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Libri
Categoria:
Storia
Anno:
1900
¬Le¬ guerre di Augusto contro i popoli alpini
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Pagina 110 di 248
Autore: Oberziner, Giovanni / di Giovanni Oberziner
Luogo: Roma
Editore: Loescher
Descrizione fisica: 237, 14 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: p.Augustus <Römisches Reich, Kaiser> ; g.Alpen ; s.Krieg ; z.Geschichte
Segnatura: III A-2.230
ID interno: 166664
o Tarteno (Partenkirch), Coveliaca, Avodiacum (Epfach) e Ad novas metteva capo ad Augusta. Un altro ramo, che il Mommsen 4 considera come una correzione posteriore, da Egna si volgeva direttamente a nord e, attraversato PEisack presso Kardaun 5 6 , per mezzo di un ponte appositamente fatto da Druso (pons Brusì) fi , si dirigeva al confine italico a Sublavione, e di lì a Vipiteno', dove si univa col ramo proveniente dalla Passiria. Dopo Bolzano però la via non teneva completamente il percorso attuale

, che per breve tratto fu aperto nella profondità della valle, da Unterau a Mauls, nel 1316, da un Enrico Kunter di Bolzano, mentre precedentemente la strada seguiva le cime del Mittelgebirge, sulle quali appunto, nelle vicinanze di Waidbruek, presso Kollmann 1 R. 0. V, pag. 19, n.l. 2 La stazione ad Cepasias non è ben certo dove si trovasse. Il CLUVERro legge ad Cep/asias e la pone a Wessel, Todierno Plasburg; il Mannert 0. e., pag. 92, la inette presso Abbazia, il Reichard ad Albaredo presso

Vicus Vipitenus. * lì. G., V., pag. 19. n. 1. La circostanza che su questo percorso era il villaggio di Auer, anticamente detto Augusti vicus, ed il pons Drusì sull’Eisack, fa ritenere questo ramo esistente fino ai tempi augustei, e riattato per opera di Druso. 5 ’ Cf. Mairhofer, 0. e., pag. 12. 6 L’ Hormayr, Gesch. von Tirai, I, Theil, 1 Abili, p. 105, cerca a Gries presso Bolzano uno dei castelli postivi da Druso. Erroneamente il Cluverio, Vindelieia c. 4., identifica il ponte Drusi

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Libri
Categoria:
Storia
Anno:
1900
¬Le¬ guerre di Augusto contro i popoli alpini
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Pagina 83 di 248
Autore: Oberziner, Giovanni / di Giovanni Oberziner
Luogo: Roma
Editore: Loescher
Descrizione fisica: 237, 14 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: p.Augustus <Römisches Reich, Kaiser> ; g.Alpen ; s.Krieg ; z.Geschichte
Segnatura: III A-2.230
ID interno: 166664
devono essere stati forniti di castelli di fortificazione, il che se non è riferito da testimonianze antiche, la topono mastica ce lo insegna: (Kollmann,' Culmen, Klausen, Claustro., Castelruth, ecc.) Altre antiche località sono ricordate in quest’ultimo lembo settentrionale del l’agro tridentino e per lasciare la stazione itineraria jions Brusi, della quale parle remo quando si tratterà delle vie, ricorderemo anzitutto Bauxare (Bolzano), dove Graziano il 19 agosto dell’anno 379 1 2 promulgò una

romana. L’imperatola' Graziano, il 4 agosto del 379, era in Trento, dove promulgò la legge de princip. agcnt. Il 13 del mese stesso si trovava in un Vico Augusti, dove firmò la legge del Codice Teodosiano de auro coronario, donde sarebbe derivato un nuovo nome al paese, cioè Auer, Ora; proseguì quindi per Bolzano, come si disse, dove promulgò la legge de palatini. Altri importanti castelli, che presero poi una speciale importanza al tempo dei Longobardi, per essere stati distrutti dai Franchi

