.— Die Sekretärin: Flaim Luigia. MUNICIPIO DI APPIANO Comune di Appiano Provincia di Bolzano, Disiribuziene di strame dai boschi eomunalf. IL PODESTA’ Vista la vigente legge comunale e provinciale, Te- stö Unico in data 4 febbraio 1915, Nö. 148, modificata con R. Decreto

come pure la cessione delle cedole ö„ del lo strame, da parte del concessionario a terze perso- ne, sia a titolo oneroso, che gratnito, ä severamente vietata. ■ - ■■■■■■*■■• 'i 6. — I concessionari dovranno completare le bol lette colla data della raccolta. e con quella del tra sporto, date che dovranno essere scritte in inchiostro in modo chraramente leggibile e nelkr spazio a ciö de- stinato. ’ i 7. — Ogni alterazione della bolletta, come pure la sua irreguläre compilazione da parte del

concessiona rio sarä punita a sensi della presente ordinanza. 8. — Le bollette dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti forestali, in caso contrario sarä ritenufo come se Linteressato ne fasse sprovvistö. Le bollette che non fosserö ritirate ai posti di cöntrollo dovranno, a trasporto effettuato, essere eonsegnate al custode forestale avente ginrisdizione sulla loöalitä in cui lo strame venne raccolta. - 9. — La raccolta dello strame deve essere fatta in modo da non danneggiare le radier

carichi di strame che si recano dalla foresta alla dimora del proprietario dovranno- trünsi- tare per i pnnti di obbligato passaggio collocati nelle sottoscanti strade, ove personale incaricato deve prov- vedere al ritiro della cedola ed alla misurazione dei ca.rro che sarä insindacabile. MONTE DI SOTTO: Strada vecchia Monticolo—Crocevia. Strada Monticolo—Egal—S. Michele. Bosco di Monticolo—-Lamm—Gornaiano. Bosco di Monticolo—*Ronco—Gornaiano. Bosco di Monticolo—Colterrenzio. MONTE DI SOPRA: Strada

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Pagina 3 di 10
Data: 10.04.1932
Descrizione fisica: 10
lo sfruttamento del patri- mouio comunale, deliberato il 22 niarzo 1927 dal Po- destä di Appiano ed approvato dalla R. PrefeMura con n. 10846 del 6 maggio 1927; Viste le prescrizioni di massima e di polizia fo- restale emanatc dal Comando Centuria Milizia Nazio nale Forestale di Bolzano e pubblicate nel Foglio de- glj annunzi legal! della Provincia in dala 26 febbraio 1930; Sentito il purere del Comando medesinio; ordinsi: 1. — La raccolta ed il trasporto dello strame dai Jjosehi di queslo Comune avrä luogo

werden. Dies um bereits vorge kommene Unzukömmlichkeiten bei der Ablösung der Strenzettel seitens fremder, unberechtigter Personen auszuschalten. Comune di Appiano Provincia di Bolzano Ordinanza No. 1887/31. Distribuzionc di strame dai bosclii comunali 1L PODESTA’ Vista la vigente legge comunale e provinciale, Te- -sto Unico 4 febbraio 1915, n. 148, inodiflcata con R. Decreto 30 dicenibre 1923, n. 2839, ed il relafivo re- golamento, approvato cou R. Decreto 12 febbraio 1911, n. 297; Visto il regolamento per

dalla cedola come pure la cessione delle cedole o del lo strame, da parte del concessionario a terze perso- ne, sia a titolo oneroso che gratuito, e severamente vietata. 6. — I concessionari dovranno completare le bol- lette colla data della raccolta e con quella del tra sporto, date che dovranno essere scritte in inchiostro in modo ehiaramente leggibile e nello spazio a ciö destinato. 7. — Ogni alterazione della bolletta, come pure la sua irreguläre compilazione da parte del concessiona- rio sarä

punita a sensi della presente ordinanza. 8. — Le bollette dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti forestali, in caso contrario sarä ritenuto come se l’interessato ne fosse sprovvisto. Le bollette che non fossero ritirate ai posti di controllo dovranno, a trasporto elfettuato, essere consegnate al custode forestale avente giurisdizione sulla localitä in eui lo strame venne raccollo. 9. — La raccolta dello strame deve essere fatta in modo da non danneggiare le radici delle plante. L’uso

dove personale inearicato deve provvedere al ritiro della cedola ed alla misurazione del carro, che sarä insindacabile. MONTE Dl SOTTO: Strada vecchia Monticolo-Crocevia; Strada Monticolo-Egat- S. Michele; Bosco di Monticolo-Lamm-Comaiano; Bosco di Montieolo-Ronco-Cornaiano; Bosco di Monticolo-Colterrenzio. MONTE DI SOPRA: Strada Perdonico-Monte all’altezza del Sasso del la Croce; Strada Maso Steinegger; Strada della Mendola. I raccoglitori di strame che abitano nell’interno della cinta

