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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 2 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
Regione „Trentino-Alto Adige“ e delle Provincie di Trento e Bolzano. CAPO I. - Disposizioni generali. Art. 1. — 11 Trentino-Alto Adige, comprendente il tei-ri torio delle Provincie di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica, Italiana, una e indivisibile, sul la base dei principii della Costituzione e secondo il presente Statuto. La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento. Férme, restando

le disposizioni sull’uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Art. 2; — Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate, le rispettive caratteristiche etniche e culturali. Art. 3. — La Regione comprende le provinole di Trento e di Bolzano I comuni di Proves, Senale, Termenó, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice

, Cartaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magre, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono ag gregati alla.’ provincia di Bolzano,

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 10 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
Art, 44, — La| Giunta provinciale è composta del Presidente, che-la pre siede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto. 11 Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire d Presidente in caso di assenza o di impedimento. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. Gli assessori

supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al qua le appartengono i sostituti. Art. 45. — Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le di sposizioni degli articoli 31. 32 e 33. Art. 46. — Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza del la Provincia. Adotta? i provvedimenti contingibili ed ingenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 15 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto c nelle leggi speciali della Repubblica. * • Art. 85. — I cittadini di lingua tedesca della-provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica ammi nistrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale. Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Provincie è degli enti locali può essere usata la lingua tedesca)'. ' ' ' , Gli organi e gli uffici, di cui

al comma precedente, usano nella corrispon denza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella; lingua presunta del destinatario. Art. 86. —- Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tede sca, se la legge provinciale ne abbia accertata l’esistenza ed approvata la dizione. Art. 87. — E’ garantito l’insegnamento del ladino nelle scuole

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 16 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
Art. 89 — Ferma la disposizione contenuta nell’articolo precedente, ie nor me del titolo VI e quelle dell’articolo 10 possono essere modificate cori legge or dinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della, Regione. La disposizione, di cui agli articoli 23 e 43, relativa al cambiamento bien nale del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provincia le di Bolzano, può essere modificava con legge dello Stato alle condizioni pre viste! nel comma precedente. Art

legislativo, di cui al precedente comma. Art. 94. — I Prefetti delle provincie di Trento e Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla/ costituzione della Giunta regionale e di quelle provinciali. Art. 95. — Con decreto legislativo saranno emanate le norme di attuazione della presente legge. Art. -— La, traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzio nale concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (.■'iivu- tino-TiroIerEtschland ») sarà pubblicata nel

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 9 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
provvede alla elezione del nuovo Presidente nella; prima successiva seduta. * Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assen za o di impedimento. Art. 43. — Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 23, 25, 27 e 28. Nel primo biennio di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presi dente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca e il vi ce-presidente fra quelli appartenenti al gruppo

di lingua italiana; nel secondo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenni al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidenté tra quelli àpparfenenti al gruppo di lingua tedesca. Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell’art. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi lingustici che costituisco no la popolazione della provincia stessa.

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