7 * , guidati da Codino, sono in questo tratto di territorio. Fra questi vanno ricordati Tesava (Tisens), Malefum (Maleit), Sermiana (Sirmian), Appianimi (Eppan) s , tutti fra Merano e Bolzano, e a mezzodì di quest’ultima città V Ennemase (Enne mansio) di Paolo Diacono 9 , che corrisponde all’antica Endidae 10 , all’ Inia, del geografo- Ravennate, all’ Igna, Enna, Enn, Egna delle carte medievali, insomma all’attuale borgata di Egna (Neu- markt), e il Sahmiis del medesimo cronista 11 , che concordemente

2
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 44 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
— 3 — Atti Parlamentari N. 2933 Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI films in lingua tedesca da proiettare in pro vincia di Bolzano. A tale scopo sono istituite sezioni di revisione in primo ed in secondo grado a carattere locale che sostituiscono in quella provincia la commissione centrale. Le sezioni sono tre, al fine di assicurare che anche il giudizio di secondo grado possa essere espresso in sede locale da due sezioni riunite, diverse da quella

pronunciatasi in prima istanza, nel rispetto del sistema previ sto dalla citata legge n. 161. La composizione delle sezioni tiene conto delle necessità di adeguamento derivanti dal decentramento del servizio ed anche della destinazione dei films in oggetto alla popola zione di lingua tedesca della provincia di Bolzano. Titolo II. - (Ripartizione tra Stalo e pro vincia del materiale dell’Archivio di Stato di Bolzano) - misura 108. Si provvede alla ripartizione tra Stato e provincia di Bolzano del materiale

custodito nell’Archivio di Stato di Bolzano. Un appo sito allegato indica gli archivi e i documenti che passano all’istituendo Archivio della pro vincia e quelli che invece rimangono all’Ar chivio di Stalo. Ai fini della concreta ripartizione del ma teriale archivistico, si è osservalo il criterio di conservare alTArchivio di Stato i docu menti emanati da organi a carattere « sovra no », e perciò propriamente statali; inoltre, 'secondo una regola della scienza archivistica, si è ritenuto opportuno non

scorporare - per quanto possibile - i fondi archivistici inte ressati. Dopo aver disposto là ripartizione del ma teriale, il disegno di legge demanda alla pro vincia la custodia e manutenzione degli atti di particolare interesse storico-locale, rima nendo ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica e sulla consultabilità degli atti e sugli scarti. Il Presidente della Giunta provinciale - at tesa la struttura autonomistica della provin cia di Bolzano nella cui organizzazione andrà ad inserirsi

l’istituendo archivio provinciale - risponderà allo Stato dell’applicazione delle norme statali in materia archivistica. Titolo III. - (Rapporti tra ISTAT e re gione e province per censimenti ed indagini statistiche) - misura 109. Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare censimenti e statistiche in genere, si riconosce alla regione Trentino-Allo Adige e alle province di Trento e di Bolzano il di ritto di effettuare particolari censimenti e ri levazioni nei settori di loro competenza legi slativa

7
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 45 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Provveditore agli studi ad iscriversi anche alunni appartenenti al gruppo lin guistico italiano e ladino per i quali il padre o chi ne fa le veci ne abbia fatta motivata richiesta. La richie sta deve essere rinnovata ogni singolo anno scolastico. Art, 30. Art. 30. Nelle scuole di lingua italiana della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì istituito nell’istituto magistrale di lingua italiana di Bolzano

l’insegnamento del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti di cui sopra, nelle scuole elementari ed in quelle secondarie nelle quali non sia prescritto lo studio anche di un’altra lingua diversa da quella di insegnamento, è ammessa la dispensa a richiesta del padre o di chi ne fa le veci. Nelle scuole italiane della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresìaistituito nell’istituto magistrale di lin gua italiana

di Bolzano e nell’istituto magistrale di lingua tedesca di Merano l’insegnamento facoltativo del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti prevista nel primo comma è ammessa la dispensa a richiesta del padre o di chi ne fa le veci. Nelle scuole secondarie nelle quali sia prescritto lo studio di una lingua stra niera è ammessa la libertà di scelta fra la lingua te desca e un’altra lingua .de U,' /-«?,, Art. 31. Art. 31. Per l’insegnamento nelle scuole elementari di lingua tedesca e per l’insegnamento