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Pagina 6 di 12
Data: 23.08.1931
Descrizione fisica: 12
12 febbraio 1911, n. 297; Visto il regolamento per Io sfruttamento del patri- monio eomunale, deliberato il 22 marzo 1927 dal Po destä di Appiano cd approvato dalla R. Prefcttura con n. 10846 del 6 maggio 1927; Viste le prescrizioni di lnassima c di polizia l'o- restale emanate dal Comando Centuria Milizia Nazio- nale Forestale di Bolzano e pubblicate nel Foglio «le gi i annunzi legali della Provincia in data 26 febbraio 1930; Sentito il parere del Comando medesimo; ordina: 1. — La raccolla

Raccomando che il ritiro delle bollette abbia luogo nei giorni sopra stabiliti per ciascima localitä, fuori (lei quali non ne verranno piü rilasciate. Le cedole dovranno essere ritirate dagli interes- sati o da persone della famiglia adulte e conosciute. Ciö per eliminare l’inconveniente verificatosi di ritiro di cedole da parte di estranei senza averne avuta l’au- torizzazione. Ap piano, li 20 agosto 1931-IX. 11 Podestä: Col. Ceard Mario Streusammeln. (Verteilung der Strcubolletten

erwachsenen Fami lienmitgliedern abgeholt werden. Dies um bereits vor gekommene Unzukömmlichkeiten bei der Ablösung der Streuzettel seitens fremder, unberechtigter Per sonen auszuschalten. Comune di Appiano ' Provincia di Bolzano Ordinanza No. 1887 Distribuzionc di stramc dal boschi comunali IL PODESTA’ Vista la vigente legge eomunale e provineiäle, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. De- ereto 30 dicembre 1923, n. 2839, ed il relative» rcgola- mento, approvato con R. Decreto

cedole, la raccolta del lo strame in una localitä diversa da quella stabilita dalla cedola come pure la cessione delle cedole o del lo strame, da parle del concessionario a terze perso ne, sia a titolo oneroso ehe gratuilo, e severaihente niel nta. I 6. — I cöncessionari dovranno completare le bol lette colla data della raccolta e con quella del tra sporto, dato ehe dovranno essere scritte in inchidäfr#

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Pagina 5 di 10
Data: 27.10.1929
Descrizione fisica: 10
. Die Durchfahrt kann in einzelnen dringen den Fällen gestattet werden. CALDARO, 25, Okt. 1929. Der Obmann: Christ Adalbert. Avviso editoriaile Le variazioni di consideretole entitä nel campo giu- ridico ed economico che si attuarono durante l’ultimo decennio nella nostra regione, hanno naturalmente ap- portato- vasti e fundamental! mutamenti anche nella vita commerciale della nostra Provincia, E della neces- sitä di adattare la nostra vita economica a quella delle vecchie Provincie, ne e consapevole ormai

tutto il ceto del popolo attivo. Ma ciö nonostante, esiste, specialmente nel cpntado, una grave incertezza nell’afferrare molti puntl della vita economica quotidiana. Tale stato di cose va ascrit- to in massima parte all’insufficente conoscenza della lingua italiana; inconveniente questo che parzia-lmente persiste ancora nella nostra Provincia. Tutta la nostra stampa si e adoperata in modo ma- gnänimo e senza interruzione a chiarire; ma ad onta di ciö gli editori della „Industrie- u. Handelszeitung

col sig. Carlo Röggla quali proprietari della fontana sita nel cortile ha consentito üno' a revoca l’uso d’acqua da detta fon tana. Si e verificato perö che il cortile della Cassa da parecchi incoscienti viene lordato e considerato quäle orinatoio, nonche serve di passaggio tra la piazza prin- cipale e il vicolo Stella. Ciö e uno sconcio ed un abuso di proprietä, al cui nuovo verificarsi si procederä ener- gicameute. 11 transito puö venir concesso soltanto in casi eccezionali. Il Presidente

“ compresero la necessitä — onde rendere piü aecessibi- le al pubblico, perche maggiormente chiarite le disposi- zioni piü important!, quelle concernenti la vita econo mica quotidiana — di raccoglierle e portarle sotto gli occhi del pubblico nella forma di un „Calendario eco- nomico-commerciale“. Siamo d’avviso che tanto il pubblico, quanto spe cialmente il mondo commerciale non esiteranno nel contribuire a quest’opera mediante larga inserzione. Della materia del nuovo calendario ci spiega l’in- dice del

„Calendario economioo-commerciale“: I. Ge- neralitä: Elenco dei mercati, Targhe di riconosci- mento delle automobil!, Tasse postali e telegrafiche, Pesi e misure ecc. ecc. II. Vita commerciale: Disposizioni concernenti le carte d’identitä, passaporti, Porto d’armi, Affittanza di camere, Insinuazione fore- stieri, Compere e vendite d immobil! e fondi, le nuovo leggi sindacali, licenze, disposizioni concernenti ricon- ferme, Tabella delle tasse di bollo e competizione, In- troduzione della nuova legge

