Del diritto naturale e del suo ordinamento scientifico e sistematico : della influenza di quello sulle dottrine politico-giuridiche ; cenni storico-filosofici
ragione ; allo stato, perchè il cittadino non ha fine diverso da quello che ha lo stato nel quale entrò sotto la condizione della sicurezza dei diritti, che viene esattamente, e coi soli limiti ai diritti imposti dai rapporti dello stesso stato realizzata. Il diritto dì natura, fu perfino a preferenza del diritto romano ricevuto a fonte' sussidiaria' del diritto positivo civile, mentre si riconobbe Pas soluta bontà in ogni riguardo dello stesso, (§. f. Cod.- Civ. Univ. Austriaco), E questo è ancor più
'mirabile riguardo al Cod. Civ. Univ. Austriaco in quanto esso fu compilato da. apposita commissio ne, presi inconsiderazione i singoli statuti, ad al cuni dei quali era sussidiario il diritto romano , accettato in Germania nel i5q5 alla istituzione del Tribunale della Camera del Regno, che for mava la. terza istanza del Regno Germanico, e ad altri erano sussidiar] altri statuti, p. e. al provin ciale statuto' era sussidiario il diritto romano,