nelle scuole ele mentari funzionanti per il gruppo linguistico ladino in provincia di Bolzano, sono istituiti presso il prov veditore agli studi di Bolzano due ruoli speciali di maestri (ruolo speciale A e ruolo speciale B). Ai mae stri iscritti in detti ruoli son fatte le medesime condi zioni di ..carriera di quelli del ruolo ordinario della provincia al quale appartengono i maestri delle scuole elementari di lingua italiana e i maestri di italiano nelle scuole elementari di lingua tedesca. Per

l’insegnamento nelle scuole elementari di lin gua tedesca e per l’insegnamento nelle scuole elemen tari funzionanti per il gruppo linguistico ladino in provincia di Bolzano, sono istituiti presso il Provve ditorato agli studi di Bolzano due ruoli speciali di mae stri (mnlo--specìale',/l—e..mole-speciale- B $. 1 (/Vi maestri iscritti in detti ruoli sono fatte le medesime condizioni di carriera di quelli del ruolo ordinario dellei.proyinciffl_ •aìter1pi3l1^ppartengong^Mfi-aeS'tri''delle-scuole elemen tari

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 7 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
istituti scolastici del gruppo al quale i giovani appartengono. All’alto della iscrizione presso la scuola per frequenza od esa mi il padre o dii ne fa le veci dichiara poi - iscritto quale sia la lingua materna dell'alunno. In mancanza o in caso di contestazione le decisione è presa da una commissione paritetica costituita nel comune, nominata e presieduta dal sindaco. Art. 20. Nelle sèuole di lingua ilaliana della provincia di Bolzano e ne gli istituti magistrali di Trento e di Rovereto è istituito

l’insegnà- mento della lingua ledesca. £ altresì istituito nel l'istillilo magistrale di lingua ilaliana di Bolzano e in quello di lingua tedesca di Merano rinsegnamemfo del ladino. La frequenza agli insegnamenti di cui sopra nelle scuole ele mentari e in quelle secondarie, in cui l’insegnamenlo di una se conda lingua non è previsto dalle vigenti disposizioni, è obbliga toria solo quando il padre o ehi ne fa le veci non ne inchieda la dispensa. Ari. 21. Per rinsegnamenlo nelle scuole elementari

di lingua ledesca e per 'rinsegnamenlo nelle scuole elementari delle valli ladine, so no istituiti presso il provveditore agli studi di Bolzano due ruoli speciali di maestri (ruolo speciale A e ruolo speciale B). Ai mae stri iseriLti in detti ruoli son fatte le medesime condizioni di car riera di quelli del ruolo ordinario della provincia al/q<fale appar tengono i maestri delle scuole elementari di lingua iWInmai e i »mae stri di italiano 'nelle scuole elementari di lingua tedesca. 7 Art.19) E^NDAMBNTI

minata e presieduta dal Sindaco. Per le scuole superiori, medie o speciali, agli api nenti al gruppo etnico ladino, rimane libera la sci tra gli istituti scolastici del gruppo italiano e 1 SCO .' Art.20) EMENDAMENTI INTEGRATIVO E SOPPRESSIVI) 'Nelle scuole di lingua italiana della provincia dj zane e negli istituti magistrali di Trento e di Rov è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì istituito nell’istituto magistrale di li italiana di Bolzano e in quello di lingua tedesca d rano

, l’insegnamento facoltativo del ladino. La frequenza agii dell'insegnamento di cui al 1° co è obbligatoria solo quando il padre, o chi ne fa le non ne richieda la dispensa.' Art.21) EMENDAMENTO INTEGRATIVO 'Per l’insegnamento nelle scuola elementari di ling desca e per l’insegnamento nelle scuole elementari valli ladine, sono istituiti presso il Provveditore Studi ài Bolzano, due ruoli speciali di maestri (rui speciale A e ruolo speciale B). Ai maestri iscritti detti ruoli son fatte le medesime condizioni

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 9 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
aventi giurisdizione sul le scuole elementari dei Ire gruppi nella provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura dei posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco c ladino mediante il tra sferimento di personale apparlcnenle ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al terzo comma dell'arl. 15 della legge, sarà prov veduto mediante concorsi speciali che saranno banditi dal Mini stero per la pubblica istruzione, o, fino all'espletamento di que sti, mediante incarico

compelenle avente giurisdizione sulle scuole del terri torio in cui la delta seconda lingua è lingua di insegnamento. Art. 20. Le funzioni di vice-provvedilore, al quale spella di coadiuva re il provveditore agli sludi della provincia di Bolzano, ai sensi del terzo comma dell'ari. 15 della legge, sono attribuite per in carico ad un preside o professore di ruolo mimilo di laurea, ap partenente al gruppo tedesco se il provveditore appartiene a quel lo italiano ed apparlcnenle al gruppo italiano