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Pagina 6 di 12
Data: 10.03.1929
Descrizione fisica: 12
alle urne, sa- pranno eompiere ( il loro primo dovere di cittadini, saprannno dimostrare di meritare le vigili eure Vo- stre e la generositä del nostro Duce. Ed ora a voi, ,al Capo della Provincia, al rappre sentante d’Italia, del Re, del Duce, del Fascismo, la popolazione <fi Appiano riverente innalza im evviva. Evviva Sua Eccellenza, Marziali! La parola di 8. E. Marziali Dopo gli applausi che hanno accolto la fine del discorso del Podestä ha preso la parola S. E. Mar ziali, il quäle, ha pronunciato

della visita di 8. E. il Prefetto Da S. E. il Prefetto della Provincia mi e pervenuto il seguente telegramma: „Ringrazio vivamente Lei, Autoritä e citta^inan- za tutta delle accogli'enze tributatemi ieri quäle rap presentante del Governo Fascista esprimendple mia soddisfazione per laboriositä, disciplina cotesta popo lazione. Prefetto Marziali.“ Appiano, 11 7 marzo , 1929 (VII). Il Commissario Prefettiziq: Colorinello Ciard Mario

J. F. Amonn, Bolzano-Appiano und in allen einschlägigen Geschäften. £ una popolazione eminentemente religiosa che ora, dopo il grande evento, sente che il popolo ita liano ha assunto, mer volere di S. E. Mussolini, il no bile compito della difesa della chiesa contro i suoi nemici. £ una popolazione profondamente attaceata alla famiglia ed Appiano va fiero di avere 1300 famiglie delle quali 275 con sette o piü figli, ,il 22 per cento. Sono: abitanti delle due frazioni di Missiano e Riva di Sotto che hanno

sottoscritto 117 mila lire per la costruzione dell’acquedotto, dando prova di alto senso di civismo. £ una popolazione che ha dato 250 Balilla, e piccole Italiane, 36 Avanguardisti e 184 Do- polavoristi. Sono caratteristiche che rendono una popolazione degna dell’elogio e delle eure del rappresentante del Duce e del Fascismo. , E pero una popolazione che per il suo passato, per la scarsa conoscenza della nostra lingua, per , i pochi contatti che ha coll’elemento italiano e per l’o- pera di qualche elemento

ostile, non conosce ancora la sua nuova Patria. Questa popolazione non ha an cora una precisa idea della grande opera svolta dal nostro Duce e dal Fascismo, del sicuro radioso av- venire dell’Italia. Ma io mi permetto accertare V. E. che Tanimo di questi italiani e pronto ad accoglierq il sentimento di stima e di amore che merita la loro nuova patria. Questa mia certezza e.tale che sento di poter as- sicurare V. E. che gli elettori di Appiano in occasione delle prossime elezioni accorreranno

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Pagina 2 di 12
Data: 30.08.1931
Descrizione fisica: 12
a madre e b- glia vidimato in ciascun foglio daH’Autoritä locale di Pubblica Sicurezza e se permanent! sono soggetti al la tassa di cui all’articolo 85, lettera 1 del T. U. I permcssi di caccia staccati per le riserve conte- nute nella zona di confine (Art. 50) sono vidimati dal Prefetto della Provincia. Uccelli inanellati Si raccomanda a tutti cacciatori che uccidono o catturino uccelli inanellati, di inviare alla Commis sione Venatoria Provinciale l’anello con la indicazio- ne della specie

a scatto, trap pole, tagliole e trabocchetti, tioncle (tirasassi) e lacci di qualsiasi genere; f) usare il fucile aulomatico o a ripetizione a piü di due colpi. (Art. 11 T. U.) Limitazioni di tempo E’ vietato cacciare o uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un’ora dopo il tramonto ad un’ora pri ma della levata del sole. E’ fatto divieto di cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina, quando il terreno e in tutto o nella maggior parle coperto di neve. E’ fatta pero eccezione per

i palmipedi e trampolieri, limitatamen- te alle paludi e lungo i corsi dei fiumi e per il camo- scio e i tetraonidi. (Art. 35 T. U.) Custodia dei cani I cani da seguito, da corsa o da tana, durante la chiüsura della caccia alla selvaggina nobile stanziale devono essere tenuti rinchiusi o a catena. I cani di qualsiasi razza trovati a vagare nelle bandite o nelle riserve in periodo di divieto di caccia devono essere catturati o uccisi dagli agenti di vigi- lanza, e colui che li doveva custodire e punito con

l’ammenda di Lire 100 a Lire 200. (Art. 68 T. U.) Limitazioni di luogo E’ fatto divieto a chiunquc di cacciare o uccel lare nelle riserve o fuori che a coloro che abbiano öl ten uto il permesso scritto dal concessionario medc- simo o sia da lui accompagnato. Il concessionario e i suoi famigliari per l’esercizio della caccia nelle epo- che in cui la caccia e aperta non ha bisogno di cs- sere in possesso di permesso di caccia. (Art. 45 T. U.) La caccia non e consentita, salvo che al proprie- tario col suo

consenso, nelle appartenenze di villc, abitazioni, parchi, e nei fondi chiusi completamente da mura, rete metallica od altra effettiva chiusura di altezza non minore m. 1.50 della larghezza di almeno 3 metri. (Art. 28 T. U.) E\ vietata la caccia vagante nei terreni altrui in attivitä di coltivazione, quando la caccia stessa pos- sa danneggiare la coltura. (Art. 29 T. U.) E’ vietato di sparare in direzione delle abitazioni e delle vie di comunicazioni ferroviarie e ordinarie, a distanza minore di 100

