¬Das¬ Optantendekret : italienischer Originaltext und Übersetzung.- (Unterlagensammlung ; 14)
condizioni previste dal presente articolo, non l’abbia potuta presentare per cause a liri non imputabili. Art I 4 le dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 2, sottoscritte dall'interessato o da persona munita di procura speciale, rila sciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, devono essere presentato alla Prefettura di Bolzano, che ne rilascia ricevuta. le dichiarazioni di cui al primo comma possono però essere presentatei 1) agli uffici del Comune di residenza, so l'interessato
risiede nelle provinole di Bolzano, Trento, Belluno e Udine; 2) ad un rappresentante diplomatico o consolare italiano o a qualsiasi missione ufficiale del Governo italiano, se 1’in teressato risiede all'estero o, comunque, in territori extra europei. . In tali casi gli - uffici, suindicati provvedono alla immediata trasmissione de'n- Jj chi arazioni alla Prefettura di Bolzano. Art. 5 Lo persone indicate nell'art.2 sono escluse dal riacquisto della cittadinanza italiana qualora si trovino in una delle