.* Art.2?) EÉBBBAMENTI INTEGRATIVI 'Con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione nare di concerta con il Ministro per il Tesoro, sen parere della Giunta provinciale di Bolzano . sono de ti i circoli didattici e le circoscrizioni ispattiv giurisdizione sulle scuole elementari dei tre grupp provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile pro' alla copertura dei posti istituiti per la scuole de: tedesco e ladino mediante il trasferimento di persot partenente ai ruoli nazionali avente i requisiti

di 111° comma dell’art.15 dello Statuto speciale, sarà duto mediante concorsi speciali che saranno banditi nistero per la Pubblica Istruzione, ery y« V d'accordo con la Giunta provinciale di Bolzano. o,f: l’espletamento di questi, mediante incarico. I vino: dei detti concorsi speciali entreranno a far parte, gli effetti, dei ruoli nazionali. L’incarico di esercitare le funzioni di ispettore se co per i gruppi tedesco e ladino, quando manchino i lo dei direttori didattici persone aventi i requisii

.15 dello Statuto spa e coadiuva il Provveditore agli Studi della provinci Bolzano, sono attribuite per incarico ad un preside fessore di ruolo, appartenente al gruppo tedesco se Provveditore appartiene a quello italiano ed apparte al gruppo italiano se il Provveditore appartiene a q tedesco ed avente in ogni caso la piena conoscenza d tra lingua „.Nel caso che tale funzionario sia di gra feriore al-iwMÉRto, gli compete la differenza tra gl gni del suo grado e quelli del grado anzidetto. L’incarico può

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Libri
Categoria:
Scienze naturali, agricoltura, economia domestica
Anno:
1933
Alcuni fondamentali aspetti del regime fondiario in Alto Adige
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Pagina 5 di 5
Autore: Faccini, Giulio Cesare / Giulio Cesare Faccini
Luogo: Roma
Editore: [k.A.]
Descrizione fisica: 4 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: L'Agricoltura Razionale ; 1933,9
Segnatura: III 107.454
ID interno: 208495
, del colono puro o colono-salariato, e di altri numerosi elementi. Come presentasi l'organismo delle aziende di monte della provincia di Bolzano, di fronte al fattore lavoro ? In dipendenza del ferreo disciplinamento del diritto ereditiera che. tradizionalmente, vige tra i ceti rurali della regione, ed in seguito alla for mazione dell'azienda di monte protetta vigorosa mente e sapientemente dai fenomeni della pato logia fondiaria che, in montagna, si sviluppano rovinosamente, il fattore lavoro

tori, in riguardo alle loro funzioni e nei rapporti dell'esplicarsi della vita aziendale. Quindi, il la voratore fisso delle aziende di monte della pro vincia di Bolzano, è qualcosa di più del sempli ce salariato fisso con compenso misto (in denaro ed in natura). A chiarire la sua figura _ inter vengono anche quegli elementi imponderabili che Io rendono strettamente legato all'azienda. Di fat- Bolzano, settembre 1933-XI. to è una vera e propria vita patriarcale che si ef fettua presso le aziende

su riportati ab biamo voluto tratteggiare alcuni tra gli impor tanti e suggestivi fattori che definiscono il regi me fondiario della provincia di Bolzano. Ci siamo soffermati cioè sui due elementi ba silari : ripartizione della proprietà terriera e rap porti tra lavoro e proprietà, per chiarire l'inti ma ragione della esistenza di quell'equilibrio e di quelle armonie, che — in contrasto a quel che verificasi in altre regioni alpine italiane in fluenzate gravemente da alcune manifestazioni patologiche del

regime fondiario — rafforzano e stabilizzano l'entità aziendale fondiario-fami- gliare: Abbiamo voluto riportare, sia pure fugacemen te, queste brevi impressioni, oltre che per illu strare taluni importanti problemi di carattere re gionale anche, e principalmente perchè, studiare oggi i vari fattori del regime fondiario quali si riscontrano in provincia di Bolzano, significa va lutare le conseguenze e gli effetti ivi impressi, da quella particolare rigida disciplina del diritto ere ditiera fortemente