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Pagina 4 di 8
Data: 04.10.1931
Descrizione fisica: 8
auf Weißem* Papier. Die vorliegende KAnduSaihüttg gilt auch als per sönliche 'VefStfflfitBgüilg sämtlicher »Interessenten. IL PREFF.TTO DJ TREStO , Visto che il territörip della Provincia di Trento, cdmpreso nella zona delle Alpi, e costitnito per inte ro da riserve di caccia comunali e private e che, per- tanto la caccia puö esservi esercitata solo da chi siä in possesso di regolare licenza rilasciata dal conces- sionario della riserva; Vista la hecessita di uh relativö provvedimento find a taritö che

.segiui'ähnö disjiöSizloni ih Sedte di regolamento; Visti gli äfticoli 49 e seguenti del Testö Uiiifco, ajp- provato cöh R. Decreto 15 gehnäib 1931, n. 1$7; Visto l’articolo 3 della Legge comunale e provin- ciale; ORDINA: La caccia nel territorio della Provincia di Trento e proibita a chi non sia in posesso di regolare licen za rilasciata dal concessionario della rispettiva ri- serya. Questa ordinanza entra in vigore dalla data della presente disposizione. Trento, 11 31 agosto 1931-IX. Il Prefetto: f.to

nn ceftilicäto rilasciatö dall’Ufficio comunale dal quäl© risulli che i quädrüpedi non presentati sono queili effetfivämente dichiaräti ndn idonei nella ri- vistai de! 1926-27. Queili irivece che possedessero cavalli o cavälle, müli o miile che alla data della rivista siano colpiti da malattia o da altro motivo che impedisck la pre- seiitazione, devono presentäre o il certificato del ve- terinSiö o qn dertificato del Comune per giustiticare la mäncatä presentaziöne, altrimenti incorrono nelle penalitä

: 'pir dei tetreni, eieguitit • rUFäidÜte aratttre ‘'eohtPffiH e *1fd- üpörti (ti i&tfa. Nell’intento di porre i terreni l^si di Aifffcile scolo in condizioni di liberarsi duränte Tinverno e la primavera dalle acque di pioggia o di drsgelo delle nevi con semplici operazioni di baulatüra dei terre- ni, eseguibili mediante aräture cblmanti -e con ab- bassamento delle capezzagne e traspöfto della terra nelle parti depresse, la Cominissione Provinciale Gra- qaria, con i mezzi messi a disposizione dalPOn

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Pagina 1 di 6
Data: 07.07.1935
Descrizione fisica: 6
-XIII rm »VI/iii N °- 27 Sonntag, den 7. Juli 1935-XIII AlH10 XXVIII MUNICIPIO DI CALDARO ! Avviso. IL PODESTÄ’ porta a conoscenza del pubblico il seguente decreto prefettizio: No. 12936/1V. IL PREFETTO BELLA PROVINCIA DI BOLZANO Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1934, pa ri numero, relativo al divieto di prendere fotogra- fie, cinematografie, rilievi, disegni e note nelle zone militarmente importanti della Provincia di Bolzano; Ritenuto opportuno, disciplinare ex-novo le mi- sure di polizia

militare nella Provincia al fine di una piü agevole comprensione da parte del pub blico; Viste le norme vigenti in materia; DECRETA: Articolo 1. E’ vietato prendere fotografie, cinematografie, ri lievi, disegni e note di cjüalsiäsi genere nelle zone eircoscritte da cartelli delle localitä di Passo di Re- sia, Passo di Rombo, Passo del Brennero, Passo di Vizze, Vallico della Drava. Articolo 2. E’ vietato l’accesso nelle zone delimitate da appo- siti cartelli indicatori, comprese nel territorio dei

pa- noramici e simili; — di portare con se macchine fotografiche e ci- nematografiche, stfumenti atti a compiere rilievi e misurazioni, carte topografiche alla scala di denomi- natore inferiore al 200.000. Articolo 4. I contravventori alle disposizioni di cui all’articolo 1 saranno puniti (salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal C. P.) a termine dell’articolo 17 della legge di P. 8. I contravventori alle disposizioni di cui all’artico lo 2 saranno puniti (sempre quando il fatto non

co stituisca parte di reato piü grave) con l’arresto da tre mesi ad un anno, ovvero con l'ammenda di Lire 500 a Lire 3000 (articolo 682 C. P. C.). I contravventori alle disposizioni di cui all’artico- lo 3 saranno puniti a termine dell’articolo 20 della legge comunale e provinciale. Articolo 5. 61! Ufficiali e gli agenti della forza pubblica sa ranno incaricati dell’esecuzione della presente ordi- nanza. In caso di violazione, essi procederanno senz’al- tro alla denuncia dei contravventori ed al sequestro

