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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1953
¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 36 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital.;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
. 43 » Ai Consigli provinciali sì applicano, in quanto coìnpatibili, le dispo sizioni degli artìcoli 21, 23, 25, 27 e 28. Rei primo biennio di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente é eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice—presidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo il presidente é eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca

. Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell’art .27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costi-> tuiscono la popolazione della Provincia stessa. v Art, 44• La Giunta provim-inle é composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto. Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostitu ire il Presidente in caso di sua

assenza od impedimento. La composizione della Giunta provinciale di. Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. Gli assessori supplenti della Giunta provinciale dì Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguisti co al quale appartengono i sostituiti.

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1953
¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 27 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital.;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 194-8> n. 5 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l’Art.lló della Costituzione} PROMULGA la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948; TITOLO I COSTITUZIONE DELLA REGIONE 'TRENTINO-ALTO ADIGE' % DELLE PROVINCIE DI TRENTO E.DI BOLZANO CAPO I. Disposizioni generali, . Art. 1 . Il Trentino-Alto Adige, comprendente

il territorio delle provinole di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personali tà giuridica, entro l’unità politica della Repubblica Italiana, una e indi- visibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto. La Regione Trentino-Alto Adige ha per oapolùogo la Città di Trento. . Ferme restando le disposizioni sull’uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Art

. 2 . Nella Regione é riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le ris pettive caratteristiche etniche e culturali. Art. 3 . La Regione comprende le provincia di Trento e di Bolzano. I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno,, Laüregno, San Pelice,. Cortaccìa, Egna, Montagna, Trodena, Magre, Salorno, Anterivo e la frazione di Slnablana del comune dì Rumo deila provincia di Trento sono aggregati alla

provincia dì Bolzano.

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Giurisprudenza, politica
Anno:
1953
¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 31 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital.;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
locali 0 valendosi dei loro uffici. Le Provinole possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali 0 avvalersi dei loro uffici. Art. 15, „ ' materne e nelle scuole Kella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole/d 1 istruzione ele mentare, postèlementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica é impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Il provveditore agli studi

di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lìngua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione é disposta dal Mini stro per la pubblica istruzione sentito il parere del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. Per la gestione dei servizi relativi alle scuole dì cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al Provveditorato agli studi di Bolaano un vi'ce-proweditore, nonché ispettori e direttori didattioi la oui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni

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¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 32 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
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Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
e in ragione di uno ogni quindici mila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calco* lati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statìstica. Il territorio della Regione é ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano. Per l’esercizio del diritto elettoralè attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo in interrotto non superiore a tre anni. Art

. 20. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente . Statuto e dalle altre leggi dello Stato. Art. 21. Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività •si svolge in sessioni biennali tenute alternativamente nelle città dì Trento e di Bolzano. Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio; il nuovo Consiglio

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¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 44 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital.;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
, di cui agli articoli 24 e 43, relativa al cambiamento biennale del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, può essere modificata con legge dello Stato alle condizioni previste nel comma precedente. Art. 90 . Dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale cessano le integrazioni dei bilanci dei Comuni e delle Provincie a carico dello Stato. Art. 9'! • I termini per l'applicazione dell'art.52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche

presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione, da parte del Governo, del primo Consiglio regionale e ei primi Consìgli provinciali. . ' La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo, di cui al precedente comma. Art. 94• I Prefetti delle provinole di Trento e di Bolzano restano in carica, cory£e attuali funzioni, fino alla costituzione della Giunta regionale e di quelle provinciali. Art. 95• Con decreto legislativo saranno

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¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 43 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital.;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
dispongono le norme contemite nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica. Art. 85. I'cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica ammini strazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale. ' Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Provinole e degli enti looali può.essere usata la lingua tedesca. Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente (1), usano nella

corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente* Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario. Art. 8 £. Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastioa tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione. Art. 87. B' garantito l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle località ove esso é parlato

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