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Libri
Categoria:
Scienze naturali, agricoltura, economia domestica
Anno:
1940
¬L'¬economia frutticola in Alto Adige
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Pagina 117 di 122
Autore: Ruatti, Giuseppe / Giuseppe Ruatti
Luogo: Roma
Editore: Federazione Nazionale dei Consorzi Prov. tra i Produttori dell'Agricoltura, Settore della ortofrutticoltura
Descrizione fisica: 117 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Lingua: Italienisch
Commenti: Literaturverz. S. 115 - 117
Soggetto: g.Südtirol;s.Obstbau
Segnatura: III 1.372
ID interno: 231099
) — Innsbruck 1902. y 0. Stolz — Zur Geschichte der Landwirtschaft in Tirol - (Storia dell’agricoltura) — ^ « Tiroler Heimat », Fase. 122. Innsbruck 1930. O. Stolz — Die Schwaighöfe in Tirol - (Diffusione delle « armeni-are ») — Innsbruck 1930. O. Menchin — Besiedelung des Ultentales - (La colonizzazione della valle di Ultimo A — Riv. Schiern. Bolzano 1920. O. Menghin — Die Urbevölkerung Tirols - (Popolazioni preistoriche) — Rivista « Schiern », Bolzano 1921. O. Menghin — Die Venostes, die Urbevölkerung

des Vintschgaues - (I V enostì ■ Popola zione preistorica della Venosta)' — ; Riv. > Schiern ». Bolzano 1920. O. Menghin — Walt geschieh le der Steinzeit - (Storia dell’epoca della pietra) — Con 1029 figure e 7 cartine. Vienna 1931. Comitato Nazionale ter la Geografia — Contributi alla carta antropogeografica della Ve nezia Tridentina — M. Modigliani — L’insediamento untano nella Val Passino — Bo logna 1938. H. Wopfner — Deutsche Siedelungsarbeit südlich des Brenners ■ Eine Volkskundliche Stu

die - (Colonizzazione tedesca al Sud del Brennero) — Innsbruck 1926. F. Doerrenhaus — Das deutsche Land an der Etsch - (La regione tedesca sull’Adige) — Innsebruck, Vienna, Monaco 1933. .7. Chr. Mitterrutzner — Slawisches aus dem oestlichen Pustertales - (Gli slavi nella Pu- steria orientale) — Programma del Ginnasio Liceo di Bressanole. Annata 29 - 1897. Atz e Schatz — Der deutsche Anteil des Bistums Trient - (La parte tedesca del Vescovado di Trento) - 5 volumi. Bolzano 1910. Tirolische Weisthumer — Im Aufträge

- (Storia delle ncque) — Innsbruck 1936. Dilla A MONN — Frutta dell’Alto Adige — Bolzano 1931. M. Ladurner — Zum 600 jährigen Bestehen des Algunder Etschwaales ■ (600 anni di vita dell’acquedotto dì Lavandai — Bolzano 1933. Magistrato delle Acque — Le risorse idriche del compartimento e le possibilità della loro utilizzazione nei riguardi dell’agricoltura — Roma 1931. H. Schoepf — Das IVas.serwasser ini Vintschgau - (Diritti ed usi delle acque nella Veno sta) — Suppl. a « Bote für Tirol n. Vorarlberg

16
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 47 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
. Art. 34. I testi scolastici compilati in lingua non italiana (tedesco o ladino) editi fuori dei confini dello Stato non possono essere adottati senza l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano. Tale autorizza zione, quando non è data a titolo temporaneo, è valida per la durata della edizione. Art. 35. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da’ emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della