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Pagina 1 di 20
Data: 17.03.1929
Descrizione fisica: 20
piccola cosa, rna per salutare in me il rappresentante del Governo Fascista, quassü in questa giovane provincia di confine, che Benito Mussolini segne con retto e sincero amiore. Venendo per la prima volta a Caldaro, in questo incantevole gioiello alpino, la cui accoglienza fu superiore alle mie piü grandi aspettative, ho avuto modo di consta- tare come il cuore e la mente della popolazione for te, operante e produttiva di questo Comune siano sa- ni, discip.linati,, e rispettosi di tutte le forme

, e dico, quäle rap presentante ufficiale deü’Italia fascista e quäle capo della Provincia, a tutti i cittadini, che io sono qui in mezzo a voi, come un fratello per aiutarvi e compren- dervi, non per farvi ricordare il passato, ma per far- vi lieti ed orgogliosi di essere entrati a far , parte del la grande Italia, di un grande popolo. Di questa Ita- lia che che ha per capitale Roma, il cui nome risuo- na in tutte le pagine della storia, in cui <jal Vaticano il Sommo Pontefice governa e regge una

, ed assistiti, con onera di lealtä, di affetto, di giustizia. A soddisfare questa necessitä aspiriajno tutti, perche ö un desiderio legittimo e onesto, un’a- spirazione giusta, di cui si rende conto il Governo Centrale. O cittadini di Caldaro, il Vostro Podestä ha espo- sto le opere fatte, ha detto quali saranno le opere del futuro e ha parlato quäle Capo del Comune, quäle educatore e gentiluomo perfetto. Egli ha reso con to della sua opera a voi e a me. Ehbene, io raccolgo il suo programma e lo faccio mio

Religione, che. illumina tutti i popoli civili del mondo. Anche nel fatto della conciliazione tra il Gover no Nazionale ed il Vaticano, cosa che nessun altro Governo prima pote compiere, anche, in questo fatto, Voi vedete la realizzazione di un sogho che lende ad affratellare i popoli nella fede che governa le anime umane, nella credenza che rende piü huono e perfet to lo spirito. Compiacendomi della Vostra numerosa presenza ehe vuol essere un’atto di omaggio, di devozione e di riverenza all’opera

insonne deH’Uomo meräviglio- so che governa l’Italia, man dato da Dio all’Italia per illuminarne la via della franchezza nella vita politi ca, economica e sociale, io vi ringrazio e vi saluto. Con ciö mi date la possibilitä jdi comunicare al Grande assente Benito Mussolini, all'Homo che sen- za riposo governa l’Italia e dirige lo spirito di. tutti i popoli d’Europa, che le popolazioni dell’Alto Adige, che egli con particolare affetto segne e cura, lo sen- tono, e seguono la sua opera, la sua fatica

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Pagina 4 di 10
Data: 21.08.1927
Descrizione fisica: 10
Coloritura delle persiane. Porto a conoscenza degli interessati la sotto tra- scritta Circolare pervenutami dalla R. Prefettura e invito ad ottemperarvi nel piü breve termine possi- bile. N. 5482 Gab. Bolzano, 4 agosto 1927 (A. V.) A tutti j Podestä e Commissari Prefettizi della Provincia. Sussistono tuttora in Alto Adige troppe case che hanno piü ragione d’essere, siano cancellati, prego blanche e rosse, con i colori cioe, di un regime su- perato. Poiche e necessario che tali simboli, i quali

inadempienti. Soggiungo che sarö costretto a consideräre le SS. LL. responsabili della inadempienza della presente disposizione. II Prefetto: ft.o Umberto RICCI. 11 Podestä: f.to G. Loches ato. Farben von Fensterladen (Jalousien). Ich bringe zur Kenntnis der Interessenten das un ten wiedergegebene Rundschreiben der Kgl. Präfektur und lade ein, innerhalb der möglichst kurzen Zeit dem selben Folge zu leisten. Nr. 5482 Gab. Bolzano, 4. August 1927 (5. Iahrg.) An alle Podestä und Präfekturskommissäre

verantwortlich zu halten. Der Präfekt: Der Podestä: fto. Umberto Ricci. sto. G. Fochesato. MUNICIPIO DI APPIANO Rivista dei cavalli e cavalle, muli, mule e carreggi. II Ministero della Guerra ha determinato che si proceda alla rivista dei cavalli, cavalle, muli, mule e carreggi esistenti nel territorio di questo Comune, osservando al riguardo le disposizioni vigenti. £ incaricata della rivista, che avrä luogo nella Frazione di S. Michele il giorno 17 settembre p. v., alle ore 7.30, un’apposita Commissione

. Debbono essere presentati alla Commissione in caricata della rivista nel giorno e ora sopraindicati, tutti i cavalli e cavalle, muli, mule e carri biga (che sarebbero quei carri a due ruote con piano a due sponde laterali, adatti a caricare e trasportare be- stiame), fatta eccezione per: 1) Le giumente brade indome destinate esclusiva- mente alla riproduzione; 2) i quadrupedi che non abbiano compiuto due anni all’epoca della rivista; 3) i quadrupedi affetti da malattie temporanee la cui gravitä non

permette di presenlarli alla rivista; 4) le cavalle con puledri lattanti di etä inferiore a 3 mesi, quelle sgravatesi da meno di un mese, se senza puledro lattante, e quelle in istato di avanzata gravidanza; 5) i carri biga che al momento della rivista siano in riparazione, o non possono essere piresentati per guasti non facilmente riparabili. I proprietari delle giumente brade indome -di cui al N. 1 dovranno presentare alla Commissione, una dichiarazione dei Comune, dalla quäle consti non essere