Giunta provinciale di Bolzano, sono deteminati i circoli didattici e le circoscrizioni ispettive aventi giurisdizione sulle scuole elementari della provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla coper tura dei posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e ladino mediante il trasferimento di personale appar tenente ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al 3° comma delFart. 15 della legge, sarà provveduto me diante concorsi speciali che saranno banditi dal Mi nistero della

al ruolo spe ciale B o viceversa, valgono le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo precedente. Art. 34. Finché non siano stati pubblicati in Italia testi idonei, i testi scolastici compilati in lingua non italia na, tedesca o ladina, editi fuori dei confini dello Stato non jnossono essere adottati senza l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, sentito il' parere della Giunta provinciale di Bolzano. Tale autorizza zione, quando non è data a titolo temporaneo, è valida per

la durata dell’edizione e comunque per non più di un quinquennio. Art. 35. Con decreto del Ministro della pubblica istruzio ne, da emanare di concerto con il Ministro del te soro ^ sent ito/il parere della Giunta provinciale di Bol zano, sonoMeterminati i circoli didattici e le circoscri zioni ispettive aventi giurisdizione sulle scuole elemen tari della provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla coper tura di posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e ladino mediante

il trasferimento di personale apparte nente ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al terzo comma deli’art. 15 della legge, sarà provveduto me diante concorsi speciali che saranno banditi dal Mini stero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano o, fino all’espletamento

17
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 47 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
Alti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE TITOLO I COMMISSIONI LOCALI DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA E AGEVOLAZIONI FISCALI PER FILM IN LINGUA TEDESCA Art. 1. Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in pro vincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste dagli

arii- coli 2 e 3 della predetta legge. Ciascuna sezione è composta: a) del presidente del tribunale di Bol zano o di un magistrato di detto tribunale da lui designalo, che la presiede; b) di un professore di ruolo di un isti tuto di istruzione secondaria; c) di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove

esistenti. Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appartengono al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano. I componenti della sezione sono nominati con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il presidente della giunta provinciale di Bolzano. Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della car riera direttiva, di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il vicecommissariato del

Governo in Bolzano. Art. 2. L’articolo precedente non si applica per i film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161. Art. 3. II nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all’articolo 1, valido nell’am bito della provincia di Bolzano, è rilasciato

18
Libri
Categoria:
Scienze naturali, agricoltura, economia domestica
Anno:
1940
¬L'¬economia frutticola in Alto Adige
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Pagina 49 di 122
Autore: Ruatti, Giuseppe / Giuseppe Ruatti
Luogo: Roma
Editore: Federazione Nazionale dei Consorzi Prov. tra i Produttori dell'Agricoltura, Settore della ortofrutticoltura
Descrizione fisica: 117 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Lingua: Italienisch
Commenti: Literaturverz. S. 115 - 117
Soggetto: g.Südtirol;s.Obstbau
Segnatura: III 1.372
ID interno: 231099
13% della provincia), ma giunge al 40% nei din torni di Bolzano. La ripartizione colturale segna le seguenti oscilla zioni: il 57% di prato permanente nella Venosta ed il 29% di se minativo; viceversa nella zona di Merano dove il meleto specializzato occupa la maggior parte del prato permettendo una discreta valoriz zazione foraggera, l’area prativa scende al 27% ed al 15% a Bolza no; in corrispondenza scema il seminativo che raggiunge appena il 15% a Merano ed il 23% a Bolzano; nella conca

di Bressanone l’esten sione prativa si equilibra con la seminativa, ciò che rispecchia resi stenza della struttura autositica. Di pari passo si svolge la consistenza zootecnica. Sulle zone frut- (1) I comuni aggruppati sono i seguenti: Zona della Venosta: Sluderno, Lasa. Silandro, Laces, Castelbello-Ciardes, Naturno, Plaus, Parcines; Zona di Merano: Lagundo, Merano, Tirolo, Rifilano, Scena, Marfengo, Cermes, Lana, Postai, Gargazzone, Tesimo; Zona di Bolzano: Nalles, Terlano. Appiano, Caldaro, Vadena, Laives

, Bolzano; Zona dell Isarco: Laion, Chiusa, Bressanone, Varna, Quasi identico sviluppo di Bolzano si verifica sui territori dei Comuni vallivi del Man damento di Egna (Salorno, Egna, Termeno. Magre-Cortaccia, Ora, Bronzolo), i quali gravitano dal lato economico più su Bolzano che su Trento, L’intensità frutticola ed il congegno poderale differiscono solo in minima misura dai tipi esistenti nei dintorni di Bolzano. Appartenendo però il mandamento di Egna alla Pro vincia di Trento, credesi opportuno

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 12 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
fondamentali, il sistema di giustizia amministrativa che sarà attuato in provincia di Bolzano. Le norme in questione vogliono, al contempo, assicurare l’osservanza dei prin cìpi fondamentali relativi alla funzione giu risdizionale e tenere debito conto delle pecu liarità di quella provincia. Rinviando, per l’organizzazione concreta, alle norme che dovranno regolare il tribunale regionale per il Trentino-Alto Adige, l’arti colo 45 prevede l’istituzione in Bolzano di una speciale sezione di tale tribunale

la composizione paritetica del collegio, si stabilisce che nella carica di presidente si succedono, per uguale periodo di tempo, un giudice di lingua italiana e un giudice di lingua tedesca. Tale particolare composizione - a parte che il precetto costitu zionale dell’indipendenza dei giudici, soggetti solo alla legge, concerne ovviamente tutti i magistrali, qualsiasi, sia il gruppo linguistico di appartenenza - si giustifica per il fatto che l’autonoma sezione di Bolzano - oltre ai ri corsi che, in base

al diritto comune, sarà chiamala a decidere rispetto agli atti ammini strativi adottati da amministrazioni ed enti pubblici siti in provincia di Bolzano, concer nenti cittadini quivi residenti - ha una spe cifica e peculiare competenza rispetto: a) all’approvazione, con lodo arbitrale, della formulazione e dell’entità dei capitoli di bilancio non approvati, ai sensi dell’arti colo 41, comma quinto, della presente legge: in tale caso, anzi, le decisioni della sezione sono inoppugnabili, consentendosi

in tal modo che la composizione degli interessi avvenga in sede locale; b) ai ricorsi concernenti gli atti degli enti pubblici della provincia di Bolzano - e, allor ché si tratti di cittadini residenti in tale pro vincia, anche di atti di enti regionali - che siano lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici (articolo 47); c) ai ricorsi contro il diniego di iscri zione alle scuole dei vari gruppi linguistici (v. articolo 12, comma terzo, del testo). Si tratta, in sostanza, di oggetti

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 13 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
un’alternanza periodica di presidenti ap partenenti a diverso gruppo linguistico. Per assicurare la migliore tutela del prin cipio di parità tra i gruppi linguistici .locali, l’articolo 47 riconosce una speciale legittima zione a proporre ricorsi avverso atti ammi nistrativi di enti ed organi locali, ritenuti le sivi del principio stesso, ai consiglieri della regione, delle province e - ove si tratti di provvedimenti di comuni siti .in provincia di Bolzano - a consiglieri comunali. Atteso lo speciale

carattere del ricorso e delle questioni in contestazione, l’impugnati va va in ogni caso proposta - come già delio - all’autonoma sezione di Bolzano del tribu nale regionale di giustizia amministrativa. La norma contenuta nell’articolo 48 costi tuisce un riflesso del particolare sistema di giustizia amministrativa instaurato in provin cia di Bolzano sui giudizi di appello davanti al Consiglio di Stato. La disposizione dell’articolo 49 si limita a premettere all’attuale' formulazione del pri mo comma

dell’articolo 82 dello Statuto l’in ciso : « Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49 -bis e 73, comma sesto e settimo dello Statuto »; ciò allo scopo di tener conto delle innovazioni apportate dalle norme con tenute nel disegno di legge in materia di im pugnativa di leggi regionali e provinciali le sive del principio di parità tra gli apparte nenti ai divèrsi gruppi linguistici (articolo 26) e di impugnativa delle leggi di bilancio del la regione e della provincia di Bolzano e dei capitoli

lesione della sfera autono mistica delle province stesse. La norma costituisce applicazione, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano dei princìpi generali che rego lano i giudizi davanti alla Corte costituzio nale da parte dello Stato e, rispettivamente, delle regioni. In sostanza, la nuova formulazione esten de alle province i poteri di impugnativa di retta e di proposizione dei conflitti di attri buzione che l’attuale ordinamento riconosce soltanto alla regione. Il secondo comma

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