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Pagina 5 di 8
Data: 14.06.1931
Descrizione fisica: 8
a favore della Provincia e dei Comuni che lo hanno istituito viene applicato ai se- guenti veicoli a trazione animale, distinti per cate- goria e gruppo eome sotto: Contributo annuale per veicoli Lire Indicazione dei veicoli 1. Carri da trasporto od altri veicoli a tra zione animale (cioe peso proprio piü ca- rico massimo) fino a 30 quintali . . . 80,— Carri da trasporto od altri veicoli a tra zione animale (cioe peso proprio piü ca- rico massimo) oltre i 30 quintali .... 105.— 2. Carri agricoli

cui manutenzione la Provincia ed i Co muni provvedono o concorrono. II pagamento della tassa dovrä effettuarsi, al piü tardi entro il 30 giugno a. c. eselusivamente presso l’Esattoria comunale del lüogo, ove viene abitual- mente detenuto il veicolo, verso presentazione di ap- posito „buono“ da ritirarsi in precedenza presso il rispettivo Comune. AU’atto del versamento verrä consegnato uno spe- ciale contrassegno metallico, che a cura degli interes- sati e sotto loro responsabilitä dovrä essere

passibile di contravvenzione colla penale pre- vista dal Regolamento. Sono esenti dal contributo: a) i veicoli destinati ad esclusivo servizio dello Stato, dei Corpi militari, delle rappresentanze estere, della Provincia, del, Consiglio Provinciale dell’Eco- nomia e dei Comuni, purche di proprietä di det- ti Enti. Sono esclusi dalla esenzione i veicoli di proprietä delle aziende industrial! degli Enti lo cal!; b) i veicoli adibiti eselusivamente ai servizi postali, carcerari e funebri; c) i veicoli

applicato, per i velocipedi e macchine ed assi assimilabili sul tubo anteriore del telaio, e per gli altri veicoli in pros- simitä della targa prescritta dall’articolo 40 del R. Decreto-Legge 2 dicembre 1928, n. 3179. I contrassegni deteriorati sono ammessi al cambio verso presentazione degli stessi e pagamento di una tassa fissa di Lire 5.—. Chiunque col primo luglio 1931 verrä trovato a circolare sulle strade sopramenzionate con veicoli sprovvisti del contrassegno metallico regolamentare sarä

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Pagina 1 di 10
Data: 29.11.1931
Descrizione fisica: 10
werden. Fällt auf Freitag pdes Samstag ein Feiertag, so sind die Inserate einen Tag früher abzugeben. ~ lt - No. 48 Domenica, 29 novembre 1931-X Sonntag, den 29. November 1931-X Anno XXIV MUNIC1PI O DI CALDARO Attrezzi per la pesca IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Ritenuta la necessitä di regolare in base alle nor me di legge in vigore e le attuali esigenze della tu- tela della pescositä, nelle acque pubbliche della Pro vincia di Bolzano, l’uso degli attrezzi di pesca; Viste le proposte del comitato

degli esperti di pe sca, formulate nella seduta del 24 novembre 1930; DECRETA: 1. E’ consentito nella Provincia di Bolzano, l’uso dei seguenti attrezzi di pesca: A) Nelle acque correnti della Provincia: 1. Tremaglie, lunghezza massima m. 10, altezza mas sima m. 1, limite minimo di maglia m. 0.030. 2. Tremaglie, lunghezza jmassima m. 25, altezza mas sima in. 1.50, limite minimo di maglia m. 0.020. 3. Tremaglie a pertica, lunghezza massima m. 10, al tezza massima m. 1, limite minimo di maglia m. 0.035

. 4. Canna e leaza. 5. Guadine, per estrarre il pesce giä catturato. B) Nei laghi, stagni e paludi: 1. Oltana, lunghezza massima m. 35, altezza massi ma m. 3.50, limite mimino di maglia m. 0.040. 2. Pala e paletta, lunghezza massima m. 100; altez za massima m. 9, linste- minimo di maglia in. 0*040. 3. Tremagljo, lunghezza massima m. 50, altezza mas sima m. 2, lato minimo di maglia m 0.025. 4. Nassa e hättarello, lunghezza massima m. 3, dia- metro massimo della bocca m. 1, lato minimo di maglia m. 0*035

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Pagina 3 di 10
Data: 16.09.1928
Descrizione fisica: 10
all’interessato apposita ricevuta. , 9 - Per ogni successivo chiarimento o informazio- ne rivolgersi alla Federazione Provinciale Fascista dei Commercianti di Bolzano. Per chi desidera prendere conoscenza del R. De- ereto sopra aöcennato, si avverte, che esso e stato ri- portato in stralcio sui giornali “La Provincia di Bol zano“ e „Alpenzeitung“ del 5 corr. mese. I moduli per le prescritte denuncie possono es sere ritirati presso l’Ufficio Amministrazione al prez- zo di Lire 3.— per i non soci della

Hanno dunque l’obbligo di fare la denuncia an- che i rappresentanti di commercio e gli agenti di as- sicurazioni, i quali, a norma delle disposizioni del Ministero delle Corporazioni, sono di spettanza del- la Federazione dei Commercianti; hanno l’obbligo di fare la denuncia anche i mediatori, sensali, ausiliari del commercio ecc. 5 La Federazione trasmetterä in, tempo utile a tutti i propri associati la apposita scheda per la com- pilazione della denuncia. Delta scheda dovrä, ap- pena ricevuta

, essere subito compilata, firmata e tras- messa alla Federazione Provinciale Fascista dei Comimercianti (Via Cappuccini ,N. 8). 6 - I commercianti non associati alla Federazione potranno ritirare le schede per la denuncia, sia pres- so gli Uffici della Federazione, sia presso le Delega tion! della Federazione stessa. 7 - Le denuncie pervenute dopo il 30 settembre saranno ritenute come denuncie non falte e quindi passabili di contravvenzione. 8 - Per ogni denuncia pervenuta la Federazione rilasciera

Federazione Fa scista dei Commercianti. , Ai detti moduli 6 unita anche una scheda da ri- empirsi dai commercianti che credono domandare rinscrizione a socio della Federazione. A p p i a n o, li 12 settembre 1928 (VI). II comm. pref. f.to Ten. Col. Ceard Mario Anmeldung der Angestellten an die Organisationen und die Bezahlung der Beiträge für die Jahre 1928 und 1929. Im Anschlüsse an die im kgl. Gesetzdekret vom 27. Juli 1928, Nr. 1802, enthaltenen Bestimmungen, lenkt der faschistische Provinzialverband

der Kaufmannschaft beizutreten wünscht, ausgefüllt werden muß. Leva sulla «lasse 1909. II Ministero della Guerra ha „ordinäto la chiama- ta alla leva dei giovani nati nell’anno 1909, e all’uo- po sono stati pubblicati appositi manifest! che gli interessati faranno bene a leggere con attenzione per attenersi alle norme in essi contenute, che sono im- portantissime. Ritengo pertanto opportun«, sin da ora portare a conoscenza degli ; interessati quanto segne : 1 - Coloro che risiedono in un Comune diverse da quello

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Pagina 4 di 8
Data: 23.12.1934
Descrizione fisica: 8
alle compagne, che non ha di- menticato il suo paese, ma che e lieta della fortuna toccata alla famiglia cui appartiene. E il tono di questa lettera, la sua semplicitä e la letizia che da essa traspare,, son tali che crediamo si- gnificativo pubblicarla come l’eco di una voce atesina dalla nuova provincia di Littoria, a cui giä, nella gior- nata inaugurale dell’altro ieri, presente il DUCE, la provincia di Bolzano aveva offerto una riproduzione in aragönite del cippo confinario del Brerinero. Ecco: Littoria

vietato il transito dei veicoli in ge- i erc, vcJocipedi. ecc. sui viali riservati ai pedo ni, sia perche viali in rialzo dal piano di livello stradale, sia perche viali espressamente riservati ai pedoni; fanno parte di questi Ultimi i viali in Via della Stazione, in Via Municipio e le passeggiate. Su tutti i viali riservati ai pedoni sono apposti i prescritti cartelli indicatori. 2. E’ severamente vietato il transito con autocarri per la via Cimitero del caaoluogo di San Michele. 3. E’ permessa

la sosta dei veicoli, autoveicoli, ecc. sulla via della Chiesa, sulla via della Stazione nel tratto sotto la fontana „Alb. al Grappolo d'Oro', tenendosi sul lato destro. Contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termini di legge. Copia della presente ordi nanza sara trasmessa agli agenti comunali per l’osser- vanza, nonche all’Ul.mo signor Pretore del Manda- mento per conoscenza. Appiano, li 5 dicembre 1934-XIII. Il Podestä: Col. C6ard Mario Verordnung. Da die Notwendigkeit vorhanden

Traube“ bestimmt. Uebertreter dieser Verordnung werden gesetzlich bestraft. UNA LETTERA DA LITTORIA O—' La voce d’una bimfoa atesina dell’Agro redento. Mentre ancora risuonano i canti e le acclamazio- ni che hanno salutato il battesimo della nuova Pro- vincia di Littoria e la fondazione di Pontinia, e men tre ancora vibra la parola di incitamento e di fede detta dal DUCE agli agricoltori delle nuove terre del- l’Agro, strappate alla morte ed alla desolazione, che su di esse avevano imperato per

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Pagina 2 di 10
Data: 22.02.1931
Descrizione fisica: 10
, Caldaro. > —o— i Il regolamento per la difesa dei vini tipici sarä pubblicato nel giornale che la Federazione degli Agricoltori invia ai suoi federati. Esso contiene le prescrizioni relative: — alle caratteristiche dei vini tipici; — ( alle zone di produzione; — alla costituzione e al funzionamento dei con- sorzi; —, al marchio ed al suo uso; — alla Federazione dei Consorzi per la difesa dei vini tipici. —o— La Federazione degli Agricoltori della Provincia di Bolzano si e giä assicurata a Berlino

, all’esposizio- ne permanente dei prodotti agricoli italiani uno stand dove igratuitamente saranno esposti i vini tipici della provincia e saranno pure gratuitamente raccolte le ordinazioni. Appiano, li 19 febbraio 1931-IX. Il Podestä: Col. Ceard Mario Verteidigung der Typenweine. Eines der Hauptprodukte der italienischen Land wirtschaft ist der Wein, der wegen seines leichten Exportes einen besonderen Wert der Nationalökonomie erreicht. Damit dieses Produkt geltender gemacht wird, ist es notwendig

loro lavoro da un prezzo elevato. , I vini della nostra regione sono giä conosciuti ed apprezzati, a noi agricoltori basta che non si possano fabbricare vini coi prodotti di altre regioni e vender- li come vini nostri. II nostro Governo per favorire la produzione dei vini tipici e provvedere alla loro difesa ha il 10 luglio scorso emanata una speciale legge ora completata col relativo regolamento. Sono prowedimenti che trovano la loro origine nell’accordo intemazionale di Madrid e .che saranno

completati da particolari disposizioni nei trattati di commercio colle altre Nazioni. , In armonia alla legge ed al regolamento suddetto e per iniziativa della Cattedra Ambulante e della Fe- derazione degli Agricoltori di,Bolzano, e giä stato ri- chiesto al Ministero l’autorizzazione alla costituzione di un Consorzio dell’Alto Adige per la difesa dei no stri vini tipici. Ora si tratta di stabilire quali sono questi vini ti pici, di fissare le zone di loro produzione, i partico lari voluti dalla legge

e dal regolamento e Io statuto dei Consorzio. Per la zona di Appiano-Galdaro la Cattedra Am bulante di Agricoltura in seguito alla votazione av- venuta nella seduta tenuta lo scorso anno al risto- rante della Stazione di Appiano, ha nominata la se- guente Gommissione: 1. Ambach Alfredo, Caldaro; 2. Battisti Antonio, Caldaro; 3. Brigl Giuseppe, Appiano; 4. Di Pauli Barone Giorgio, Caldaro; 5. Hell Luigi, Appiano; 6. Koessler Giuseppe, Appiano; 7. Mars.chall Giuseppe, Appiano; 8. Soelva Giovanni

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Pagina 3 di 8
Data: 26.08.1934
Descrizione fisica: 8
Visto fl regolamento per lo sfruttamento del patri- monio comunale, deliberato il 22 marzo 1927 dal Po- destä di Appiano ed approvato dalla R. Prefettura con No. 10846 del 6 maggio 1927; Viste le prescrizioni di massima e di polizia fore- stale emanate dal Comando Milizia Nazionale Fore- stale di Bolzano e pnbblicate nel Foglio degli Annun- zi Legale della Provincia in data 26 febbraio 1930; Sentito il parere del Comando medesimo; o r d i n a : 1. — La raccolta ed il trasporto dello strame dai

. 5. — La sostituzione delle cedole, la raccolta del lo strame in una localitä diversa da quella stabilita dalla cedola come pure la cessione delle cedole o del lo strame, da parte del concessionario a terze perso- ne, sia a titolo oneroso, che gratuito, e severamente vietata. ! _ 6. — I concessionari dovranno cömpietare le bol lette colla data della raccolta e con quella del tra sporto, date che dovranno essere scritte in inchiostro in modo chiaramente leggibile e netto spazio a cid de- stinato. 7. — Ogni

alterazione della bolletta, come pure la sua irregolare compilazione da parte del conces sionario sarä punita a sensi della presente ordinan- . za. 8. — Le bollette dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti forestali, in caso contrario sa rä ritenuto come se l’interessato ne fosse sprovvisto. Le bollette che non fossero ritirate ai posti di con trollo dovranno, a trasporto effettuato, essere conse- . gnate al custode forestale avente giurisdizione sulla localitä in cui lo strame venne

(a giudizio insindacabile degli a- genti forestali) non arrechi alcun danno al bosco. 11. — I carri carichi di strame che si recano dal la foresta alla dimora del proprietario dovranno transitare per i punti di obbligato passaggio collocati nelle sottonotate strade dove personale incaricato de ve provvedere al ritoro della cedola ed alla misura- zione del carro che sarä insindacabile. MONTE DI SOTTO: __________ Strada vecchia Monticolo—Crocevia; Strada Monticolo—Egat—S. Michele; Bosco di Monticolo—Lamm

—Cornaiano; Bosco di Monticolo—Ronco-—Cornaiano; Bosco di Monticolo—Colterenzio. MONTE DI SOPRA: Strada Perdonico—Monte all’altezza del Sasso del la Croce; Strada maso Steinegger; Strada della Mendola. I raccoglitori di strame che abitano nefl’interno della cinta di controllo sono dispensati dal recarsi a detti posti, mentre dovranno osservare tutte le dispo- sizioni derivanti dalla presente ordinanza. I posti di controllo rimarranno aperti dalle ore 7 alle ore 18. Nessun carro carico, e quindi

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